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Tirocini extracurriculari

La Regione Lazio, che sostiene il continuo processo di aggiornamento della regolazione dei tirocini, con l’intento di assicurare crescente qualità agli obiettivi formativi dei tirocinanti, con la deliberazione della Giunta regionale, 2 agosto 2019, n. 576 aggiorna la precedente disciplina regionale (adottata con dgr 533/2017).

La nuova dgr è approvata in conformità alle linee guida nazionali in materia di tirocini extracurriculari, adottate il 25 maggio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in applicazione dell’art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92.

Il tirocinio si realizza sulla base di un progetto formativo individuale (PFI), concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante, che definisce gli obiettivi formativi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

La durata del tirocinio extracurriculare ha una durata minima di 2 mesi e una durata massima di 6 mesi. Per alcune categorie di tirocinante, ad esempio le persone con disabilità, le persone svantaggiate, i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ed altre che la dgr puntualmente specifica, la durata massima può arrivare sino a 12 o 24 mesi (a seconda dei casi). Per i tirocini realizzati presso soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali la durata minima è ridotta ad un mese. Per gli studenti, coinvolti in tirocini attivati durante il periodo estivo, la durata è ricompresa tra i 1 e 3 mesi.

Al tirocinante è corrisposta un'indennità obbligatoria per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile minimo di 800 euro.

I soggetti ospitanti attivano i tirocini extracurriculari nel rispetto di specifici limiti numerici, in proporzione al proprio organico. A dette limitazioni sono applicate delle deroghe premiali per coloro che assumono i tirocinanti al termine del (durante il) percorso di apprendimento.

Tra gli aggiornamenti adottati dalla dgr 576/219, rispetto al passato si evidenziano le seguenti;

  • I tirocini hanno una durata MINIMA di 2 mesi, tranne i tirocini attivati presso i soggetti ospitanti che svolgono attività stagionali, che hanno una durata minima di 1 mese.
  • Possono essere destinatari di tirocinio extracurriculare anche i soggetti minori che abbiano assolto all’obbligo di istruzione e siano iscritti al successivo anno del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all’art. 1 co. 3 del d.lgs. 76/2005 e s.m.i.  Stante queste condizioni il tirocinio ha una durata minima di 1 mese e una durata massima di 3 mesi e può essere promosso solo da un Centro per l’Impiego.
  • Tra i soggetti promotori figurano i soggetti autorizzati alla intermediazione dall’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. h) del d.lgs. n. 150/2015, purché abbiano una sede operativa presente sul territorio della Regione Lazio.
  • I Centri per l’Impiego della Regione Lazio possono promuovere tirocini ospitati nelle strutture della stessa amministrazione regionale di appartenenza. Per tutti gli altri soggetti promotori PERMANE il divieto di ricoprire, per il medesimo tirocinio, anche il ruolo di soggetto ospitante.
  • Il soggetto ospitante o il soggetto promotore in caso di interruzione del tirocinio sono tenuti a dare motivata comunicazione scritta al tirocinante.
  • Sono stati ulteriormente definiti I criteri di calcolo delle premialità.
  • L’indennità è erogata in misura proporzionale all’effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora l’impegno in termini di orario previsto dal PFI sia inferiore, ma comunque UGUALE o superiore al 50% rispetto a quello previsto per i lavoratori subordinati dal Contratto collettivo di riferimento.
  • Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi (es. in CIG, oppure in mobilità) e comunque percettori di forme di sostegno al reddito l’indennità di tirocinio è corrisposta fino a concorrenza con l’indennità minima di € 800,00 per il periodo coincidente con quello di fruizione del sostegno.

L’iter amministrativo per l’avvio di ogni tirocinio avviene attraverso l’applicativo informatico PLL. La funzionalità sarà accessibile previa profilatura dell’utenza e l’accesso al PLL sarà consentito tramite autenticazione SPID.  

Alla pagina Applicativo informatico per gli Enti Promotori è possibile scaricare il manuale operativo.

Il sistema, al momento, è rivolto alla sola attivazione dei tirocini extracurriculari.

La deliberazione della Giunta regionale n. 576/2019 sarà in vigore dalla sua pubblicazione sul portale lavoro, ossia dal 2 settembre 2019.

Per richieste di assistenza legate alle nuove modalità di attivazione di tirocini, apprendistati e gestione degli esiti di orientamento, si può scrivere ad assistenzacallcenterpll@regione.lazio.it (solo per questioni di natura tecnica inerenti le funzionalità di tirocini e apprendistato su pll, mentre per le questioni amministrative, pur afferenti agli stessi argomenti, è necessario rivolgersi agli uffici competenti)

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