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Usi Civici

Gli usi civici sono diritti perpetui spettanti ai membri di una collettività su terreni di proprietà collettiva (amministrati da enti rappresentativi quali comune, università agraria, associazione) o di proprietà privata. Sono di origine medievale, e si collegano al remoto istituto della proprietà collettiva sulla terra. Il principale riferimento normativo è dato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, di riordinamento degli usi civici e dal relativo regolamento di attuazione, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. 
Storicamente, la funzione dell'istituto era quella di fornire un sostentamento vitale alle popolazioni, in un momento storico in cui la terra rappresentava l'unico elemento dal quale quelle potevano ricavare i prodotti necessari per la sopravvivenza.
L'originaria destinazione è stata ampiamente modificata, una volta che gli usi civici sono stati compresi nella specifica tutela paesistico-ambientale secondo la previsione del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1, convertito in L. 8 agosto 1985, n. 431, con cui è stato imposto il vincolo paesaggistico, e il Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 142, comma 1, lett. h), che ne ha confermato la rilevanza paesaggistica. 
La legge 16 giugno 1927, n. 1766, e il regolamento attuativo R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 disciplinano sotto l’unico termine di usi civici, due diverse figure giuridiche ben distinte: gli usi civici in senso stretto, che le popolazioni esercitano su terreni appartenenti a privati e le proprietà collettive possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie o pervenute a seguito di scioglimento di promiscuità, liquidazione dei diritti su terre private, transazioni, ecc.,
Tale corpo normativo è stato poi integrato da numerose leggi regionali, a seguito del decentramento amministrativo del 1977 (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, commi 1 e 4) e dalla recente legge nazionale 20 novembre 2017, n. 168.
La legge 168/2017 riconosce i “domini collettivi” come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie e disciplina i “beni collettivi”. L’art. 3 elenca i “beni collettivi”; l’elencazione è tassativa e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva e analogica. 
Le due tipologie di beni di uso civico hanno un regime giuridico differente:
-    gli usi civici gravanti su terreni privati sono suscettibili di liquidazione, a seguito della quale cessa l’uso civico ma è mantenuto il vincolo paesaggistico;
-    gli usi civici gravanti su terreni di proprietà collettiva (“beni collettivi”)sono caratterizzati dal regime giuridico dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
Il regime giuridico dei “beni collettivi” va tuttavia coordinato con le disposizioni della legge 1766/1927 che prevedono, qualora ricorrano specifiche condizioni, procedimenti di “sclassificazione” (ossia di cessazione dell’uso civico) consistenti nella “legittimazione” di occupazioni abusive e nell’”alienazione” di fondi di esigue estensioni. Non sono ammissibili sclassificazioni ulteriori e di fatto. Qualsiasi atto di disposizione dei beni collettivi tra privati è affetto da nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto.
Oltre alle ipotesi di “sclassificazione” l’ordinamento prevede interventi di sistemazione delle terre che conservano l’uso civico e il vincolo paesaggistico: tali sono il “mutamento di destinazione d’uso”, caratterizzato dalla diversa utilizzazione del bene quando questo rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, e la “permuta”, caratterizzata dal trasferimento del diritto di uso civico da un terreno a un altro. Per l’attuazione di tali procedimenti, di competenza regionale, è richiesta la partecipazione dello Stato perché il paesaggio rientra nella sua competenza legislativa esclusiva.
Le attività di accertamento, in via amministrativa, e le relative proposte di sistemazione sul territorio sono svolte da istruttori e periti demaniali.
Le nomine e le variazioni sono registrate nell’Albo degli istruttori e periti demaniale gestito da questa Area.

 

NORMATIVA

-    LIQUIDAZIONI

Sono effettuate su terreni privati gravati da usi civici. La domanda va presentata dal proprietario al Comune

Normativa

Art. 5, 6, 7 L. 1766/1927; Art. 12 Reg. 332/1928

MODULISTICA


-    LEGITTIMAZIONI

In ottemperanza alle pronunce della Corte costituzionale (sent. 210/2014; sent. 71/2020), la Regione sta concordando il procedimento di legittimazione di occupazioni delle terre di demanio civico con il Ministero della Cultura. Inseguito sarà predisposta la modulistica.

Normativa

Art. 9 e 10 L. 1766/1927; Art. 25ss. Reg. 332/1928


-    MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO

Normativa

Art. 12 L. 1766/1927; Art. 41 Reg. 332/1928


-    PERMUTE

Normativa

Art. 3, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater L. 168/2017

-    ALIENAZIONI

Normativa

Art. 12 L. 1766/1927; Art. 39 Reg. 332/1928

Informazioni e contatti

Direzione regionale Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste

Area Usi Civici

Via di Campo Romano, 65 - 00173 Roma 

Pec: agriusicivici@pec.regione.lazio.it

Personale:

Allegati

Data di aggiornamento/verifica: 10/12/2024

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