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Imprese alimentari, mangimi, sottoprodotti, farmaci

La registrazione delle imprese

Il Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari afferma che “la registrazione degli stabilimenti e la cooperazione degli operatori del settore alimentare sono necessarie per consentire alle autorità competenti di effettuare in modo efficace i controlli ufficiali.”

Pertanto, un’impresa che opera nel settore alimentare è tenuta a comunicare l’inizio attività affinché possa essere nota la sua esistenza alle Autorità preposte ai controlli.

L’Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, riceve la comunicazione e iscrive l’azienda nel proprio database, sul quale programma e gestisce i controlli. Attualmente il database è disponibile qui. Il sito ha un duplice scopo: è uno strumento di lavoro per gli operatori del settore e addetti ai controlli, ma contemporaneamente è accessibile al pubblico per l’acquisizione di informazioni sulle aziende registrate e su ulteriore documentazione. Maggiori dettagli in merito alla banca dati sullo spazio riservato a “Banche dati e reti” nel menu principale.

La DGR n. 3/2011 ha approvato le Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004. Le procedure operative per la registrazione delle imprese sono descritte nella Determinazione n. G06917/2014.

Le aziende – sempre ai sensi del Reg. 852/2004 CE – comunicano l’inizio attività, senza necessità di controlli preventivi e specifica autorizzazione. Con la comunicazione l’azienda viene registrata e quindi rientra nel database su cui le ASL operano monitoraggio e controllo. Su S.I.E.V è possibile consultare tale database regionale.

Se le aziende intendono commercializzare i propri prodotti nell’Unione europea, devono dotarsi del cosiddetto Bollo CE. Il Reg. 853/2004 disciplina il riconoscimento delle imprese a livello europeo.

Il recepimento del regolamento europeo con il dettaglio delle procedure è contenuto nella determinazione n. D0878 del 26 febbraio 2008, integrata dalla Determinazione  n. D2330 del 29.07.09 e dalle circolari prot. 238394 del 28.12.12 e prot. 683116 del 9/12/2014. Recentemente procedure e modulistica sono state aggiornate. Pertanto, il testo vigente è quello contenuto nella determinazione n. G01772 del 01/03/2016.

Una sintetica descrizione dell’iter: a seguito della richiesta dell’azienda per il riconoscimento CE, la ASL competente effettua l’istruttoria; l’Area Sanità veterinaria procede alle opportune verifiche e con determinazione regionale rilascia l’autorizzazione e, contestualmente, attribuisce il codice di riconoscimento aziendale che inserisce l’azienda nel database nazionale S.INTE.S.I.S.

Per le imprese di mangimi si osservano procedure analoghe. Le Linee guida e le procedure specifiche per tale settore, di recepimento del Regolamento CE 183/2005, sono indicate nella DGR n.  654 del 19 settembre 2008. E' possibile consultare gli elenchi degli Operatori registrati e riconosciuti ai sensi del Regolamento CE 183/2005.

Analogamente a quanto accade per le imprese alimentari, la ASL esegue l’istruttoria e l’Area Sanità veterinaria provvede al rilascio dell’autorizzazione e del codice che inserisce l’azienda nel DB nazionale. In questo settore i codice sono organizzati per regione. 

Un ulteriore settore è quello dei sottoprodotti di origine animale, cioè di scarti e altri sottoprodotti non destinabili al consumo umano, ma ad altre destinazioni e produzioni, come biogas, compostaggio, farine, ecc. Anche in questo caso è necessaria la registrazione e il riconoscimento con l’inserimento nell’anagrafe. Tutta la materia è trattata nel Regolamento CE 1069/2009 e, a livello regionale, nella Determinazione 24 dicembre 2014, n. G18971 che applica il regolamento comunitario.

Infine, i Farmaci; in questo caso sono necessarie le autorizzazioni per deposito all’ingrosso e vendita al dettaglio di farmaci veterinari. La norma di riferimento regionale è la Determinazione n. 3752 del 20 settembre 2010 Procedure regionali per l'autorizzazione delle strutture di distribuzione dei medicinali veterinari ai sensi del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche.

Anche il trasporto degli animali richiede preventiva autorizzazione e l’omologazione del mezzo. La DGR n. 71 del 8 febbraio 2008 detta le disposizioni regionali per l’autorizzazione al trasporto di animali vivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2005».

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