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Certificazione CD/IAP

COLTIVATORE DIRETTO – IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE

Cosa significa l’acronimo C.D.?
L’acronimo C.D. indica il Coltivatore Diretto cioè colui che si dedichi direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, comodatario, assegnatario, e/o all’allevamento ed alle attività connesse (Leggi nn. 1047/1957, 454/1961, 9/1963, 590/1965, 203/82 e successive modifiche ed integrazioni).

Il riconoscimento della figura del Coltivatore Diretto è riferito sia a requisiti di carattere soggettivo che a requisiti di carattere aziendale. I requisiti soggettivi si riferiscono alla manualità diretta e alla abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato. Il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l’attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupa il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell’anno e costituisce la maggior fonte di reddito.

I requisiti di carattere aziendale per ottenere la certificazione CD si riferiscono: al fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell’azienda - che non deve essere inferiore a 104 giornate annue; al nucleo familiare coltivatore diretto che deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell’azienda.

Cosa significa l’acronimo I.A.P.?
L’acronimo I.A.P. indica l’Imprenditore Agricolo Professionale, definito dall’art. 1 del D.lgs. n. 99/2004 come: “colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’art. 5 del Reg. (CE) n.1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro”.

Può acquisire il riconoscimento IAP sia una persona fisica sia una persona giuridica.

Un soggetto “persona fisica” per essere riconosciuto come Imprenditore Agricolo Professionale, oltre a svolgere attività agricola in qualità di titolare di impresa agricola, ovvero di coadiuvante in forma stabile e permanente in impresa agricola, ovvero di socio di società agricola, deve possedere contemporaneamente tre requisiti: adeguate conoscenze professionali (requisito della professionalità);  dedizione all’attività suddetta almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo (requisito del tempo dedicato, cioè almeno 104 giornate lavorative); ricavo dalla medesima attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (requisito del reddito ricavato). Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1257/1999, per i requisiti di “tempo dedicato” e “reddito ricavato” le percentuali sono ridotte al 25%.

Il requisito necessariamente posseduto da un soggetto “persona giuridica” per essere riconosciuto come Imprenditore Agricolo Professionale è il preventivo riconoscimento della qualifica IAP di almeno un socio e/o amministratore quali persone fisiche; solo successivamente sarà possibile procedere al riconoscimento della qualifica alle persone giuridiche aventi come soci/amministratori i soggetti precedentemente riconosciuti. Si può procedere al riconoscimento contestuale di IAP sia per il socio/amministratore sia per la società rappresentata, attraverso la verifica dei requisiti: per lo IAP "singolo" della professionalità, del tempo dedicato e del reddito; per lo IAP "di società" dell'oggetto esclusivo dell’esercizio dell’agricoltura e delle attività connesse; dell'indicazione nella ragione o denominazione sociale del termine “società agricola”, e di tutti gli altri differenti disposti normativi. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall’amministratore/socio a una sola società (D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, art.1 comma 3-bis).

Le certificazioni di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale possono essere richieste dall’interessato in caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società, al fine di ottenere:
a) il perfezionamento dell’iscrizione all’INPS;
b) le agevolazioni concessorie previste dal D.P.R. n. 380/2001;
c) le trasformazioni del territorio in deroga agli strumenti urbanistici esistenti;
d) l’introduzione e/o modifiche di attività di diversificazione agricola conformemente a quanto previsto dalla L.R. 14/2006 e ss.mm.ii.;
e) accesso ai benefici previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio;
f) altro.

Il Coltivatore Diretto, inoltre, acquisisce il diritto prelatorio sui terreni confinanti con quelli detenuti dal C.D. stesso.
Ambedue le figure di CD e di IAP devono essere iscritte obbligatoriamente al relativo regime previdenziale INPS.

I requisiti devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per le imprese di nuova costituzione e/o nuovo insediamento per i quali è previsto l’impegno al loro raggiungimento entro i 5 anni, pena la perdita di tutte le agevolazioni alle quali si è avuto l’accesso.

La certificazione che riconosce la qualifica di IAP/CD ha una validità di sei mesi dalla data di rilascio (D.P.R. 445/2000, art. 41 comma 1).”

Il riconoscimento della qualifica ha valore, ai fini dei benefici previsti dalle vigenti normative, su tutto il territorio nazionale.

Normativa

Decreti Ministeriali

  • DPR 445/2000: Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa - art.41 per la validità dei certificati di 6 mesi; 
  • Decreto 454/2001: Regolamento modalità gestione agevolazione fiscale utilizzo oli minerali in agricoltura; 
  • Decreto del 13.02.2015:Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse
  • Decreto del 1.03.2021: Sistema Identificazione Parcelle Agricole (SIPA), aggiornamento Fascicolo Aziendale;
  • Decreto lgs 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amm.strazioni pubbliche (vedere anche DPR n. 3/1957, Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)
  • Decreto Lgs 228 del 2001: Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57
  • Decreto Lgs 99 del 2004: Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38 – vd anche nota MIPAF 3064 del 23.3.2018

Regione Lazio

  • L.R. 14/1999: Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo e ss.mm.ii.;
  • L.R. 38/1999: Norme sul governo del territorio; 
  • L.R. 14/2006: Norme in materia di diversificazione delle attività agricole - vd anche Reg.reg.le 29/2017;
  • L.R. 9/2017: Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie;
  • Regolamento R. 17/2013, e ss.mm.ii – vd in particolare allegato A punto 5.
  • Regolamento R. 13/2017 e ss.mm.ii;

 

Determinazione G15996 del 21/11/2019

Determinazione G00029 del 07/01/2020

 

Informazioni e contatti

Area Sistema dei Controlli
Direzione regionale Agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, foreste
Via di Campo Romano, 65 - 00173 Roma

Dirigente: Giovanni Ruffini - Telefono: 06.51688139 Email: gruffini@regione.lazio.it 
Funzionario: Francesco Pepponi - Email: fpepponi@regione.lazio.it
 

Allegati

Data di aggiornamento/verifica: 05/09/2024

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