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Accertamento di compatibilità paesaggistica per titoli edilizi già rilasciati (DL 69/2024)

Una novità di particolare rilievo è quella introdotta dall’art. 3, comma 4 bis, del DL n. 69/2024 convertito con legge 105/2024, il quale prevede che:

4-bis. Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell'articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l'11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.

Si tratta, in sostanza, di una fattispecie ulteriore a quella prevista dall’art. 36-bis del dPR n. 380/2001, applicabile solo ad interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 con un titolo abilitativo privo di autorizzazione paesaggistica, a condizione che il titolo non sia stato rilasciato in sanatoria.

Modulistica e riferimenti

Elenco documentazione da presentare 
Mod.01: Trasmissione Istanza dal SUE
Mod.02: Dichiarazione Asseverata
 

 

Anche in questi casi, l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica deve pervenire all’Area Vigilanza Urbanistico Edilizia, Poteri Sostitutivi, Accertamenti di compatibilità della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare esclusivamente per il tramite del SUE del comune competente.

L’elenco della documentazione da presentare ai fini del parere di compatibilità è stato approvato con la determina n. G15003 del 12/11/2024.
Il SUE del Comune di riferimento provvede a trasmettere la documentazione alla Regione attraverso il modello Mod.01: Trasmissione Istanza dal SUE.

Eventuali istanze presentate alla Regione direttamente dagli interessati o trasmesse dal SUE senza il MOD.01 debitamente compilato e sottoscritto saranno dichiarate improcedibili.

 

Ricevuta l’istanza da parte del SUE del Comune ed esaminata la documentazione allegata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti che dovranno pervenire entro il termine di 45 giorni dalla richiesta delle stesse, si provvederà a richiedere il parere vincolante alla Soprintendenza competente per territorio trasmettendo la documentazione pervenuta e la proposta di parere.

Decorso il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, il parere della Soprintendenza si considererà acquisito con esito favorevole. Il parere vincolante di compatibilità paesaggistica verrà trasmesso al SUE del Comune entro il termine complessivo di 180 giorni dalla richiesta comunale. 
Si precisa che tutte le comunicazioni di questa Direzione verranno inoltrate esclusivamente a mezzo PEC al SUE del comune competente e solo per conoscenza al tecnico incaricato. I termini per il riscontro di eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti, da trasmettere esclusivamente per il tramite il SUE, decorreranno quindi dalla avvenuta ricezione da parte del SUE.

Si precisa, altresì, che saranno considerate come valide le PEC inviate agli indirizzi dei tecnici incaricati anche nei casi in cui la consegna non dovesse avvenire per casella di posta piena, in quanto è onere degli incaricati mantenere fruibile la propria casella di posta elettronica certificata.
 

Anche in questi casi trovano applicazione il comma 5 e 5-bis dell’art. 36-bis del dPR n. 380/2001 che prevedono il pagamento di un’oblazione (disciplinata dal comma 5) nonché, nelle ipotesi in cui sia accertata la compatibilità paesaggistica, il pagamento di una sanzione (disciplinata dal successivo comma 5 bis) “determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 42/2004”.

La Regione provvederà ad emettere il parere di compatibilità paesaggistica quantificando contestualmente la somma dovuta per la sanzione pecuniaria di cui al comma 5 bis dell’art. 36-bis e le modalità di pagamento.

Una volta ricevuto il parere, sarà onere del SUE comunicare all’interessato le somme dovute a titolo di oblazione e di sanzione pecuniaria, precisando che quest’ultima dovrà essere materialmente corrisposta alla Regione in qualità di autorità preposta alla gestione del vincolo. Si precisa che il pagamento della sanzione pecuniaria, così come quello dell’oblazione, sono da ritenersi elementi essenziali ai fini della validità del provvedimento finale di accertamento di conformità. 

Ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria, nelle more di una revisione organica del regime sanzionatorio e di eventuali indicazioni a livello nazionale:

  • il “danno arrecato” verrà determinato calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite secondo il “Tariffario Regionale per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche” vigente al momento dell’emissione del provvedimento finale;
  • il “profitto conseguito” sarà determinato in base all’incremento del valore dell’immobile calcolato secondo i criteri dell’IMU/ICI risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti;
  • la sanzione minima è determinata in € 2.000,00;
  • secondo quanto chiarito dal parere n. 12633 del 20/04/2017 reso dall’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in caso di opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, la sanzione pecuniaria non è dovuta in quanto non si configura un illecito paesaggistico.

Su richiesta dell’interessato e previa autorizzazione regionale, sarà possibile rateizzare il pagamento della sanzione pecuniaria.
 

 

Data di aggiornamento/verifica: 24/12/2024

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