Tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero
La Regione Lazio nella regolamentazione dei tirocini per persone straniere residenti all’estero, con la deliberazione della Giunta regionale n. 902 del 3 dicembre 2019 aggiorna la precedente disciplina regionale (adottata con dgr 32/2015).
Con la nuova dgr, approvata in conformità con le linee guida in materia di tirocini per persone straniere residenti all’estero adottate il 5 agosto 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si ha un adeguamento alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019 n. 576 per tutti i casi che non rientrano direttamente nella particolarità del percorso formativo posto in essere o alla condizione giuridica del destinatario.
La dgr n. 902/2019 si applica al tirocinio attivato nella Regione Lazio finalizzato al completamento di un percorso di formazione svolto all’estero a favore di una persona straniera residente nel suo paese di origine e, comunque, fuori dall’Unione europea ai sensi dell’art. 40, co. 9 lett. a del DPR n. 394/1999 di attuazione dell’art. 27, co. 1 lett. f del D. Lgs. n. 286/1998.
Sono esclusi dall’ambito applicativo della dgr n. 902/2019 i tirocini da attivare a favore di cittadini comunitari e di stranieri non appartenenti all’Unione europea già regolarmente soggiornanti in Italia, a cui si applicano le disposizioni previste dalla DGR n. 576/2019.
Il tirocinio per i soggetti stranieri residenti all’estero non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.
Il tirocinio ha una durata minima di tre mesi e una durata massima di dodici mesi, comprese eventuali proroghe. La Regione si riserva di valutare comprovate e ragionevoli motivazioni che giustifichino una eventuale durata inferiore. Questi percorsi devono essere attivati entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno.
Al tirocinante è corrisposta un’indennità minima per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile di euro 400,00 e le spese di vitto e alloggio.
Normativa
Informazioni e contatti
Direzione Regionale Lavoro - Area Attuazione Interventi
- e-mail: f.rinaldi@regione.lazio.it