Registrazione nel RUOP
A seguito dell’emanazione dei regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, che definiscono il nuovo regime fitosanitario europeo, è stato emanato il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che, al Capo VII, dispone l’istituzione del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) e ne disciplina la gestione.
La verifica delle domande, la registrazione degli operatori professionali e l’aggiornamento dei loro dati è affidata ai Servizi fitosanitari regionali (SFR) competenti per territorio ove ha sede legale l’operatore professionale.
La registrazione nel RUOP è richiesta per tutte le categorie di operatori professionali individuate all’articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031:
- gli operatori professionali che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante (importatori da Paesi terzi);
- gli operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante (produttori vivaisti e commercianti all’ingrosso);
- gli operatori professionali che chiedono all'autorità competente di rilasciare i certificati (esportatori verso Paesi terzi);
- gli operatori professionali autorizzati ad applicare i marchi IPPC/FAO su imballaggi in legno;
- gli operatori professionali diversi da quelli di cui alle lettere precedente, se richiesto da un atto di esecuzione della Commissione.
Tuttavia, ai sensi del medesimo articolo 65, il Servizio fitosanitario nazionale può decidere che siano registrate ulteriori categorie di coltivatori o operatori professionali.
Secondo il documento tecnico ufficiale n. 4 del Servizio Fitosanitario Regionale, reperibile al link https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2022/02/documento-tecnico-ufficiale-n.4-ruop.pdf, sono tenuti ad iscriversi al RUOP anche i soggetti di seguito elencati.
a) Ditte sementiere, in applicazione dell’articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20. Non necessitano di registrazione i commercianti che vendono esclusivamente prodotti sementieri già confezionati ed etichettati e non soggetti a passaporto delle piante. Non necessitano, altresì, di registrazione:
- gli agricoltori, di cui all’articolo 73 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che producono varietà di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varietà da conservazione e che vendono direttamente i prodotti sementieri di tali varietà, non soggette a passaporto delle piante, all’interno della zona di origine dove le varietà hanno evoluto le loro proprietà e caratteristiche e in ambito locale;
- i soggetti aderenti alla “Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”, di cui all’articolo 4 della legge 1 dicembre 2015, n. 194 e al decreto ministeriale 24 ottobre 2018, n. 10400, qualora effettuino lo scambio di modiche quantità di prodotti sementieri o altro materiale di moltiplicazione, volto al recupero, mantenimento e riproduzione di una varietà da conservazione, esclusivamente all’interno della Rete e nell’ambito locale di riferimento della varietà e secondo le disposizioni di cui alla normativa suddetta. Ai sensi dell'allegato I del decreto ministeriale 24 ottobre 2018, n. 10400, il predetto scambio di prodotti sementieri e altro materiale di moltiplicazione non è da intendersi attività di commercializzazione ai sensi della normativa sementiera nazionale ed europea vigente.
b) I selezionatori mobili di prodotti sementieri, secondo l’articolo 1, comma 3, del decreto legislative 2 febbraio 2021, n.20.
c) I produttori di patate da consumo, i centri di raccolta collettivi e i centri di spedizione situati nelle relative zone di produzione, salvo gli operatori professionali che producono e commercializzano patate da consumo esclusivamente tramite vendita diretta ad utilizzatori finali.
d) I produttori di frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi. Nel caso di conferimento dell’intera produzione di frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi, a magazzini collettivi o a centri di spedizione o a grossisti, anche con l’acquisto direttamente in campo, l’agricoltore può non essere registrato (è assimilato ad un produttore agricolo che cede prodotti) in quanto la responsabilità fitosanitaria è acquisita dall’operatore professionale che acquista. In questo caso l’operatore professionale è registrato ed è il solo responsabile fitosanitario dei frutti e deve soddisfare tutti i necessari adempimenti compreso l’invio, con congruo anticipo, dell’elenco dei conferenti al SFR competente per il proprio centro aziendale e al SFR competente per il sito dell’agricoltore produttore. Nel caso di frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e relativi ibridi con peduncolo e foglie l’operatore professionale registrato al RUOP, deve essere autorizzato all’uso del passaporto delle piante dal Servizio fitosanitario competente per Centro aziendale.
e) I produttori di prati in zolle.
f) I manutentori del verde, ossia i soggetti che svolgono “attività di manutenzione del verde”, definita dall’articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154, come “attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi”, nei seguenti casi:
- messa a dimora o vendita di piante, prodotte nella propria azienda o acquistate, ad operatori professionali;
- messa a dimora o vendita di piante, prodotte nella propria azienda o acquistate, in zona protetta (ZP), anche se vendute direttamente ad utilizzatori finali;
- vendita di piante ad utilizzatori finali mediante contratti a distanza.
In tutti questi casi le piante devono essere accompagnate da passaporto delle piante o da passaporto delle piante ZP.
g) Le imprese di servizi di impianti boschivi o fruttiferi, ossia gli operatori professionali che svolgono lavori di imboschimento, allestimento dei sistemi agro-silvopastorali, interventi selvicolturali, di manutenzione, di imboschimento o di impianto per conto di soggetti pubblici (es. aziende forestali, amministrazioni regionali) o privati (es. aziende agricole), qualora ricadono nelle casistiche previste dal sopracitato documento tecnico ufficiale n. 4.
h) Gli agricoltori che cedono occasionalmente legname di Juglans L. Platanus L. e Pterocarya L. in quanto, ai sensi dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2019/2072, il legname che è stato ottenuto completamente o in parte da tali piante, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, necessita di passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell’Unione. La movimentazione di tale materiale e il rilascio del relativo passaporto delle piante può avvenire anche a seguito della registrazione nel RUOP di un OP, che acquista da agricoltori (venditori occasionali), secondo la seguente modalità operativa: l’operatore professionale notifica al SFR competente per il proprio centro aziendale e al SFR competente per il sito dell’agricoltore, dove si trovano le piante destinate alla produzione di legname, l’intenzione di movimentare il legname oggetto di cessione. In questo caso l’operatore professionale è il solo responsabile fitosanitario del legname, soddisfacendo tutti i necessari adempimenti, mentre l’agricoltore è assimilato ad un produttore agricolo che cede prodotti e come tale non ha l’obbligo di registrazione nel RUOP.
i) Gli agricoltori che cedono occasionalmente piante a seguito di svellimento di impianti produttivi, La movimentazione di tali piante e il rilascio del relativo passaporto delle piante può avvenire da parte di un operatore professionale registrato al RUOP, che acquista da agricoltori (venditori occasionali), secondo la seguente modalità operativa: l’operatore professionale notifica al SFR competente per il proprio centro aziendale e al SFR competente per il sito dell’agricoltore, dove si trovano le piante destinate all’espianto, l’intenzione di movimentare tali piante oggetto di cessione. In questo caso l’operatore professionale registrato è il solo responsabile fitosanitario delle piante soddisfacendo tutti i necessari adempimenti, mentre l’agricoltore è assimilato ad un produttore agricolo che cede prodotti e come tale non ha l’obbligo di registrazione nel RUOP.
l) L’operatore professionale con sede legale in un altro stato membro e sede operativa o filiale in Italia. Qualora un operatore professionale, con sede centrale in un altro Stato membro, presenti una filiale o una sede operativa in Italia che svolga attività di cui all’art. 65 del regolamento (UE) 2016/2031, tale filiale/sede operativa deve registrarsi in modo tale da rendere possibili ed efficaci i controlli ufficiali dovuti. La registrazione nel RUOP è effettuata dal Servizio fitosanitario competente per sede legale o domicilio fiscale.
Non necessitano di registrazione nel RUOP gli Operatori Professionali che forniscono esclusivamente e direttamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata o presso la sede aziendale e/o il luogo di produzione, o nei mercati agricoli o altri mercati locali che, a meno di specifici provvedimenti dei SFR, abbiano luogo nel territorio di competenza del SFR ove ha sede l’Operatore Professionale.
Necessitano di registrazione nel RUOP gli Operatori Professionali che forniscono esclusivamente ad utilizzatori finali piante, prodotti vegetali e altri oggetti mediante vendita diretta realizzata presso mercati agricoli o altri mercati che hanno luogo al di fuori del territorio di competenza del SFR ove ha sede l’operatore professionale.
Per utilizzatore finale si intende una persona che, non agendo per i fini commerciali o professionali, acquista piante o prodotti vegetali per uso personale. La definizione si estende a tutte le persone sia fisiche che giuridiche (es. i privati cittadini, hotel, amministrazioni e enti pubblici, condomini, ecc.).
In entrambi i casi sopradetti non è richiesta la presenza del passaporto delle piante e, pertanto, continua ad applicarsi l’esenzione di cui all’articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, purché detti operatori non forniscano materiale ad utilizzatori finali tramite vendita a distanza o destinato a zone protette e quando previsto da appositi regolamenti o misure di emergenza.
Sempre a norma dell’art. 65 del Regolamento (UE) 2016/2031, sono esentati dall’iscrizione al RUOP:
- gli operatori professionali la cui attività professionale si limita al solo trasporto di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, per conto di un altro operatore professionale;
- gli operatori professionali la cui attività professionale riguarda esclusivamente il trasporto di oggetti di ogni tipo, con l'utilizzo di materiale da imballaggio di legno.
Per ottenere la registrazione nel RUOP gli operatori professionali devono possedere i requisiti previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2022, n. 333987 (https://www.protezionedellepiante.it/wp-content/uploads/2022/09/dm-27-luglio-2022_0333987-allegato-dmrequisitidotazionioperatoriruop.pdf).
La domanda di registrazione nel RUOP deve essere presentata in bollo al Servizio Fitosanitario Regionale competente per sede legale, completa delle informazioni previste dall’art. 66 del Regolamento (UE) 2016/2031, indicando tutti i Centri aziendali e i campi di produzione ad essi afferenti utilizzati per svolgere le proprie attività in relazione a piante e prodotti delle piante.
Gli operatori professionali con sede legale nel Lazio devono presentare la domanda di iscrizione al RUOP, tramite PEC, all’indirizzo: agrifitosanitario@pec.regione.lazio.it.
La domanda va redatta sulla base dell’apposito modello scaricabile dalla sezione modulistica, firmata dal titolare/legale rappresentante e sulla stessa va apposta una marca da bollo da €16,00.
L’operatore professionale dovrà allegare alla domanda, se del caso, i documenti redatti sulla base degli appositi modelli scaricabili dalla sezione modulistica, ed in particolare:
- allegato 1, relativo ai centri aziendali della ditta,
- allegato 2, da compilare se si intende svolgere attività di importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
- allegato 3, da compilare se si intende svolgere attività di esportazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per cui è richiesto un certificato fitosanitario per Paesi terzi.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria, calcolata in base al tariffario fitosanitario.
A seguito dell’istruttoria della domanda di registrazione nel RUOP il Servizio Fitosanitario Regionale rilascia il codice produttore attraverso un provvedimento amministrativo, per ottenere copia del quale è necessario produrre una ulteriore marca da bollo da €16,00.
L'assolvimento dell'imposta di bollo per la domanda inviata per PEC è possibile tramite PagoPA.
Autorizzazione all’utilizzo di passaporto delle piante.
Il Servizio Fitosanitario Regionale, competente per territorio ove ricade il centro aziendale o il campo di produzione, concede all’operatore professionale, che ne fa richiesta, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 2019/827 se:
- è registrato nel RUOP;
- ha dimostrato al Servizio Fitosanitario Regionale la necessaria conoscenza delle norme riguardanti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, gli organismi nocivi soggetti alle misure di emergenza, gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione;
- ha dimostrato al Servizio Fitosanitario Regionale la necessaria conoscenza delle pratiche ottimali, delle misure e delle altre azioni richieste per prevenire la presenza e la diffusione degli organismi nocivi di cui alla lettera a);
- dispone di un piano efficace da seguire in caso di presenza sospetta o effettiva degli organismi nocivi di cui alla lettera a) che colpiscono o possono colpire le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti;
- ha dimostrato al Servizio Fitosanitario Regionale la conoscenza e la competenza necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto in relazione agli organismi nocivi;
- ha dimostrato al Servizio Fitosanitario Regionale di possedere o di avere accesso alle attrezzature e alle strutture necessarie per l'esecuzione degli esami richiesti della pianta, del prodotto vegetale o di un altro oggetto e di avere inoltre la capacità di adottare le misure di cui alla lettera b);
- ha nominato una persona responsabile della comunicazione con il Servizio Fitosanitario Regionale in merito alle disposizioni del presente Regolamento e ne ha comunicato i relativi contatti.
La verifica dei requisiti viene acquisita da parte del Servizio Fitosanitario Regionale in sede di primo sopralluogo.
La richiesta deve essere presentata utilizzando il modello scaricabile dalla sezione modulistica firmato dal titolare/legale rappresentante e corredato di una marca da bollo da € 16,00, anche contestualmente alla domanda di registrazione nel RUOP.
Nel caso di operatori professionali con centri aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la sede legale, la richiesta di autorizzazione all’uso del passaporto delle piante deve essere inoltrata a ciascun Servizio Fitosanitario Regionale competente per quel territorio.
Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della tariffa fitosanitaria, calcolata in base al tariffario fitosanitario.
A seguito dell’istruttoria della domanda di registrazione nel RUOP il Servizio Fitosanitario Regionale rilascia l’autorizzazione, anche contestualmente alla registrazione nel RUOP.
L'assolvimento dell'imposta di bollo per la domanda inviata per PEC è possibile tramite PagoPA.
Data di aggiornamento/verifica: 03/06/2024