Funzioni urbanistiche attribuite ai comuni
L’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, commi da 61 a 66, ha attribuito l’esercizio di rilevanti funzioni in materia urbanistica a Roma Capitale, ai comuni capoluogo di Provincia e ai comuni con popolazione residente superiore a cinquantamila abitanti.
Al fine di rendere efficace la previsione normativa, si rende necessario sottoscrivere un’apposita convenzione regolatrice delle funzioni e delle relative modalità di esercizio. La legge non prevede conferimenti di risorse umane, strumentali o economiche, fermo restando che potranno senz’altro essere convenute idonee forme di collaborazione e supporto.
Le funzioni che vengono conferite, ai sensi della suddetta legge, a seguito della sottoscrizione della convenzione riguardano:
- l’approvazione delle varianti al Piano regolatore generale e alle norme tecniche attuative, inclusa l’approvazione di progetti di opere che costituiscono variante agli strumenti urbanistici;
- l’approvazione delle varianti derivanti dai Programmi integrati di intervento di cui alla l.r. 22/1997
- l’approvazione delle varianti di cui agli artt. 4, commi 1 e 5, e 6 bis della l.r. 36/1987
- l’approvazione delle varianti derivanti dai programmi di rigenerazione urbana di cui all’art. 2, comma 6, della l.r. 7/2017
- l’approvazione dei piani attuativi, dei programmi urbanistici e dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi degli artt. 1, 1 bis e 9, della l.r. 36/1987
- l’approvazione delle deliberazioni previste agli artt. 3, 4 e 5 della l.r. 7/2017
- l’approvazione della variazione dello strumento urbanistico di cui all’art. 8, comma 1, del d.P.R. 160/2010
- l’approvazione dei progetti per le opere pubbliche o di pubblica utilità comportanti varianti al piano regolatore di cui all’articolo 19 del d.P.R. 327/2001
- l’approvazione dei regolamenti edilizi o di loro varianti di cui all’art. 71 della l.r. 38/1999
- l’approvazione del programma urbano dei parcheggi di cui all'art. 6 della legge 122/1989
- l’approvazione delle tabelle parametriche per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 16 del d.P.R. 380/2001.
Tali funzioni non si esplicano laddove le varianti comportino la modifica delle caratteristiche essenziali dello strumento urbanistico generale o dei relativi criteri di impostazione, casi per i quali resta ferma l’applicazione delle ordinarie procedure di adozione e approvazione ai sensi delle disposizioni legislative vigenti.
Elenco dei comuni che hanno sottoscritto con la Regione Lazio la convenzione e che dunque ad oggi esercitano le funzioni di cui alla l.r. 19/2022:
- Roma capitale, convenzione del 29 dicembre 2022;
- Rieti, convenzione del 19 marzo 2024;
- Latina, convenzione del 4 aprile 2024;
- Aprilia, convenzione del 23 maggio 2024.
Data di aggiornamento/verifica: 18/09/2024