Accertamento di compatibilità paesaggistica endoprocedimentale (DPR n. 380/2001)
Il DL n. 69/2024, convertito con legge n. 105/2024 (cd Salva-Casa), ha introdotto nel dPR n. 380/2001 il nuovo art. 36-bis “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali” che prevede la possibilità di ottenere il permesso di costruire o presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione nei seguenti casi:
- per opere realizzate in parziale difformità o in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire o alla SCIA rilasciata in alternativa al permesso di costruire;
- per opere realizzate in assenza o in difformità dalla SCIA nei casi di cui all’art. 37 del dPR n. 380/2001.
Nell’ambito della procedura di accertamento di conformità, il comma 4 dell’art. 36-bis prevede che : “ […] il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica dell'intervento […] L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Se i pareri non sono resi entro i termini di cui al secondo periodo, si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nei casi in cui gli interventi di cui al comma 1 risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione”.
Nelle more di eventuali ulteriori indicazioni operative da parte del legislatore statale e di una organica revisione della legislazione regionale, stante l’immediata operatività della nuova disciplina la Giunta Regionale ha approvato la delibera n. 742 del 03/10/2024 “Indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica disciplinati dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito con legge 24 luglio 2024 n. 105, recante: “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.
Con determina n. G15003 del 12/11/2024, pubblicata sul BUR Regionale n. 95 del 26/11/2024, come previsto dalla delibera, questa Direzione ha approvato l’elenco della documentazione necessaria per le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché la relativa modulistica.
Infine, con circolare prot. 1566357 del 20/12/2024 sono state fornite a tutti i Comuni del Lazio ulteriori indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di conformità urbanistica disciplinati dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, con particolare riferimento all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis.
Modulistica e riferimenti
- Elenco documentazione da presentare
- Mod.01: Trasmissione Istanza dal SUE
- Mod.02: Dichiarazione Asseverata
- Circolare prot. 1566357 del 20/12/2024 - “Indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di conformità urbanistica disciplinati dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, con particolare riferimento all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis.
L’istanza di accertamento di conformità deve essere presentata al SUE Comune competente. Qualora sia necessario acquisire il parere di compatibilità paesaggistica sulle opere, il SUE del Comune trasmette la richiesta di parere all’Area Vigilanza Urbanistico Edilizia, Poteri Sostitutivi, Accertamenti di compatibilità della Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare.
L’elenco della documentazione da presentare ai fini del parere di compatibilità è stato approvato con la determina n. G15003 del 12/11/2024.
Il SUE del Comune di riferimento provvede a trasmettere la documentazione alla Regione attraverso il modello Mod.01: Trasmissione Istanza dal SUE.
Eventuali istanze presentate alla Regione direttamente dagli interessati o trasmesse dal SUE senza il MOD.01 debitamente compilato e sottoscritto saranno dichiarate improcedibili.
Ricevuta l’istanza da parte del SUE del Comune ed esaminata la documentazione allegata, fatte salve eventuali richieste di integrazioni e/o chiarimenti che dovranno pervenire entro il termine di 45 giorni dalla richiesta delle stesse, si provvederà a richiedere il parere vincolante alla Soprintendenza competente per territorio trasmettendo la documentazione pervenuta e la proposta di parere.
Decorso il termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta, il parere della Soprintendenza si considererà acquisito con esito favorevole. Il parere vincolante di compatibilità paesaggistica verrà trasmesso al SUE del Comune entro il termine complessivo di 180 giorni dalla richiesta comunale.
Si precisa che tutte le comunicazioni di questa Direzione verranno inoltrate esclusivamente a mezzo PEC al SUE del comune competente e solo per conoscenza al tecnico incaricato. I termini per il riscontro di eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti, da trasmettere esclusivamente per il tramite il SUE, decorreranno quindi dalla avvenuta ricezione da parte del SUE.
Si precisa, altresì, che saranno considerate come valide le PEC inviate agli indirizzi dei tecnici incaricati anche nei casi in cui la consegna non dovesse avvenire per casella di posta piena, in quanto è onere degli incaricati mantenere fruibile la propria casella di posta elettronica certificata.
L’art. 36-bis del dPR n. 380/2001 prevede il pagamento di un’oblazione, disciplinata dal comma 5, nonché, nelle ipotesi in cui sia accertata la compatibilità paesaggistica, il pagamento di una sanzione, disciplinata dal successivo comma 5 bis, “determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 42/2004”.
La Regione provvederà ad emettere il parere di compatibilità paesaggistica quantificando contestualmente la somma dovuta per la sanzione pecuniaria di cui al comma 5 bis dell’art. 36-bis e le modalità di pagamento.
Una volta ricevuto il parere, sarà onere del SUE comunicare all’interessato le somme dovute a titolo di oblazione e di sanzione pecuniaria, precisando che quest’ultima dovrà essere materialmente corrisposta alla Regione in qualità di autorità preposta alla gestione del vincolo. Si precisa che il pagamento della sanzione pecuniaria, così come quello dell’oblazione, sono da ritenersi elementi essenziali ai fini della validità del provvedimento finale di accertamento di conformità.
Ai fini del calcolo della sanzione pecuniaria, nelle more di una revisione organica del regime sanzionatorio e di eventuali indicazioni a livello nazionale:
- il “danno arrecato” verrà determinato calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite secondo il “Tariffario Regionale per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche” vigente al momento dell’emissione del provvedimento finale;
- il “profitto conseguito” sarà determinato in base all’incremento del valore dell’immobile calcolato secondo i criteri dell’IMU/ICI risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti;
- la sanzione minima è determinata in € 2.000,00;
- secondo quanto chiarito dal parere n. 12633 del 20/04/2017 reso dall’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in caso di opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, la sanzione pecuniaria non è dovuta in quanto non si configura un illecito paesaggistico.
Su richiesta dell’interessato e previa autorizzazione regionale, sarà possibile rateizzare il pagamento della sanzione pecuniaria.
Data di aggiornamento/verifica: 24/12/2024