Pareri
Attraverso la redazione di pareri la Direzione Regionale per le Politiche abitative e la pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica fornisce un supporto giuridico-legale alle amministrazioni comunali. Tali pareri riguardano fattispecie di carattere generale e concernono l’interpretazione della vigente normativa, in particolare regionale, in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica.
Alla luce di ciò, la Direzione non prende in considerazione le richieste che riguardano nello specifico singoli casi concreti o l’interpretazione delle norme tecniche degli strumenti urbanistici. Allo stesso modo, la Direzione non si esprime in merito a quesiti nei quali sono riportati gli aspetti salienti di un intervento edilizio realizzato o da realizzare e se ne domanda la compatibilità con le norme di legge o degli strumenti urbanistici. Compito della Direzione, infatti, non è asseverare la legittimità di un determinato intervento o progetto, la cui valutazione complessiva è di esclusiva competenza del comune nell’ambito della relativa istruttoria, ma fornire una consulenza giuridica riguardante gli aspetti problematici relativi all’interpretazione o applicazione delle norme. Pertanto i Comuni, nel formulare richiesta di parere, sono invitati a porre i quesiti in termini generali, omettendo dati che non siano strettamente rilevanti o che contengano informazioni volte ad identificare i singoli interventi (es. nomi degli interessati, indirizzi, planimetrie o mappe ecc.).
Si ricorda inoltre che, nella redazione dei pareri, le circostanze riferite dai comuni sono assunte come vere e quindi non verificate, in quanto la redazione dei pareri non comporta lo svolgimento di alcuna attività istruttoria sugli elementi di fatto prospettati.
Si rammenta infine che l’attività di supporto e consulenza non è obbligatoria né è soggetta a termini, e ad essa non si applica quanto previsto dalla legge 241/1990 in tema di attività consultiva; quindi, in ogni caso, l’invio della richiesta di parere non può costituire motivazione per una sospensione dei relativi procedimenti, i cui termini di durata sono stabiliti dalle leggi vigenti.
Di conseguenza i comuni sono tenuti a concludere i procedimenti indipendentemente dall’espressione del parere di questa Direzione Regionale.
Con riferimento ai pareri precedentemente pubblicati, in considerazione delle modifiche normative e/o del mutamento degli orientamenti giurisprudenziali occorsi nel tempo, l’aggiornamento e l’attualità dei pareri non sono garantite.
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Data di aggiornamento/verifica: 11/03/2022