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FEG Piano Alitalia 2014 – Domanda di aiuto EGF/2015/004 IT/Alitalia

Il Programma di intervento propone l’attuazione di  misure di politica attiva previste nella domanda di accesso al FEG presentata dal  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) il 24 marzo 2015 alla Commissione Europea (CE) su proposta della Regione Lazio a favore del “Gruppo Alitalia”, per la  ricollocazione del personale impiegato nel Lazio e collocato in mobilità dalle società del Gruppo Alitalia  con sede di lavoro nella  Regione Lazio.
Con decisione  C(2015) 5514 del  3 novembre 2015 la Commissione Europea ha concesso, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) N. 1309/2013  il contributo finanziario richiesto dallo Stato Membro Italia per la domanda di aiuto “EGF/2015/004 IT/Alitalia”. 

I destinatari

L’intervento è finalizzato alla ricollocazione dei 1199 lavoratori impiegati nel territorio regionale, collocati in mobilità dalla Compagnia ALITALIA con le procedure del 31 luglio e 3 ottobre 2014.

Le attività/ I servizi offerti ai lavoratori

 Il progetto prevede la realizzazione di un pacchetto coordinato di servizi personalizzati, tra i quali la sperimentazione del contratto di ricollocazione, consistenti in:

  • percorsi di orientamento formativo
  • percorsi professionalizzanti, di aggiornamento e specializzazione, di potenziamento di competenze chiave, di alta formazione
  • percorsi formativi per la ricerca attiva di lavoro e per l’autoimprenditorialità
  • tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro
  • interventi di aiuto alle attività professionali autonome, alla creazione di impresa e al rilevamento di imprese da parte dei lavoratori, nonché attività di cooperazione
  • incentivi all’assunzione e incentivi per la mobilità territoriale dei lavoratori

Normativa

D.1 Dopo aver aderito al Piano Alitalia cosa accade in caso di rifiuto a partecipare alle iniziative di politica attiva o a un’offerta di lavoro?

R.1 La Legge 92/2012 art. 4 co.41 e ss., stabilisce che si decade dal diritto a percepire l’indennità di mobilità “se c’è un rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti o non si accetta una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto”. I parametri di congruità per la legge sono il requisito di garanzia di un livello minimo di reddito ( il 20% dell’importo lordo dell’indennità di cui si ha diritto) e il requisito della distanza massima nel luogo di lavoro da quello di residenza( 50 KM o 80 min). Ai fini della congruità dell'offerta di lavoro l' art. 4 co. 41 e ss, non fa riferimento né a mansioni né a inquadramento posseduti prima del licenziamento. Queste regole valgono indipendentemente dall’adesione al piano Alitalia perché il lavoratore, pur non aderendo, potrebbe essere chiamato dai servizi competenti per una proposta di lavoro e per valutare la congruità dell’offerta avrà comunque come parametro di riferimento quanto stabilito dalla legge ora illustrata. In questi casi, la rinuncia determina perdita dell’indennità di mobilità e quindi, perdita del sostegno di natura economica erogato dall’INPS ma non si viene automaticamente cancellati dalle liste di mobilità. Infatti, un lavoratore può essere iscritto nelle liste di mobilità ma non avere diritto a percepirne la relativa indennità perché è decaduto dal diritto ( per i motivi sopra esposti) o più semplicemente perché è terminato il periodo di erogazione dell’indennità e si sia ancora in attesa di una ricollocazione.

D.2 Quando viene cancellato un lavoratore dalle liste di mobilità?

R.2 Ai sensi dell’ art. 9, della legge 223/91, il lavoratore è cancellato dalle liste quando: a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente; b) non accetti l’offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza; c) non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell’art. 6, comma 4; d) non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell’INPS del lavoro prestato Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano quando le attività lavorative o di formazione offerte al lavoratore iscritto nella lista di mobilità si svolgono in un luogo distante non più di cinquanta chilometri, o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore”.

D. 3 In caso di assunzione con contratto a tempo determinato viene sospesa l’indennità di mobilità.

R. 3 in caso di assunzione con un contratto a tempo determinato, l’erogazione dell’indennità di mobilità viene sospesa per i giorni in cui il lavoratore, pur mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità, svolga attività di lavoro subordinato. In questo caso il lavoratore beneficia della quota di indennità di mobilità non goduta, decurtato il periodo di attività lavorativa prestato. Le ipotesi di sospensioni devono essere considerate periodi neutri ai fini della durata complessiva dell'indennità, nei limiti della durata massima della stessa. Se non viene rinnovato un contratto a termine, il lavoratore beneficia della quota di indennità di mobilità non goduta, decurtato il periodo di attività lavorativa prestato. Considerandosi periodi neutri, le giornate di lavoro prestate non sono computate ai fini della determinazione del periodo di durata del trattamento di mobilità fino al raggiungimento di un numero di giornate pari a quello dei giorni complessivi di spettanza del trattamento: si produce cioè uno slittamento della data di fine prestazione che, tuttavia, non può essere superiore alla durata della prestazione inizialmente prevista.

D. 4 Quale è la durata del Durata del contratto di ricollocazione?

R. 4 Il contratto di ricollocazione ha una durata di 4 mesi prorogabile per un periodo ulteriore di 2 mesi, nell’ipotesi di: malattia, infortunio, cause di forza maggiore ovvero altri casi di limitazione della mobilità personale previsti dalla legge nonché nell’ipotesi in cui venga avviato un percorso formativo per il potenziamento delle competenze della persona interessata, in funzione del fabbisogno espresso dall’impresa interessata all’assunzione o per il caso di dichiarazione espressa del Soggetto accreditato avente a oggetto l’imminente reperimento di una occupazione per la persona interessata. La durata del contratto decorre dalla firma del contratto di ricollocazione tra il lavoratore il CPI e l'operatore accreditato.

D. 5 L’adesione al piano pregiudica eventuali altre assunzioni?

R. 5 No non pregiudica la possibiltà di altre assunzioni se durante il percorso previsto dal Piano di intervento Alitalia se il lavoratore in mobilità dovesse trovare un nuovo lavoro, può senz’altro accettarlo, e non sarà tenuto a seguire il percorso che propone l'agenzia accreditata alla quale comunicherà di aver sottoscritto altro contratto di lavoro.

D. 6 Cosa accade nel caso in cui si sottoscrive un contratto di ricollocazione?

R. 6 Nel caso in cui il percorso di ricollocazione passasse attraverso il contratto di ricollocazione, al momento della sottoscrizione del contratto di ricollocazione la Persona interessata si impegna a dedicare alla ricerca di nuova occupazione e all’eventuale riqualificazione professionale una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira come concordato con il referente del soggetto accreditato. La Persona interessata si impegna altresì a svolgere le attività (ad esempio, ricerca di opportunità, contatti e visite ad imprese ed intermediari del lavoro, promozione della candidatura, colloqui di lavoro, partecipazione al percorso formativo per il potenziamento delle competenze) previste dal piano per la ricerca di lavoro condiviso con il referente. La Persona interessata si impegna ad accettare le offerte di lavoro congrue che le vengono rivolte, per il tramite del referente, che rientrino nel novero di quelle cui la Persona stessa può aspirare e per le quali deve rendersi disponibile, in considerazione del tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro ( 50 KM o 80 min), delle esperienze pregresse, delle capacità professionali, della durata del periodo di disoccupazione intercorso, nonché delle condizioni effettive del mercato del lavoro nella zona.

D. 7 Il lavoratore per valutare la congruità dell’eventuale offerta di lavoro, deve basarsi solo sull’indennità di mobilità ordinaria percepita o anche sul cumulo tra questa e il fondo trasporto aereo (FSTA)? R. 7 Il lavoratore per valutare la congruità dell’ offerta di lavoro, deve rapportarsi alla sola indennità di mobilità ordinaria senza possibilità di cumulo con quella derivante dal FSTA così come indicato dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. 39/0012234 del 27 maggio 2015.

D. 8 Quale è l’obiettivo dei corsi di formazione on demand finalizzati all’assunzione da parte di un impresa, come viene effettuata tale formazione?

R. 8 La Formazione on demand, destinata ai lavoratori in mobilità ricompresi nel Piano Alitalia 2014 ha l’obiettivo di rafforzare e/o adattare le competenze del lavoratore collocato in mobilità Si tratta di una formazione mirata, poiché risponde alle specifiche esigenze produttive dell’impresa che intende ricollocare il lavoratore. La formazione può essere finalizzata: all’aggiornamento di competenze già possedute;  alla riqualificazione/adattamento del profilo professionale secondo le richieste delle vacancies territoriali espresse dalle imprese e/o da norme di settore; specializzazione. L’impresa esprime la propria volontà di assumere e, al fine di soddisfare specifiche esigenze produttive, rappresenta l’ esigenza d’interventi formativi di adeguamento/aggiornamento, specializzazione e riqualificazione dei lavoratori (formazione on demand).

D. 9 Quando si prevedono le prime assunzioni per la ricollocazione diretta?

R. 9 Le prime assunzioni per ricollocazione diretta si realizzeranno presumibilmente entro dicembre 2015.

D. 10 Il lavoratore destinatario del piano Alitalia può rivolgersi ad Centro per l’impiego diverso da quello di competenza?

R. 10 SI, così come indicato nel comunicato del Piano Alitalia 2014 pubblicato sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it , il lavoratore può aderire scaricando la modulistica on line o in alternativa si potrà recare a decorrere dal 11 giugno 2015 e entro e non oltre il 6 luglio 2105 presso uno dei CPI Centri per l’impiego della Città Metropolitana di Roma Capitale elencati nel citato comunicato.

D. 11 Se un lavoratore decidesse di aderire al Piano scaricando la modulistica on line dopo l’ invio online , riceve una risposta via mail?

R. 11 SI, verrà inviata una conferma con un numero di protocollo in entrata.

D. 12 Un lavoratore che ha già sottoscritto un contratto a tempo determinato può aderire al Piano Alitalia 2014? .

R. 12 SI, può aderire.

D. 13 Quali sono i soggetti beneficiari che possono partecipare al Piano Alitalia 2014?

R. 13 Possono partecipare al Piano i lavoratori, impiegati nel Lazio (a prescindere dalla residenza) sottoposti a procedure di mobilità avviate in data 31 luglio e 3 ottobre 2014, provenienti dalle società del Gruppo Alitalia, di cui all’accordo Quadro sottoscritto il 12 luglio 2014, tra Gruppo Alitalia e le Organizzazioni Sindacali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Pertanto solo chi presenta tali requisiti , può partecipare, l’adesione al Piano Alitalia 2014 presenta due modalità o si scarica sul sito www.portalavoro.regione.lazio.it la modulistica on line o in alternativa il lavoratore si potrà recare a decorrere dal 11 giugno 2015 e entro e non oltre il 6 luglio 2105 presso uno dei Centri per l’impiego della Citta’ Metropolitana di Roma Capitale elencati.

D. 14 A chi è rivolto il bonus per la mobilità per la formazione? A quanti lavoratori è rivolto?

R. 14 La formazione è avviata su richiesta specifica delle singole aziende la cui sede può collocarsi nel territorio laziale, nazionale, europeo o extra-UE. Il percorso formativo del lavoratore può prevedere altresì un periodo di formazione on the job da realizzarsi presso le imprese stesse. Per tali ragioni, al fine di garantire un sostegno ai singoli lavoratori nella frequenza delle attività formative presso le imprese distanti più di 80 Km dalla residenza del lavoratore si è ritenuto necessario prevedere il bonus di “mobilità per la formazione” con un valore massimo di € 5.000,00.

D. 15 L’adesione alla ricollocazione comporta sospensione o perdita di iscrizione alle liste di mobilità ?

R. 15 NO, non comporta sospensione o cancellazione alle liste di mobilità, l’adesione al “Piano Alitalia 2014” è un opportunità in più che viene data al lavoratore attraverso la aderendo al percorso di politiche attive previsto dalla domanda di contributo finanziario a carico del FPA. Al momento della stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato si viene cancellati dalle liste di mobilità. Tuttavia, è ammesso il ritorno alla precedente lista di mobilità del soggetto precedentemente iscritto , uscito dalla mobilità in seguito ad un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal quale però successivamente recede per giusta causa. Si è riscritti nelle liste di mobilità quando il lavoratore non abbia superato il periodo di prova ( fino a un max di due volte) o non venga giudicato idoneo alla specifica attività cui l’avviamento si riferisce o quando venga assunto a tempo indeterminato e successivamente licenziato senza aver maturato 12 mesi di anzianità aziendale presso la nuova impresa, di cui sei mesi di lavoro effettivamente prestato. Mentre in caso di assunzione con un contratto a tempo determinato, l’erogazione dell’indennità di mobilità viene sospesa per i soli giorni in cui il lavoratore, svolga attività di lavoro subordinato, mantenendo l’iscrizione nella lista di mobilità,”. Restano ferme tutte le prescrizioni di legge in materia vigente in merito al rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o non si accetta una offerta di un lavoro congrua.

D. 16 Quando sono previsti i colloqui finalizzati alle future assunzioni? I colloqui si potranno sostenere presso un Centro per l’impiego collocato in altra regione ?

R. 16 I colloqui dovrebbero iniziare entro la prima decade di Settembre 2015 così come pianificato nel cronoprogramma del Piano Alitalia 2014. I colloqui si sosterranno presso i Centri per l’impiego della Città Metropolitana di Roma Capitale così come indicato nel modulo di adesione.

D. 17 Esistono differenziazioni e/o tutele aggiuntive per chi risulta iscritto nelle liste di mobilità del piano Alitalia per categorie protette in base alla legge n. 68/99?

R. 17 Il piano Alitalia non può prevedere tutele aggiuntive per le categorie protette. Resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente in materia, e la cumulabilità dell’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015 con l’incentivo all’assunzione dei lavoratori disabili di cui all’art. 13, della legge 68/1999

D. 18 un lavoratore destinatario del piano Alitalia iscritto nelle liste di mobilità che frequenta un corso di riqualificazione finalizzato all'assunzione a tempo determinato, può aderire al Piano Alitalia 2014? R. 18 SI può aderire.

D. 19 I colloqui, finalizzati ad eventuali corsi di formazione e/o impiego presso le aziende aderenti in quali mesi si terranno?

R. 19 I colloqui dovrebbero iniziare entro la prima decade di Settembre 2015 così come pianificato nel cronoprogramma del Piano Alitalia 2014.

D. 20 Dove si può trovare l’elenco degli enti accreditati ai “Servizi di orientamento mirato alla formazione non generalista e per percorsi di apprendimento non formale svolti in cooperazione con le imprese che cercano personale qualificato con l'obiettivo dell’assunzione”.? Tutti gli enti accreditati iscritti nell’elenco si candideranno al Piano Alitalia 2014?

R. 20 L’ elenco degli enti accreditati si può trovare sul Portale S.Ac Lavoro (Sistema di accreditamento dei servizi per il lavoro presso l’assessorato alle politiche per il lavoro della Regione Lazio) al link http://sac.jobslazio.it/ cliccare su accreditati per servizi specialistici facoltativi, inserire il filtro di ricerca per i servizi in questione e successivamente visualizzare l’estrazione.

D. 21 Quali sono le tipologie di contratto di lavoro che possono essere proposte ad un lavoratore destinatario del piano Alitalia iscritto nelle liste di mobilità?

R. 21 Ad un lavoratore destinatario del piano Alitalia iscritto nelle liste di mobilità possono essere proposte le seguenti le tipologie di contratto : 1. Contratto a tempo indeterminato (compresa la somministrazione); 2. Contratto a tempo determinato o somministrazione maggiore o uguale a 12 mesi; 3. Contratto a tempo determinato o somministrazione superiore o uguale a 6 mesi.

D. 22 Quali saranno le proposte che verranno avanzate dalle imprese interessate all’assunzione di un lavoratore destinatario del piano Alitalia? le mansioni che saranno proposte saranno inerenti al percorso lavorativo intrapreso negli anni precedenti dal lavoratore destinatario del piano Alitalia?

R. 22 Le imprese interessate all’assunzione dovranno indicare le professionalità di cui necessitano e dovranno tenere in considerazione ove possibile le specifiche qualifiche rivestite dai lavoratori provenienti dal “Gruppo Alitalia” .

D. 23 I lavoratori di Alitalia posti in cassa integrazione nel 2008-2009 possono presentare la domanda di adesione Al Piano alitalia 2014?

R. 23 Al momento attuale i destinatari sono i lavoratori, impiegati nel Lazio sottoposti a procedure di mobilità avviate in data 31 luglio e 3 ottobre 2014, provenienti dalle società del Gruppo Alitalia, di cui all’accordo Quadro sottoscritto il 12 luglio 2014, tra Gruppo Alitalia e le Organizzazioni Sindacali presso il Ministero delle Infrastrutture E Dei Trasporti,. pertanto sono esclusi i lavoratori i lavoratori ex Alitalia posti in cassa integrazione nel 2008-2009.

D. 24 Un lavoratore ex Alitalia residente in Umbria, e iscritto al CPI di Perugia, può aderire al piano Alitalia 2014 promosso dalla Regione Lazio?

R. 24 Il lavoratore può partecipare al Piano Alitalia 2014 a condizione che sia stato impiegato nel Lazio (a prescindere dalla residenza) e sottoposto a procedure di mobilità avviate in data 31 luglio e 3 ottobre 2014, provenienti dalle società del Gruppo Alitalia, di cui all’accordo Quadro sottoscritto il 12 luglio 2014, tra Gruppo Alitalia e le Organizzazioni Sindacali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

D. 25 Se si aderisce alla prima fase del contratto di ricollocazione e durante questa prima fase non si viene chiamati direttamente da nessuna azienda si può non passare alla fase due, quella relativa al percorso con l'agenzia di ricollocazione?

R. 25 Aderendo al progetto Alitalia, ci si avvale delle azioni di politiche attive proposte nel progetto. Il soggetto è tenuto a partecipare a tutte le misure in esso previste salvo un giustificato motivo che legittimi un eventuale rifiuto.In caso contrario, il non passare alla fase del “contratto di ricollocazione” costituisce rifiuto di un’offerta di politica attiva.

Formazione on demand – Ricollocazione diretta 

Determinazione dirigenziale n. G11599 del 29/09/2015
 

1.D  È possibile poter presentare domanda di finanziamento successivamente all’avvio del corso di formazione?

1.R  NO, l’ articolo 3 dell’avviso prevede espressamente che la formazione erogata direttamente dalle imprese che hanno manifestato l’interesse ad assumere entro il 18 settembre 2015 (Determinazione dirigenziale n. G10593 del 7 settembre 2015) possa avvenire se:

        a) si  sottoscriva con il lavoratore un contratto di lavoro;

        b) la formazione venga erogata in locali aziendali adeguati e conformi alla normativa vigente in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

        c) previa presentazione di un Piano Formativo come descritto nell’articolo 7.

2.D  E’ possibile presentare il piano formativo senza accordo sindacale?

2.R  L’articolo 3 dell’avviso: “Le imprese presenteranno la domanda di finanziamento, a pena di inammissibilità, contenente un piano formativo e l’accordo sindacale sottoscritto dall’impresa beneficiaria e dalla R.S.U. della stessa impresa oppure da almeno due associazioni sindacali rappresentative dei lavoratori ricomprese tra quelle firmatarie del C.C.N.L. di riferimento. Non saranno ritenuti ammissibili piani formativi accompagnati solo dal parere positivo dell’impresa o solo dell’organizzazione sindacale, presupponendo che l’accordo debba essere sottoscritto da soggetti diversi ed appartenenti ad entrambe le parti. ”Pertanto il piano formativo deve contenere l’accordo sindacale  siglato da entrambe le parti: impresa e sindacato.

3.D  Esiste un link per la reperibilità dell’elenco delle imprese che hanno manifestato l’interesse ad assumere personale Alitalia entro 18 settembre 2015 (Determinazione dirigenziale n. G10593 del 7 settembre 2015)  per eventuale costituzione in ATI/ATS per la presentazione di proposte/piani formativi.

3.R  Il link è il seguente link Piano Alitalia.

4.D  Il Piano formativo o il progetto formativo devono comunque essere formalmente approvati prima di iniziare i corsi?

4.R  Si.

5.D  Se si, entro quando verranno approvati?

5.R  L’avviso opera con modalità “a sportello” (v. articolo 12) fermo restando la scadenza delle ore 12:00 del giorno 13 novembre 2015. Pertanto di volta in volta che verranno presentati i piani/progetti formativi, gli stessi verranno valutati.

6.D  Le ore di formazione previste devono rientrare  in ogni caso tra le ore indicate nelle proposte formative descritte nell’avviso (50-80 hh e 100-120 hh)?

6.R  Le imprese che vogliano presentare direttamente il piano formativo devono predisporlo in modo che Il numero delle ore richieste per la formazione sia  adeguato a colmare il gap formativo del lavoratore anche in relazione al bilancio delle competenze redatto dai C.P.I.

       Precisamente come disposto dal punto 10.2 dell’avviso :

       Le proposte formative saranno volte a :

  1. Adeguare le competenze e in questo caso il progetto avrà una durata compresa tra le 50 e le 80 h
  2. Specializzare le competenze e in questo caso il progetto avrà una durata compresa tra le 100 e le 120 h
  3. Riqualificare i percorsi formativi amministrativi informatici e tecnici: e in questo caso il progetto avrà una durata compresa tra le 150 e le 200 h

Il modulo obbligatorio sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro deve essere svolto all’inizio del percorso formativo. Possono, altresì, essere previsti anche altri moduli teorici.

Il piano formativo provvederà il rilascio dell’attestazione delle competenze acquisite in esito alla formazione ricevuta se riferibile alle figure professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi.

7.D Occorre aprire un CC dedicato?

7.R L’apertura del Conto corrente dedicato è previsto dalla normativa vigente che risale al 2010. Poiché il contributo dell’avviso è erogato al soggetto proponente in un’unica soluzione a seguito della richiesta di rimborso a saldo, a conclusione delle attività e successivamente all’approvazione del rendiconto finale di spesa, occorre aprire il conto dedicato. Non vi è l'obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Possono essere utilizzati (cioè dedicati) anche conti correnti già esistenti. Tuttavia, è prevista la comunicazione all’ amministrazione regionale del conto corrente dedicato (il numero del conto e i dati identificativi di tutti i soggetti delegati ad operare su quel conto).

Nel caso di conto già esistente, per le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, è necessario comunicare tali dati entro 7 giorni dall’utilizzo del conto stesso, mentre nel caso di accensione di un nuovo conto corrente, sarà necessaria la comunicazione entro 7 giorni dall’accensione (vedi determinazione n. 4/2011 dell’avcp adesso ANAC, par. 9, articolo 3 comma 7 della legge n. 136/2010).

Per quanto riguarda i pagamenti  di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 136/2010, il d.l. n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, “purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni”.

Al riguardo l’AVCP ha ritenuto sicuramente idonee le c.d. Ri.Ba. (Ricevute Bancarie Elettroniche), mentre il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) attualmente non consentirebbe di rispettare il requisito della piena tracciabilità (Determina n. 8/2010).

Per saperne di più si consiglia di visitare il  Autorità Nazionale Anticorruzione

8.D Si può procedere all’apertura del CC in seguito alla presentazione della domanda, visti i tempi ristretti?

8.R No, bisogna attendere che il Piano formativo venga approvato formalmente.

9.D Per quanto concerne i registri di aula, si può utilizzare un registro interno o si deve seguire un format?

9.R I registri che vanno utilizzati sono quelli della determinazione B6163/2012 (allegato  15) con l’apposizione dei seguenti loghi

10.D  I registri devono essere timbrati e vidimati dalla Regione Lazio prima dell’inizio dei corsi?

10.R  Si, i registri devono essere timbrati e vidimati prima dell’inizio dei corsi non appena i piani/progetti formativi vengono approvati formalmente dalla Regione Lazio

11.D Se si necessita di acquisire due diverse tipologie di percorso all’interno dello stesso Piano formativo, si debbono compilare due diversi formulari?

11.R  Occorre formulare un piano formativo per ciascuna tipologia di percorso.

12.D Da chi sono approvati i percorsi formativi?

12.R  I percorsi formativi sono approvati dalla Regione Lazio. Con specifico riguardo ai percorsi formativi relativi al settore aereo, la Regione Lazio approva i percorsi in accordo con ENAC.

13.D  E’ possibile presentare un piano formativo con l’Ente Accreditato evitando la costituzione ATI/ATS?

13.R  No. Come descritto nell’avviso pubblico al punto 3.:
         “Possono presentare le proposte/piani formativi:

  • gli Enti di formazione accreditati ai sensi della D.G.R. 968/2007 e s.m.i. per le macrotipologie “Formazione Continua” e “Formazione Superiore”, nel settore ISFOL – ORFEO e costituiti in  ATI/ATS con l’impresa che ha manifestato l’interesse entro il 18 settembre 2015 (Determinazione dirigenziale G10593 del 7 settembre 2015);

    In questo caso la domanda di finanziamento, a pena di inammissibilità, dovrà indicare specificatamente i ruoli, le competenze e la suddivisione finanziaria in euro dei singoli soggetti nell’ambito della realizzazione dell’intervento proposto nonché essere corredata dalla copia autenticata, ai sensi del DPR 445/2000, dell’atto di costituzione;

    La mandataria dovrà essere l’ente di formazione di cui all’articolo 3;

    E’ vietata la delega delle attività, oggetto del progetto d’intervento, a soggetti terzi”.

14.D E’ possibile presentare in tempi successivi la documentazione prevista dall’Avviso?

14.R No. Ai sensi dell’art. 12. Dell’avviso, la domanda a pena di inammissibilità, deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta.

Determinazione dirigenziale n. G11651 del 29/09/2015

1.D Quando vengono riconosciuti i costi al soggetto beneficiario?

1.R Al Soggetto Accreditato vengono riconosciuti i costi esclusivamente nel caso in cui si perverrà alla stipula del contratto di lavoro.

Precisamente : i costi che saranno rimborsati ai beneficiari per i servizi di supporto legati al Contratto di Ricollocazione sono “a risultato”.

L’importo dell’indennità di risultato è proporzionato in base alla tipologia del contratto e alla durata dello stesso ed è comprensiva dei costi riconosciuti per i servizi di orientamento specialistico. Pertanto, il rimborso è riconosciuto alla data di stipula del contratto stesso ed è parametrato in funzione della tipologia di contratto di lavoro sottoscritto. Il calcolo dell’indennità di processo è riconosciuta, infatti, indipendentemente dal raggiungimento o meno dell’obiettivo occupazionale per le attività di orientamento specialistico, per n. 14 ore di attività meglio specificato nella tabella del punto 12. del suddetto avviso.

Se il Soggetto Accreditato non porta a termine l’operazione per suo inadempimento, non sarà riconosciuto alcun rimborso.

Nel caso in cui il destinatario, successivamente al servizio di Orientamento specialistico abbandoni il percorso prescelto, al Soggetto accreditato verrà riconosciuto il servizio prestato di Orientamento specialistico per le 14 ore di attività.

In caso di risultato occupazionale conseguito in anticipo rispetto al periodo del Contratto di ricollocazione (4 mesi), il beneficiario riceverà comunque la somma dovuta in ragione del risultato occupazionale conseguito.
 

2.D Quando scade l’Avviso pubblico “Candidatura per l’erogazione dei servizi del Contratto di Ricollocazione Piano Alitalia 2014”?

2.R Le domande di adesione dovranno essere inviate alla Direzione Regionale Lavoro, a mezzo posta raccomandata e/o pec. (affarigenerali0805@regione.lazio.legalmail.it) e/o consegnate a mano all’ufficio accettazione posta della Regione Lazio Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma, entro e non oltre il giorno 2 novembre 2015.    

Le candidature dovranno riportare la seguente dicitura: “Regione Lazio - Direzione Lavoro – “Candidatura per l’erogazione dei servizi del Contratto di Ricollocazione Piano Alitalia 2014  Non aprire”. Sulla busta deve essere riportato l’indirizzo completo, comprensivo di mail e di PEC del soggetto proponente. Le domande, dovranno essere redatte esclusivamente secondo la modulistica allegata al presente avviso.

Si ricorda che, non rilevando la data di spedizione, ai fini del rispetto della scadenza del termine per la presentazione delle domande, farà fede esclusivamente il timbro rilasciato dall’ufficio postale.

Nel caso di consegna a mano l’ufficio accettazione posta della Regione Lazio osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 14:00 dalle 14:30 alle 17:00.

3.D I costi  riconosciuti agli enti accreditati sono a processo o a risultato? 

3.R Come descritto al punto 12. dell’avviso pubblico “Candidatura per l’erogazione dei servizi del Contratto di Ricollocazione Piano Alitalia 2014” il Contratto di ricollocazione prevede un percorso di accompagnamento al lavoro subordinato pari a un totale di 114 ore, di cui 14 dedicate all’orientamento specialistico.

I costi che saranno rimborsati ai beneficiari per i servizi di supporto legati al Contratto di Ricollocazione sono “a risultato” riconosciuti alla data di stipula del contratto di lavoro  e parametrati in funzione della tipologia di contratto di lavoro sottoscritto.

Qualora il Soggetto accreditato non  reperisca una occupazione il più possibile corrispondente alle capacità professionali e alle aspirazioni della Persona interessata a causa della mancata domanda del mercato del lavoro ha diritto al pagamento di una indennità di processo, pari al 20% dell’importo medio di risultato. Il calcolo dell’indennità di processo è riconosciuta, in questo caso, indipendentemente dal raggiungimento o meno dell’obiettivo occupazionale per le attività di orientamento specialistico, per n. 14 ore di attività. Le  ore sono in front-office e  la documentazione comprovante l’effettivo svolgimento delle attività (ad esempio, timesheet, verbali degli incontri, questionari di gradimento e altra documentazione) dovrà essere conservata presso la sede del soggetto per un periodo di 5 anni e tenuta a disposizione per i controlli in loco da parte della regione.

L’esibizione di documenti giustificativi serve per comprovare le quantità o risultati dichiarati dal beneficiario, ossia per attestare che le attività ed i risultati dichiarati sono stati realmente realizzati.
 

4.D Le ore del percorso di accompagnamento al lavoro (100 ore) sono tutte in front office o possono essere fatte anche in back office?

4.R Il riconoscimento economico si basa sul fatto che il soggetto accreditato, a seguito della stipula del contratto di ricollocazione, effettua una serie di attività attraverso il tutor: affianca   il lavoratore con il compito di individuare le possibilità di occupazione offerte dal mercato del lavoro, assiste continuativamente il lavoratore stesso e lo consiglia circa le attività necessarie per sfruttare al meglio le sue capacità professionali e competenze. Queste attività di scouting, di consulenza e di accompagnamento devono essere giustificate attraverso pagamenti effettuati e comprovati da documenti contabili fiscalmente validi (fatture, cedolini, buste paga , notule, ricevute e strettamente connesse alla realizzazione dell’azione prevista). La documentazione comprovante l’effettivo svolgimento delle attività (ad esempio, timesheet, verbali degli incontri, questionari di gradimento e altra documentazione) dovrà essere conservata presso la sede del soggetto per un periodo di 5 anni e tenuta a disposizione per i controlli in loco da parte della regione.

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