NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Animali d'affezione

Le principali attività inerenti gli animali d’affezione riguardano in gran parte i cani e la lotta al randagismo.

La Legge nazionale di riferimento è la Legge quadro n. 281/1991, recepita a livello regionale con la L.R. 21 ottobre 1997, n. 34 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo”.

Alla Legge si associano due deliberazioni di Giunta (di seguito DG) di natura attuativa: la DG 43/2010 che costituisce una direttiva per il coordinamento delle funzioni amministrative e sanitarie in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo e la DG 621/2016 che descrive le Linee Guida relative all’ applicazione del microchip, quale sistema di identificazione ai fini dell’anagrafe canina ed al rilascio del Passaporto europeo per cani, gatti e furetti.

Le  suindicate DG  stabiliscono le tipologie di canili – sanitari, rifugio, ricoveri privati -  e le modalità previste per l’adozione degli animali di affezione. 
Gli enti coinvolti sono le ASL – Servizi veterinari – e  i Comuni, gli ordini dei veterinari provinciali, le Associazioni animaliste di volontariato riconosciute, le Guardie zoofile volontarie.

Il canile sanitario è la struttura di prima accoglienza dei cani vaganti, randagi o rinvenuti feriti.

Le ASL provvedono alle prestazioni sanitarie di primo soccorso, microchip, sterilizzazioni e altre attività indicate nella DG 43/2010 riportata negli allegati in fondo alla pagina.

I comuni sono tenuti a mettere a disposizione delle ASL le strutture da utilizzare come canili sanitari e a dotarsi di strutture, anche in convenzione, per accogliere i cani provenienti dai canili sanitari e ad attivare una serie di iniziative previste volte a prevenire il randagismo e l’abbandono degli animali.

Per la gestione delle presenze nei canili, gli interventi sanitari e la registrazione degli animali è istituita l’anagrafe canina. A fianco lo spazio dedicato con le indicazioni sulla accessibilità e i dati disponibili.

La Regione finanzia interventi di sterilizzazione degli animali e progetti di costruzione o risanamento dei canili.
Gli ordini dei veterinari hanno l'obbligo di segnalare la mancata identificazione e registrazione degli animali in anagrafe canina all'azienda ASL competente e di informare il proprietario o detentore  delle sanzioni amministrative previste dalla L.r. 34/97.

Tutte le ulteriori informazioni sulle competenze dei vari enti e il ruolo delle associazioni animaliste sono contenuti nelle norme in Allegato.

In questo ambito, altri campi di interesse veterinario sono:

  • la detenzione degli animali esotici 
  • i corsi per i cani pericolosi e per i loro proprietari
  • gli allevamenti di cani
  • gli Interventi Assistiti con gli Animali (Pet Therapy)

Tutte le ulteriori informazioni sulle competenze dei vari enti e il ruolo delle associazioni animaliste sono contenuti nelle norme in Allegato. Sempre in fondo alla pagina sono riportate le varie norme rivolte alla protezione degli animali, come la Legge n. 201/2010 che dà esecuzione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, il D.lgs. 116/1992 sulla sperimentazione, la legge n. 189/2004 sui maltrattamenti.

Secondo quanto stabilito all’art.22 della Legge 34/1997, per la lotta al randagismo e la tutela degli animali, possono essere utilizzate le guardie zoofile volontarie. Esse sono nominate dalla Regione  su proposta delle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali. Tali associazioni hanno l’obbligo di iscrizione al registro regionale. In fondo alla pagina il link per consultare il registro regionale: cliccare su “Registro del volontariato” Sezione Ambiente, natura, animali.
Le Associazioni possono fare richiesta di nomina a guardia zoofila dei propri iscritti. Non è ammessa la domanda direttamente dai singoli soggetti.

Con la DGR 337 del 21/06/2016 la nomina del guardie zoofile non è più effettuata con decreto del Presidente, ma con determinazione della Direzione Salute e Politiche sociali. La stessa Deliberazione revoca le precedenti DGR 457/2007 e 187/2008. A seguito di tale deliberazione, è stata approvata la nuova disciplina sull'impiego delle guardie zoofile regionali e sono state adottate nuove disposizioni e modulistica per le procedure di nomina.

La Determina G14857/2024 indica le nuove procedure e contiene i modelli da utilizzare. La domanda deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
prevenzionepromozionesalute@pec.regione.lazio.it

oppure a mezzo posta raccomandata a: 
Regione Lazio Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali – Area Prevenzione e Promozione della Salute - Via Rosa Raimondi  Garibaldi n. 7 00147 Roma.

Info

Allegati

 

Iscrizione e variazioni nell'anagrafe canina

Chi detiene un cane ha l’obbligo di identificarlo con microchip e iscriverlo all’anagrafe canina.  L’iscrizione degli animali deve essere effettuata entro i due mesi di vita o comunque entro dieci giorni dal possesso se l’animale ha più di due mesi. Al cane viene applicato un microchip, che consente anche – attraverso un lettore -  di rintracciare immediatamente il proprietario di un cane smarrito. E' possibile fare l'iscrizione presso la ASL o presso un veterinario accreditato.

Colui che non provvede all’identificazione e iscrizione del cane in anagrafe canina è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria.


Come, dove  e perché iscrivere un animale

Si possono iscrivere nell’anagrafe regionale cani, gatti e furetti. Per i cani microchip e iscrizione sono obbligatori per legge (L.281/1991, L.R. 34/1997, DGR 621/2016) mentre gatti e furetti possono essere iscritti su richiesta volontaria del proprietario. È però obbligatoria in caso di fini commerciali.

Chi iscrive un animale a proprio nome deve necessariamente essere maggiorenne. Nella banca dati della anagrafe canina sono inseriti il codice contenuto nel microchip ed i dati del proprietario. Successivamente dovranno essere inserite in anagrafe tutte le variazioni riguardanti l’animale, come variazioni di residenza, passaggi di proprietà, decesso. Per il proprietario è obbligatorio formalizzare queste variazioni per garantire la tracciabilità dell’animale e individuarne in tempo reale il detentore/responsabile.

Sono previste sanzioni per la mancata iscrizione degli animali, così come per la mancata trascrizione delle variazioni.

L’iscrizione in anagrafe può essere fatta in qualunque ASL del Lazio. Il costo per l’applicazione del microchip e l’iscrizione presso la ASL è di € 28. È possibile rivolgersi anche ai liberi professionisti accreditati presso la Regione Lazio. In questo caso è previsto il pagamento di € 8 alla ASL, secondo le modalità indicate in allegato per le diverse ASL.  Il veterinario stesso provvederà contestualmente all’iscrizione in anagrafe.

In caso di cani acquistati con microchip e/o passaporto straniero è necessario produrre la certificazione attestante l'acquisto.

Chi non iscrive il proprio cane in Anagrafe canina entro 60 giorni dalla nascita o entro 10 giorni dal possesso è passibile della sanzione amministrativa pecunaria di € 51,65 per la violazione dell’art. 12 della Legge Regione Lazio 34/97.

Passaggio di proprietà

Se il cane viene ceduto ad altra persona è obbligatorio registrare il passaggio di proprietà. Se questo non viene fatto il primo proprietario risulterà sempre responsabile dell’animale. Il passaggio di proprietà deve essere fatto presso una qualunque ASL a cura del nuovo proprietario il quale deve richiedere la variazione di proprietà tramite apposito modulo di cessione correttamente compilato e firmato anche dal vecchio proprietario che può non essere presente se al modulo viene allegata copia del suo documento.

Contestualmente la ASL procede alla re-iscrizione del cane a nome del nuovo proprietario nella sua ASL di appartenenza. Nel caso il nuovo proprietario sia residente in altra Regione o comunque trasferisca il cane in un domicilio fuori della Regione Lazio è tenuto a recarsi presso la ASL della Regione in cui è trasferito il cane per la re-iscrizione dell’animale entro 15 giorni. La ASL del Lazio da cui proviene l’animale segnala alla ASL di destinazione il trasferimento.

Variazioni di residenza o domicilio

Ai fini della tracciabilità degli animali dovranno essere registrate in anagrafe variazioni di residenza o domicilio. Se il trasferimento avviene all’interno della Regione Lazio, il proprietario dovrà recarsi, nel termine di 15 giorni, presso l'anagrafe canina della ASL (a scelta quella da cui proviene o quella della nuova residenza/domicilio) con la ricevuta del versamento di € 8 (a favore della ASL cui si chiede il servizio) documento attestante il nuovo indirizzo o autocertificazione del nuovo domicilio, modello di denuncia disponibile presso gli sportelli della ASL e scaricabile da questa pagina.

In anagrafe è inserito anche il luogo in cui è custodito il cane, che non necessariamente coincide con la residenza del proprietario. In questo caso, se tale luogo di detenzione cambia, deve essere registrato in anagrafe il cambiamento, anche se non muta la residenza fiscale del proprietario.

Infine, è consentito inserire in anagrafe anche i dati della persona cui il proprietario decide di affidare per un periodo temporaneo il proprio cane. La registrazione annota nominativo del detentore e indirizzo.

Smarrimento del cane

In caso di smarrimento del cane, il proprietario è tenuto a denunciarlo tempestivamente alle Autorità (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia municipale).

La denuncia dovrà essere presentata alla ASL in cui è iscritto il cane, insieme al modello disponibile agli sportelli e scaricabile da questa pagina, documento e codice fiscale del proprietario, entro 15 giorni dall’evento.

Il decesso

Anche il decesso del cane deve essere denunciato alla ASL in cui è iscritto l’animale per la sua cancellazione entro 5 giorni dall'evento. Occorre utilizzare il modello disponibile presso lo sportello e scaricabile da questa pagina, e portare documento e codice fiscale del proprietario, possibilmente il certificato di morte redatto da un veterinario.

Mutamenti della residenza del proprietario o del detentore

Nel caso di mutamento della residenza del proprietario o del detentore ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, entro 5 giorni dall’evento il cane deve essere nuovamente iscritto nell’anagrafe canina presso la ASL competente per territorio: rimane invariato il numero di microchip attribuito all’atto della prima iscrizione in anagrafe canina.

L’anagrafe on line

La Regione Lazio ha aderito al Sistema Pubblico di Identità Digitale. SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione, sia centrale, sia locale, e dei privati accreditati. Se sei già in possesso di un'identità digitale, accedi con le credenziali del tuo gestore.

L’Anagrafe canina è la Banca dati regionale all’interno del SIP (Sistema informativo per i Dipartimenti di Prevenzione della Regione Lazio).

ITER per la richiesta di NUOVE utenze all’interno della piattaforma di prevenzione SIP – ANAGRAFE CANINA:
1. I NUOVI utenti, identificati come personale dipendente ASL/Regione Lazio, per richiedere l’abilitazione all’interno di SIP, possono:

    a. Accedere tramite la loro Utenza SPID, TS-CNS, CIE;
    b. Oppure compilare ed inviare il modulo Mod. RICRED_ADM all’indirizzo di posta diprev@regione.lazio.it allegando:

   a) il modulo compilato/firmato in ogni  sua parte
   b) un documento di identità in corso di validità

In questo caso saranno fornite le credenziali di accesso regionali alla piattaforma di Identity & Access Management (IAM) di Regione Lazio per il  sistema informativo di prevenzione SIP.
2. I nuovi utenti definiti come PA ed Organi di controllo (veterinari liberi professionisti/ vigili urbani, corpo forestale, carabinieri, comuni, etc), per richiedere l’abilitazione dovranno accedere al SIP - Anagrafe canina   tramite una loro utenza personale SPID, TS-CNS, CIE.

Modulistica e modalità di pagamento

In fondo alla pagina è scaricabile il modello da utilizzare per la richiesta delle diverse variazioni in anagrafe sopra descritte. Sempre in allegato sono pubblicate le coordinate/informazioni per i pagamenti alle ASL.

Allegati

Normativa

Le iniziative atte a sensibilizzare i cittadini sulla questione della identificazione dei cani sono apprezzate e incentivate dalla Regione.

Per tale motivo, incontrano il favore e il sostegno della Regione le cosiddette "Giornate del microchip" organizzate dai Comuni, dalle Associazioni animaliste di volontariato e dalle ASL per offrire ai cittadini l'opportunità di impiantare gratuitamente il microchip al proprio cane e, contemporaneamente, diffondere la cultura di una corretta detenzione e cura degli animali.

Le Associazioni animaliste di volontariato devono essere riconosciute dalla Regione Lazio, come stabilito dall’art. 23 della Legge regionale 34/97 “Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo” ss.mm.ii., e iscritte nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

La Regione esprime il proprio contributo concreto a tali iniziative, disponendo per i proprietari/detentori dei cani identificati nell’ambito delle “Giornate del microchip“ l’esenzione dal pagamento della tariffa regionale di 8,00 euro per il rilascio libretto anagrafico informatico recante i dati dell'iscrizione del cane nell’Anagrafe canina.

La Regione non esonera i proprietari/detentori degli animali di affezione dal pagamento della tariffa regionale per l’applicazione del microchip e la registrazione in banca dati Anagrafe canina.

È opportuno che il soggetto che organizza l’evento stabilisca alcuni criteri prioritari di ammissione dei cani in modo da limitare l’agevolazione a persone o a situazioni socialmente critiche, per esempio: stabilire la priorità per i cani di persone anziane e/o a nuclei di persone disagiate; identificazione dei cani di residenti nel Comune e nei comuni limitrofi, identificazione per un massimo di n. 3 cani a famiglia; identificazione di cani di sola razza meticcia, ecc.

Vuoi organizzare una giornata del microchip gratuito?

I Comuni o le Associazioni che organizzano tali manifestazioni e intendano valersi delle agevolazioni regionali possono farne richiesta indicando nella comunicazione luogo e data prevista per la manifestazione e fornendo tutte le informazioni sugli organizzatori e sullo svolgimento della manifestazione. Deve essere indicato chiaramente l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) cui la Regione dovrà inviare l'autorizzazione.

Il Soggetto che organizza l’evento si fa carico del costo dei microchip e del medico veterinario.

La richiesta deve pervenire almeno 21 giorni prima della data di inizio della Giornata gratuita del microchip a:

Regione Lazio
Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria
Area Promozione della Salute e Prevenzione
PEC: prevenzionepromozionesalute@regione.lazio.legalmail.it

La stessa richiesta deve essere inviata, per conoscenza, anche al Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente.

In “Allegati”, è riportato un fac-simile di domanda da presentare alla Regione Lazio.

Successivamente all'Evento, gli organizzatori dovranno trasmettere alla Asl territorialmente competente i dati sugli esiti della manifestazione e in particolare il numero di cani iscritti in Anagrafe canina durante la giornata autorizzata.

Logo regionale: L’autorizzazione all’utilizzo del Logo della Regione Lazio sulla locandina o altro materiale promozionale della Giornata del microchip è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale. Nel caso sia interessato, il Soggetto che organizza l’Evento deve presentare la richiesta alla competente struttura regionale “Comunicazione istituzionale” unitamente alla documentazione prevista. Per tutte le informazioni si rinvia alle “Procedura per la Richiesta dei Patrocini e
dell’Adesione al Comitato d’Onore” e al “Modulo per la richiesta” pubblicati sul sito regionale al seguente link https://www.regione.lazio.it/modulistica/44 .

Vuoi sapere date e luogo della prossima giornata del microchip?

In allegato a questa pagina è pubblicato l’elenco delle manifestazioni autorizzate dalla Regione. L’elenco è regolarmente aggiornato dopo ogni nuova richiesta degli organizzatori.

Info

Allegati

Gli animali che viaggiano all’estero con il loro proprietari devono essere muniti di passaporto per i Paesi dell’Unione Europea e di Certificato di espatrio per gli altri Paesi esteri. Le indicazioni che seguono non  riguardano i movimenti commerciali di animali destinati alla vendita. A livello europeo la disciplina per la movimentazione non commerciale degli animali da compagnia tra i Paese membri è contenuta Regolamenti n. 576/2013 e 577/2013.

Il numero massimo di animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che possono accompagnare il proprietario o la persona autorizzata per ogni singolo viaggio è pari a 5 animali (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 576/2013). Può essere superiore a cinque nei casi di partecipazione a competizioni, mostre, o eventi sportivi oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 576/2013).

Il documento è obbligatorio per lo spostamento degli animali tra Stati membri e per la loro reintroduzione nel territorio comunitario in provenienza da un Paese terzo. È importante ricordare che se per partire serve solo il certificato internazionale, per rientrare in un Paese europeo occorre il passaporto europeo.

Cosa serve per il passaporto europeo

Il passaporto in Italia è rilasciato dai servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale su richiesta del proprietario. Il passaporto può essere rilasciato presso tutti gli sportelli abilitati all’anagrafe canina di tutte le ASL del Lazio, indipendentemente dalla residenza del proprietario dell’animale. Tuttavia, nei periodi in cui le domande di rilascio si concentrano e risultano eccezionalmente numerose, la ASL darà priorità ai residenti nel proprio territorio.

Tutti gli animali per i quali è richiesto il passaporto devono avere il microchip.

Per ottenere il passaporto europeo è obbligatoria la vaccinazione antirabbica. È necessario:

  • che la vaccinazione sia  stata eseguita su un animale con almeno 12 settimane di età
  • la data di somministrazione del vaccino sia successiva alla data di identificazione dell’animale (impianto microchip)
  • siano trascorsi almeno 21 giorni dalla prima somministrazione del vaccino antirabbico.

Il passaporto può essere rilasciato anche prima, ma sullo stesso sarà indicata la data di inizio validità del vaccino nell’apposito spazio “valida a decorrere dal”.

La vaccinazione può essere fatta presso gli ambulatori della Asl dove sia prevista questa prestazione sanitaria, comunque a pagamento, o presso il veterinario di fiducia. Se il veterinario scelto è accreditato presso la Regione Lazio inserirà i dati del vaccino somministrato e il periodo di validità nell’anagrafe, così che risulti immediatamente alle verifiche della ASL prima del rilascio del passaporto.

Per la richiesta di rilascio del passaporto è consigliabile la presenza del cane per effettuare la lettura del microchip.

Costi

Il costo per il rilascio del passaporto è di € 19,00– comprensivo dei costi per la lettura di verifica del microchip, per la registrazione delle vaccinazioni ed eventuali eventi sanitari ove necessari. Nei casi in cui sia necessaria la visita clinica (ad esempio se richiesta obbligatoriamente dalle compagnie di trasporti) il costo aggiuntivo, se la visita è effettuata dalla ASL, è di € 15,00. Le tariffe sono suscettibili di aggiornamento, secondo il tariffario approvato a livello regionale.

Il passaporto è gratuito per gli animali dati in adozione dai canili/gattili sanitari e canili rifugio.

Il rinnovo del passaporto

Il rinnovo del passaporto consiste nella registrazione della nuova vaccinazione antirabbica. La tariffa è di € 8,00. Il passaporto, pertanto, deve essere aggiornato, ma non sostituito.
La validità del passaporto è determinata dalla data di scadenza della vaccinazione antirabbica.

Cittadini stranieri in Italia

I cittadini stranieri, se domiciliati in Italia, possono richiedere il passaporto per gli animali.

In questo caso, è sufficiente una autocertificazione del domicilio, oltre che il possesso di tutti i requisiti previsti per il rilascio del passaporto.

È riconosciuta la validità del passaporto europeo rilasciato da altre Regioni o Paesi UE; tuttavia, è necessaria la registrazione nell’anagrafe canina della Regione Lazio. La tariffa applicata per tale registrazione è di € 8,00.

Il certificato internazionale di espatrio

Per i Paesi extra UE – compreso il transito attraverso tali Paesi - è utilizzato un certificato internazionale anziché il passaporto europeo. Tuttavia, si ricorda che per rientrare in un Paese europeo da un Paese Terzo è comunque sempre necessario avere il passaporto europeo. Si consiglia quindi chi parte per un Paese Terzo con l’intenzione di rientrare in Europa di avere con sé anche il passaporto, oltre il certificato internazionale. In base al Paese di destinazione, molto diverse e soggette a variazione sono le indicazioni e gli obblighi per autorizzare l’espatrio. Pertanto, si consiglia sempre di verificare presso le ASL o le Autorità consolare del Paese le regole vigenti al momento della partenza.

Alcuni esempi:

Per l’ingresso in alcuni paesi extra UE (ad es. Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Sud Africa) o per il rientro da Paesi Terzi non compresi nell’ Annesso II del Reg. CE 577/2013, è richiesta la registrazione sul passaporto della titolazione degli anticorpi per la rabbia.

La titolazione serve a verificare che l’animale vaccinato in precedenza (almeno 30 giorni prima), abbia prodotto anticorpi neutralizzanti nei confronti del virus della rabbia, pertanto è necessario sottoporlo a un prelievo ematico da parte del proprio veterinario il quale provvederà all’invio del campione ad un laboratorio riconosciuto dall’UE; per il Lazio si fa riferimento all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZS).

Smarrimento passaporto

Lo smarrimento del passaporto deve essere tempestivamente denunciato  all’Autorità (Carabinieri, Polizia, Polizia municipale) e la denuncia deve essere trasmessa alla ASL che lo ha rilasciato.

Casi particolari

  • Gran Bretagna, Irlanda e Malta non consentono l’ingresso dei cani appartenenti alle seguenti razze o loro incroci: Pit Bull Terrier, Tosa Giapponese, Dogo Argentino, Fila Brasileiro.
  • Il certificato di norma ha la validità di 10 giorni, ma per alcuni Paesi i tempi possono essere diversi (ad esempio per Giappone 48 ore, Colombia, Messico, Indonesia vale al massimo 5 giorni, Giordania 14 giorni etc.).
  • Occorre sempre chiedere informazioni al Consolato del Paese di destinazione, perché in alcuni casi è previsto anche un permesso di importazione come nel caso di Australia, Emirati Arabi, Islanda, Israele, Liberia, Seychelles e Singapore ed altri.

In altri casi, come ad es. per Kenia e Venezuela il certificato di espatrio, firmato da un veterinario ufficiale con firma depositata, deve essere convalidato dalla Prefettura.

Alcuni paesi come le Maldive non consentono l’ingresso ai cani mentre altri paesi non permettono l’ingresso ai cani di alcune razze: ad es. in Qatar non accettano i Rottweiler. Importante ricordare che paesi come Australia e Nuova Zelanda hanno una quarantena di minimo 30 giorni.

Per la movimentazione di specie CITES (in particolare uccelli, rettili) occorre preventivamente contattare il servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato.

Allegati

Normativa

 

Tutti i cani hanno l'obbligo di identificazione, attraverso l'impianto di un microchip e la registrazione in anagrafe.

Operatori ASL, veterinari accreditati e Forze dell'Ordine, compresi i Corpi di Polizia Municipale, possono accedere all'anagrafe e in tempo reale visionare i dati relativi al microchip che intendono controllare.
Ciò consente di risalire immediatamente al proprietario.

I cittadini non hanno la possibilità di accedere ai dati personali dei proprietari; tuttavia, chiunque, sempre on line, digitando il numero del microchip può  individuare la ASL in cui è iscritto l'animale.

Il sito nazionale per effettuare la verifica di un microchip è: http://www.salute.gov.it/anagcaninapublic_new/home.jsp .

Per il Lazio l'indirizzo in cui controllare se il microchip è presente nell'anagrafe regionale è Anagrafe canina Regione Lazio.
Inserendo il microchip non si ottiene soltanto la ASL di appartenenza, ma anche indirizzi, telefoni e orari di apertura degli sportelli della specifica ASL.

Inoltre, il cittadino può accedere all'anagrafe per controllare i dati relativi a tutti gli animali d'affezione a lui intestati.  La procedura per accedere è semplice e immediata.

Collegandosi al Sistema informativo per i dipartimenti di prevenzione della Regione Lazio (SIP) è possibile effettuare la registrazione (Clicca su Registrati).

Le credenziali saranno consegnate via e-mail dopo avere eseguito on line i passaggi  descritti sul portale e allegati i documenti richiesti.  Successivamente, cliccando su "Accedi" potranno essere visualizzate tutte le informazioni registrate in anagrafe riguardanti i propri animali (iscrizione, variazioni di residenza, di proprietà, vaccinazioni ecc.). 

Determinazione n. G01357 del 06/02/2023 - L. r. n. 34/1997 e ss.mm.ii. "Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo": approvazione documento "Linee Guida per la registrazione e la gestione delle colonie feline".

Data di aggiornamento/verifica: 19/11/2024

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