Apprendistato di III livello
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Finalità
L’apprendistato di alta formazione e ricerca è finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi degli istituti tecnici superiori (ITS) di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Attraverso di esso possono essere conseguiti titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca:
- titoli di studio universitari (laurea, laurea magistrale o a ciclo unico)
- titoli di alta formazione (dottorati di ricerca e master di I e II livello)
- diplomi per percorsi di istruzione di alta specializzazione tecnologica (ITS)
- progetti di ricerca.
Questa tipologia di apprendistato permette, inoltre, di svolgere attività di ricerca presso le imprese e di svolgere il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.
La regione Lazio, con il regolamento regionale n. 4/2015, ha disciplinato i profili formativi dei titoli conseguibili attraverso l’apprendistato di alta formazione e per attività di ricerca.
Destinatari
Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato, in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (e 364 giorni) in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
Durata
La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione.
La Regione Lazio, con il regolamento regionale n. 4/2015, ha definito la durata del periodo formativo in apprendistato. Tale durata, vigente fino al recepimento del decreto interministeriale 12.10.2015 di attuazione dell’art. 46 del d.lgs. 81/2015, è determinata in funzione del titolo conseguibile o della durata del progetto di ricerca.
Formazione
La formazione è definita nel Piano Formativo Individuale (PFI) che forma parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato.
Essa può essere interna (in impresa) ed esterna (presso l’università, l’ente di ricerca o l’istituzione formativa) ed è definita dall'istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro.
Data di aggiornamento/verifica: 09/03/2021