Delega paesaggistica ai comuni
Delega dell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004
Con la Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8 (modificata dalla Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1) sono stati definiti gli interventi per i quali i Comuni rilasciano l’autorizzazione paesaggistica, avendo la Regione delegato loro l’esercizio delle relative funzioni amministrative, ai sensi dell’art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004.
Nello specifico, è delegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative a:
a) interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al DPR 31/2017;
b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia* di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 380/2001;
c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate;
d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia);
e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole*;
f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;
f bis) installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.38 al d.p.r. 31/2017*;
g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche;
l) interventi di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter, 3 quater, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attività;
l ter) gli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio)*;
Le lettere contrassegnate dall’asterisco sono state modificate o introdotte dalla LR 1/2020, entrata in vigore il 28 febbraio 2020. Restano di competenza della Regione Lazio i procedimenti non ancora conclusi relativi ad istanze presentate fino al 27 febbraio 2020 e quelli relative ad istanze ricadenti nel territorio dei Comuni NON dotati di delega paesaggistica.
L’elenco dei Comuni cui sono state conferite le deleghe paesaggistiche, soggetto ad aggiornamenti periodici, è disponibile alla pagina dedicata del sito istituzionale “DELEGHE PAESAGGISTICHE - L.R. 22 GIUGNO 2012 N. 8”
Data di aggiornamento/verifica: 25/02/2022