Usi Civici
Gli usi civici sono diritti perpetui spettanti ai membri di una collettività su terreni di proprietà collettiva (amministrati da enti rappresentativi quali comune, università agraria, associazione) o di proprietà privata. Sono di origine medievale, e si collegano al remoto istituto della proprietà collettiva sulla terra. Il principale riferimento normativo è dato dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, di riordinamento degli usi civici e dal relativo regolamento di attuazione, R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
Storicamente, la funzione dell'istituto era quella di fornire un sostentamento vitale alle popolazioni, in un momento storico in cui la terra rappresentava l'unico elemento dal quale quelle potevano ricavare i prodotti necessari per la sopravvivenza.
L'originaria destinazione è stata ampiamente modificata, una volta che gli usi civici sono stati compresi nella specifica tutela paesistico-ambientale secondo la previsione del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, art. 1, convertito in L. 8 agosto 1985, n. 431, con cui è stato imposto il vincolo paesaggistico, e il Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 142, comma 1, lett. h), che ne ha confermato la rilevanza paesaggistica.
La legge 16 giugno 1927, n. 1766, e il regolamento attuativo R.D. 26 febbraio 1928, n. 332 disciplinano sotto l’unico termine di usi civici, due diverse figure giuridiche ben distinte: gli usi civici in senso stretto, che le popolazioni esercitano su terreni appartenenti a privati e le proprietà collettive possedute da comuni, frazioni o associazioni agrarie o pervenute a seguito di scioglimento di promiscuità, liquidazione dei diritti su terre private, transazioni, ecc.,
Tale corpo normativo è stato poi integrato da numerose leggi regionali, a seguito del decentramento amministrativo del 1977 (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, commi 1 e 4) e dalla recente legge nazionale 20 novembre 2017, n. 168.
La legge 168/2017 riconosce i “domini collettivi” come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie e disciplina i “beni collettivi”. L’art. 3 elenca i “beni collettivi”; l’elencazione è tassativa e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva e analogica.
Le due tipologie di beni di uso civico hanno un regime giuridico differente:
- gli usi civici gravanti su terreni privati sono suscettibili di liquidazione, a seguito della quale cessa l’uso civico ma è mantenuto il vincolo paesaggistico;
- gli usi civici gravanti su terreni di proprietà collettiva (“beni collettivi”)sono caratterizzati dal regime giuridico dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
Il regime giuridico dei “beni collettivi” va tuttavia coordinato con le disposizioni della legge 1766/1927 che prevedono, qualora ricorrano specifiche condizioni, procedimenti di “sclassificazione” (ossia di cessazione dell’uso civico) consistenti nella “legittimazione” di occupazioni abusive e nell’”alienazione” di fondi di esigue estensioni. Non sono ammissibili sclassificazioni ulteriori e di fatto. Qualsiasi atto di disposizione dei beni collettivi tra privati è affetto da nullità per impossibilità giuridica dell’oggetto.
Oltre alle ipotesi di “sclassificazione” l’ordinamento prevede interventi di sistemazione delle terre che conservano l’uso civico e il vincolo paesaggistico: tali sono il “mutamento di destinazione d’uso”, caratterizzato dalla diversa utilizzazione del bene quando questo rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti, e la “permuta”, caratterizzata dal trasferimento del diritto di uso civico da un terreno a un altro. Per l’attuazione di tali procedimenti, di competenza regionale, è richiesta la partecipazione dello Stato perché il paesaggio rientra nella sua competenza legislativa esclusiva.
Le attività di accertamento, in via amministrativa, e le relative proposte di sistemazione sul territorio sono svolte da istruttori e periti demaniali.
Le nomine e le variazioni sono registrate nell’Albo degli istruttori e periti demaniale gestito da questa Area.
NORMATIVA
- Legge n. 1766 del 16 giugno 1927;
- Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928;
- Legge n. 1078 del 10 luglio 1930;
- Legge n. 278 del 17 aprile 1957;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 (estratto);
- Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 (estratto);
- Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (estratto);
- Legge n. 168 del 20 novembre 2017;
- Legge regionale n. 1 del 3 gennaio 1986;
- Legge regionale n. 6 del 27 gennaio 2005;
- Legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016;
- Legge regionale n. 17 del 31 dicembre 2016;
- Legge regionale n. 9 del 14 agosto 2017;
- Legge regionale n. 14 dell'11 agosto 2021;
- Legge regionale 12 dicembre 2024, n. 20 - articolo 23
- Legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 - articoli 8 e 9
Nomina Periti ed Istruttori Regionali L.R. 20/2024, art. 23
Si rappresenta che l’art. 23 legge regionale n. 20 del 10 dicembre 2024 (pubblicata sul BUR n. 100 del 12/12/2024) ha introdotto modifiche alla l.r. 8 gennaio 1986, n. 8, concernente la “Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici”.
In particolare si è intervenuti sulla precedente modifica legislativa che aveva concentrato le competenze in materia di nomina dei periti e istruttori tutte in capo alla Regione Lazio, causando molteplici difficoltà agli enti gestori.
La prima modifica (art. 23, c. 1, lett. a)) riguarda l’art. 3, comma 1, lett. c), della l.r. 8/1986. Si è riportata in capo agli enti gestori la funzione di conferimento degli incarichi che era già stata loro affidata dalla legge nella sua formulazione originaria e che successivamente era stata trasferita alla Regione con l'articolo 9, comma 6, lettera a), della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19.
Pertanto, con l’art. 23 della l.r. 20/2024 gli enti gestori tornano titolari di una competenza che avevano già esercitato prima dell’entrata in vigore della l.r. 19/2022.
La seconda modifica (art. 23, comma 1, lett. b)) sostituisce integralmente l’art. 9 della l.r. 8/1986. La precedente disposizione affidava alla Regione lo svolgimento delle operazioni che richiedono valutazioni storico-giuridiche, economiche ed urbanistico-territoriali necessarie al riordino degli usi civici accertati o in corso di accertamento.
La nuova norma, invece, attribuisce agli enti gestori l’onere di riordinare i domini collettivi e garantirne la certezza giuridica e individua gli strumenti necessari al compimento delle relative operazioni nelle istruttorie demaniali e nelle verifiche demaniali, di cui si precisano finalità e contenuti specifici;
a) L’istruttoria demaniale è finalizzata all’accertamento dell’esistenza degli usi civici attraverso operazioni che richiedono valutazioni storico-giuridiche;
b) La verifica demaniale riguarda le operazioni di aggiornamento e verifica degli usi civici la cui esistenza sia già stata accertata. Questo in quanto i beni collettivi accertati sono suscettibili di variazioni attraverso le operazioni di sistemazione delle terre previste dalla legge e dalle sentenze del Commissario per la liquidazione degli usi civici riguardanti la qualitas soli.
La terza modifica (art. 23, c. 1, lett. c)) sostituisce integralmente l’art. 9 bis della l.r. 8/1986 e riguarda l’affidamento degli incarichi, ora ripartiti tra Regione ed enti gestori come di seguito specificato:
a) Verifica demaniale: l’incarico è affidato dagli enti gestori ai professionisti iscritti nella prima sezione tecnica-economica dell’albo regionale di cui all’art. 2, n. 1), della stessa l.r. 8/1986.
a) Istruttoria demaniale: l’incarico è affidato dalla Regione ai professionisti iscritti nella seconda sezione storico-giuridica dell’albo regionale di cui all’art. 2, n. 2), della stessa l.r. 8/1986. Al fine di garantire la conformità delle relative operazioni con la pianificazione paesaggistica ed urbanistica, le operazioni di istruttoria demaniale devono essere approvate anche dal Comune territorialmente competente;
Si rileva che per quanto riguarda le nomine degli istruttori il nuovo articolo 9 bis, infine, introduce una norma transitoria che prevede che fino all’adeguamento del Regolamento regionale n. 9/2018 il conferimento degli incarichi ai professionisti iscritti nella seconda sezione storico-giuridica dell’albo “continua ad essere affidato dagli enti gestori degli usi civici”.
La norma prevede infatti che la Giunta regionale deve adeguare il Regolamento 6 marzo 2018, n. 9, riguardante l’albo dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi, al fine di conformarlo alle nuove disposizioni introdotte dalla stessa legge n. 20/2024.
Pertanto fino alla approvazione di un nuovo regolamento regionale gli enti gestori nominano anche gli istruttori demaniali, fra coloro che sono iscritti alla seconda sezione dell’Albo Regionale dei periti e istruttori demaniali.
Nel complesso, la riforma valorizza il ruolo degli enti esponenziali dei diritti civici attribuendo loro il compito di riordino dei domini collettivi e restituendogli competenze nel processo di conferimento degli incarichi.
Normativa
L.R. 8/1986; Reg. 9/2018; L.R. 20/2024
- LIQUIDAZIONI
Sono effettuate su terreni privati gravati da usi civici. La domanda va presentata dal proprietario al Comune
Normativa
Art. 5, 6, 7 L. 1766/1927; Art. 12 Reg. 332/1928
MODULISTICA
- Accettazione canone anno liquidazione;
- Avviso pubblico liquidazione;
- Notifica MIBAC liquidazione;
- Notifica utente liquidazione
- LEGITTIMAZIONI
In ottemperanza alle pronunce della Corte costituzionale (sent. 210/2014; sent. 71/2020), la Regione sta concordando il procedimento di legittimazione di occupazioni delle terre di demanio civico con il Ministero della Cultura. Inseguito sarà predisposta la modulistica.
Normativa
Art. 9 e 10 L. 1766/1927; Art. 25ss. Reg. 332/1928
- MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO
Normativa
Art. 12 L. 1766/1927; Art. 41 Reg. 332/1928
- PERMUTE
Normativa
Art. 3, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater L. 168/2017
- ALIENAZIONI
Normativa
Art. 12 L. 1766/1927; Art. 39 Reg. 332/1928
Informazioni e contatti
Direzione regionale Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste
Area Usi Civici
Via di Campo Romano, 65 - 00173 Roma
Pec: agriusicivici@pec.regione.lazio.it
- Dirigente: D.ssa Marina Ajello – tel. 0651688399 – e-mail: maiello@regione.lazio.it
Personale:
- Funzionario: Dr. Gian Marco Marcelli - tel. 0651685889 - e-mail: gmmarcelli@regione.lazio.it
- Funzionario: Dr. Gabriele Ragozzo - tel. 06 51686503 - e-mail: gragozzo@regione.lazio.it
- Dr. Claudio Cortella - tel. 06 51688323 – tel. 3336123161 – e-mail: ccortella@regione.lazio.it;
- Sig.ra Flavia Ciciotti–tel. 0651688016 – e-mail: fciciotti@regione.lazio.it;
Allegati
- DocumentElenco Periti Incarichi (332 KB)
Data di aggiornamento/verifica: 04/02/2025