Accesso agli atti
Disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii e dal Regolamento regionale (r.r.) Giunta Regionale n. 11/2018 permette agli interessati di consultare ed estrarre copia di atti amministrativi e documenti.
- Chi può presentare la richiesta
Il diritto è riconosciuto esclusivamente ai soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, collegata al documento per il quale si richiede l’accesso (L. n. 241/90 e ss.mm.ii. - L.R. n. 57/93 - r.r. Giunta Regionale n. 01/02 e ss.mm.ii.) - Che cosa si può chiedere
Di norma tutti i documenti amministrativi sono pubblici e accessibili (per l’elenco vedi r.r. n.11/2018 art. 460 al comma 4. - A chi va fatta la richiesta
All’ Ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
La richiesta deve essere motivata e l’esercizio del diritto è gratuito.
Data di aggiornamento/verifica: 13/07/2026