NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Esportazione ed importazione

ESPORTAZIONE

Richiesta di certificato fitosanitario di esportazione


Chiunque intenda esportare piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario, in base alla Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali (CIPV) e alle norme fitosanitarie del Paese terzo importatore, deve farne richiesta al Servizio Fitosanitario Regionale.

Per Paesi terzi si intendono tutti i Paesi che non fanno parte dell’Unione europea, ad eccezione della Svizzera, che adotta le stesse regole adottate dai Paesi dell’Unione, ma compresi i Paesi e i territori d'oltremare (o PTOM) degli Stati membri dell'Unione europea.

La richiesta del certificato fitosanitario deve essere inoltrata al Servizio Fitosanitario Regionale almeno due giorni lavorativi precedenti alla data di spedizione della partita di merce, per consentire l’organizzazione dei dovuti controlli, utilizzando apposito modello EXPORT scaricabile dalla sezione modulistica.

In casi di urgenza e per le spedizioni che lo consentano, è possibile effettuare la richiesta senza preavviso di due giorni lavorativi, recandosi direttamente presso l’ufficio fitosanitario ubicato nell’area cargo dell’aeroporto di Fiumicino negli orari di apertura al pubblico.

Per poter richiedere i certificati fitosanitari di esportazione, gli operatori professionali devono essere registrati al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) come esportatori.

Per l’emissione dei certificati fitosanitari è previsto il pagamento di diritti obbligatori per controlli all'esportazione, pertanto, alla richiesta di certificazione fitosanitaria va allegata prova di avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria, calcolata secondo quanto previsto dall’allegato III del decreto legislativo n. 19/2021.

Il pagamento della tariffa fitosanitaria deve essere effettuato dall’esportatore, o dal suo agente doganale in nome e per conto di esso, antecedentemente all’inizio delle attività di controllo, indicando come esecutore del versamento la ragione sociale dell’esportatore che figurerà sul certificato fitosanitario. Per ogni certificato fitosanitario deve essere effettuato un pagamento separato corrispondente all’importo esatto della tariffa fitosanitaria prevista.

La richiesta di certificazione è presentata tramite posta elettronica all’indirizzo: sfr-lazio@regione.lazio.it.

Nel caso in cui la sede presso cui devono essere effettuati i controlli fisici sulla spedizione sia situata nelle province di Latina e Frosinone, la richiesta deve essere inviata anche ai seguenti indirizzi: <alima@regione.lazio.it>; <fcarissimo@regione.lazio.it>.

Il Servizio Fitosanitario del Paese terzo importatore può richiedere il rilascio del certificato fitosanitario solo per i prodotti regolamentati di cui è fatta esplicita menzione nella relativa normativa fitosanitaria.

Gli esportatori devono segnalare al Servizio Fitosanitario Regionale, in sede di compilazione della richiesta del certificato fitosanitario, le eventuali dichiarazioni addizionali previste dai Paesi terzi importatori sulla base della specifica normativa fitosanitaria.

La richiesta di rilasciare un certificato fitosanitario per prodotti che hanno subito una profonda trasformazione e, di conseguenza, non pongono un rischio fitosanitario, viene soddisfatta solo qualora la normativa del Paese terzo importatore lo preveda espressamente. In tal caso, l’esportatore dovrà esibirne copia al Servizio Fitosanitario Regionale.

Il certificato fitosanitario documenta l’assenza di organismi nocivi alle piante, ai prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati e gli eventuali trattamenti adottati e non ne attesta la qualità merceologica o la commestibilità, per le quali il Servizio Fitosanitario Regionale non è competente.

A seguito della richiesta, il Servizio Fitosanitario Regionale effettua i controlli ritenuti opportuni sulla spedizione oggetto e, se si concludono con esito favorevole, provvede a rilasciare il certificato fitosanitario di esportazione.

In base ai requisiti fitosanitari stabiliti dal Paese terzo destinatario della merce, può essere necessario sottoporre ad analisi le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, per garantire l’assenza di determinati organismi nocivi. In questo caso, il certificato fitosanitario può essere rilasciato solo dopo aver ricevuto i risultati delle analisi in questione.

Qualora durante il controllo documentale emerga che il pagamento è stato effettuato per una quantità di merce inferiore a quella che effettivamente si sta importando, prima dell’inizio dei controlli di identità e fitosanitari, l’esportatore o il suo agente doganale dovrà effettuare l’integrazione della tariffa dovuta mediante pagamento dell’importo residuo, pena l’impossibilità di rilasciare il certificato fitosanitario. In caso di annullamento del certificato fitosanitario per l’esportazione già emesso non è dovuto alcun rimborso.

In caso sia richiesta l’emissione di un nuovo certificato fitosanitario per l’esportazione, in quanto il certificato già rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale è scaduto (partenza oltre 14 giorni dall’emissione) o non è stato possibile spedire l’intero carico previsto, oppure sono intervenute variazioni nella tipologia e/o nella quantità di merce, l’esportatore deve richiedere l’emissione di un nuovo certificato e pagare nuovamente la tariffa per intero.

In caso di smarrimento di un certificato fitosanitario per l’esportazione, il Servizio Fitosanitario Regionale, dietro presentazione di denuncia di smarrimento da parte del richiedente all’autorità giudiziaria, emetterà un nuovo certificato con la seguente dicitura: “Il presente certificato annulla e sostituisce il certificato n° …. emesso il…..”, da riportare in lingua inglese. In questo caso è dovuta solo la tariffa relativa ai controlli documentali. (7,00 €).

L’emissione di copie conformi all’originale può avvenire solo dietro esibizione del certificato originale e presentazione di marca da bollo secondo la normativa vigente (DPR n.642/1972). Sulla copia sarà riportata la dicitura “COPIA NON VALIDA AI FINI FITOSANITARI – COPY NOT VALID FOR PHYTOSANITARY USE”. Il rilascio della copia conforme sarà effettuato nel rispetto dell’art.18 del DPR n. 445/2000 riguardante disposizioni in materia di documentazione amministrativa.

Negli altri casi in cui, a seguito di errori rientranti nella categoria dei controlli documentali, venga richiesta la emissione di un nuovo certificato per l’esportazione è dovuta la tariffa relativa a detti controlli. (7,00 €).

In nessun caso potranno essere rilasciati certificati fitosanitari prima del versamento dell’importo dovuto.

Si evidenzia che il D.Lgs n.19/2021, all’art. 55, comma 24, stabilisce una sanzione amministrativa per chi sostituisce i vegetali e prodotti vegetali e le altre voci, oggetto dell’ispezione eseguita per il rilascio del relativo certificato per l’esportazione.

Richiesta di certificato fitosanitario di riesportazione

Per le esportazioni di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari da un Paese terzo e introdotti nel territorio dell'Unione con un certificato fitosanitario, ove possibile e qualora non sia stato modificato lo stato fitosanitario, può essere rilasciato al posto del certificato fitosanitario di esportazione un certificato fitosanitario di riesportazione.

Per poter richiedere i certificati fitosanitari di riesportazione gli operatori professionali devono essere registrati al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) come esportatori.

La richiesta del certificato, redatta sulla base dell’apposito modello EXPORT scaricabile dalla sezione modulistica, deve essere inoltrata al Servizio Fitosanitario Regionale con le stesse procedure descritte per il rilascio del certificato fitosanitario di esportazione.

Per l’emissione dei certificati fitosanitari di riesportazione è previsto il pagamento di diritti obbligatori per i controlli effettuati, pertanto, alla richiesta di certificazione fitosanitaria va allegata prova di avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria, calcolata secondo le indicazioni dell’allegato III del decreto legislativo n. 19/2021.

Richiesta di certificato fitosanitario di pre-esportazione

I certificati fitosanitari di pre-esportazione vengono rilasciati dal Servizio Fitosanitario Regionale su richiesta nel caso in cui vi sia la necessità di uno scambio di informazioni fitosanitarie tra uno Stato membro o una Regione in cui le merci sono state coltivate, prodotte, immagazzinate o trasformate e un altro Stato membro o un’altra Regione da cui le merci vengono esportate verso un Paese terzo che richiede l’emissione di un certificato fitosanitario di esportazione.

Il certificato di pre-esportazione certifica la conformità delle merci ai requisiti fitosanitari del Paese terzo importatore e viene rilasciato, su richiesta, dal Servizio Fitosanitario Regionale competente in cui le merci sono state coltivate, prodotte, immagazzinate o trasformate.

Il certificato di pre-esportazione accompagna le merci durante lo spostamento nel territorio dell'Unione e può essere rilasciato quando le merci hanno lasciato i siti di produzione, a condizione che siano stati effettuate le ispezioni e, se necessario, il campionamento e le analisi prima della partenza e siano risultati entrambi conformi.

Per poter richiedere i certificati fitosanitari di pre-esportazione gli operatori professionali devono essere registrati al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) come esportatori.

La richiesta del certificato, redatta sulla base dell’apposito modello EXPORT, deve essere inoltrata al Servizio Fitosanitario Regionale con le stesse procedure descritte per il rilascio del certificato fitosanitario di esportazione.

Per l’emissione dei certificati fitosanitari di riesportazione è previsto il pagamento di diritti obbligatori per i controlli effettuati di cui all’art. 79 del Regolamento (UE) 2017/625, pertanto, alla richiesta di certificazione fitosanitaria va allegata prova di avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria, calcolata secondo le indicazioni dell’allegato III del decreto legislativo n. 19/2021.

IMPORTAZIONE

Richiesta di nulla osta all’importazione


L’importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari di Paesi terzi è regolamentata dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 e dai relativi atti collegati.

In particolare, il sopracitato Reg. (UE) 2019/2072:

- nell’Allegato XI, parte A, elenca le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti e i rispettivi Paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione e per i quali è previsto il controllo sistematico da parte del Servizio Fitosanitario;

- nell’Allegato XI, parte B, elenca i rispettivi codici NC delle piante e dei rispettivi Paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell’articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l’introduzione nel territorio dell’Unione e per i quali è previsto il controllo da parte del Servizio Fitosanitario Regionale a campione su almeno l’1% delle partite introdotte;

- nell’Allegato XI, parte C, elenca le piante e i rispettivi Paesi terzi di origine o di spedizione, per le quali non è richiesto il certificato fitosanitario per l’introduzione nel territorio dell’Unione;

- nell’Allegato VI, elenca le piante, i prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l’introduzione nell’Unione se provenienti da alcuni Paesi terzi.

I soggetti che intendono importare piante, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell’allegato XI, parte A e B, del Reg. 2019/2072 devono:

essere registrati al RUOP come importatori, ad esclusione dei privati cittadini che importano per uso personale non destinato ad essere ceduto ad altri soggetti o commercializzato.

• Importare le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti attraverso uno dei punti di controllo frontalieri autorizzati dall’Unione, che nel Lazio sono l’aeroporto di Fiumicino ed il porto di Civitavecchia.

• Notificare al competente servizio fitosanitario l’arrivo della partita di merce attraverso TRACES. La notifica può essere effettuata solo dagli operatori doganali abilitati.

Pagare i diritti obbligatori per controlli all'importazione (tariffa fitosanitaria) previsti nell’ Allegato IV, CAPO I, Sezione VIII del Reg. (UE) 2017/625.

• Importare le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti scortate da un certificato fitosanitario emesso dal Servizio Fitosanitario del Paese terzo di origine completo delle eventuali prescrizioni particolari riportate nell’Allegato VII del Reg. (UE) 2019/2072 relativo all’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l’introduzione nel territorio dell’Unione.

Nel caso di importazioni di sementi elencate nell’Allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, è necessario che le varietà di sementi importate siano registrate nei registri comunitari delle varietà e venga presentato al Servizio fitosanitario del punto di controllo frontaliero il nulla osta importazione materiale sementiero di cui all'allegato 2 del D.M. 04/06/97, rilasciato dal Servizio Fitosanitario competente per sede legale dell’importatore.

CONTROLLI PRESSO IL POSTO DI CONTROLLO FRONTALIERO (PCF)

AEROPORTO DI FIUMICINO


I controlli presso il PCF di Fiumicino (area cargo) sono svolti in presenza dal personale ispettivo, di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17,30.

Le spedizioni in importazione devono essere notificate dagli importatori o loro rappresentanti in dogana tempestivamente in TRACES attraverso il modulo DSCE-PP almeno entro le ore 9,30 del loro giorno di arrivo, e devono recare l’indicazione precisa del volo (sezione I.13 “Mezzi di Trasporto” del DSCE-PP) e dell’orario di disponibilità della merce per il controllo fisico (sezione “Pianificatore ispezioni” del DSCE-PP). Le spedizioni notificate in TRACES NT dalle 9,30 alle ore 11,00 nella data del loro arrivo sono controllate, ed eventualmente autorizzate all’introduzione o sottoposte a misure di respingimento, distruzione o sospensione, nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17,30.

Le spedizioni, seppur correttamente notificate, se non disponibili per il controllo fisico entro le ore 16,30 saranno controllate il giorno successivo.

Il certificato fitosanitario che accompagna la merce deve essere presentato agli ispettori in turno dall’importatore o dal suo rappresentante in dogana in originale cartaceo o caricato dall’Autorità Nazionale competente del Paese esportatore su TRACES NT nell’apposita sezione IPPC-PHYTO consultabile dall’ispettore.

I controlli sono avviati a seguito dell’avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria.

La validazione dei DSCE-PP deve essere effettuata digitalmente dal personale ispettivo su TRACES esclusivamente tramite l’apposita procedura prevista dal sistema informativo a cui tutti gli ispettori sono abilitati.

CONTROLLI PRESSO IL POSTO DI CONTROLLO FRONTALIERO
 
PORTO DI CIVITAVECCHIA


I controlli presso il PCF di Civitavecchia saranno effettuati dal personale ispettivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 solo sulle spedizioni notificate in TRACES entro e non oltre le 48 ore lavorative precedenti il controllo richiesto con indicazione precisa della nave (sezione I.13 “Mezzi di Trasporto” del DSCE-PP) e dell’orario di disponibilità della merce per il controllo fisico (sezione “Pianificatore ispezioni” del DSCE-PP).

L’inserimento della notifica va segnalato dall’importatore, o dal suo rappresentante in dogana, con la stessa tempistica, compilando l’apposito modello IMPORT CIVITAVECCHIA scaricabile dalla sezione modulistica e inviandolo per posta elettronica all’indirizzo sfr-lazio@regione.lazio.it

Nella e-mail va riportato il giorno e l’ora in cui la merce sarà disponibile per il controllo. Non si potrà procedere al controllo delle spedizioni notificate con modalità non conformi alla presente disposizione. Fatti salvi eventuali ritardi motivati, non imputabili all’importatore o al suo rappresentante in dogana, le spedizioni notificate in TRACES NT in ritardo saranno controllate nella giornata successiva così come le spedizioni disponibili al controllo fisico dopo le ore 15.00.

Il certificato fitosanitario che accompagna la merce in importazione deve essere presentato agli ispettori in turno dall’importatore o dal suo rappresentante in dogana in originale cartaceo o caricato dall’Autorità Nazionale competente del Paese esportatore su TRACES NT nell’apposita sezione IPPC-PHYTO consultabile dall’ispettore.

Il pagamento della tariffa fitosanitaria deve obbligatoriamente recare in oggetto il numero del DSCE-PP per cui è stato emesso, pena la non ricevibilità della richiesta di nulla osta di importazione.

La validazione dei DSCE-PP deve essere effettuata digitalmente dal personale ispettivo su TRACES esclusivamente tramite l’apposita procedura prevista dal sistema a cui tutti gli ispettori sono abilitati.
 

Data di aggiornamento/verifica: 31/10/2022

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