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Rigenerazione Urbana

DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO
Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7

La legge sulla rigenerazione urbana, Legge Regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” detta disposizioni ordinarie finalizzate ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate e di tessuti edilizi disorganici o incompiuti e riqualificare edifici a destinazione residenziale e non residenziale mediante interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico e efficientamento energetico.
Le norme proposte consegnano ai Comuni un ruolo centrale nel governo e nella progettazione della rigenerazione urbana e della riqualificazione del tessuto edilizio esistente.
La proposta di legge interviene sulla normativa regionale vigente introducendo norme di semplificazione e di snellimento delle procedure al fine di garantire tempi certi nell’attuazione degli interventi.
Un'idea di sviluppo basata sul rispetto del territorio, sulla capacità di produrre lavoro ed economie puntando su innovazione e sostenibilità. La legge, in attuazione della legge 106/2011, è finalizzata a limitare il consumo di suolo, razionalizzare il patrimonio edilizio esistente, riqualificare aree degradate e caratterizzate da funzioni eterogenee e tessuti edilizi incompiuti, migliorare la sicurezza statica, la sismicità e l’efficienza energetica degli edifici esistenti, nonché favorire la realizzazione di nuove opere pubbliche ed il completamento di quelle previste.
Le norme proposte trovano applicazione esclusivamente nelle porzioni di territorio urbanizzato su edifici esistenti e legittimamente realizzati, ovvero su quelli che abbiano ottenuto il titolo edilizio in sanatoria.

Sono escluse dal campo di applicazione della legge:

  • le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità;
  • i parchi regionali ad eccezione delle zone classificate dal PTPR come paesaggio degli insediamenti urbani.
  • le aree agricole ad eccezione delle zone classificate dal PTPR come paesaggio degli insediamenti urbani o paesaggio degli insediamenti in evoluzione. A prescindere dal paesaggio del PTPR nelle zone agricole urbanizzate sono comunque consentiti gli interventi di ampliamento del 20% degli edifici residenziali e gli interventi diretti di cui all’articolo 6 della legge finalizzati alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione e premialità del 20% senza alcun cambio di destinazione d’uso.
  • viene incentivata la partecipazione civica nei processi di rigenerazione urbana, ed è promosso il ricorso a progetti sperimentali per la rigenerazione urbana volti all’innovazione ed all’attuazione di particolari forme di economia circolare oltre che all’inclusione sociale.

Ecco alcuni dei grandi obiettivi della nuova legge:

  • I comuni potranno individuare gli ambiti territoriali di rigenerazione urbana (art.2) e di riqualificazione e recupero edilizio (art. 3) nei quali prevedere premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive.
  • I comuni potranno recepire negli strumenti urbanistici generali vigenti le norme per i cambi di destinazione d’uso degli edifici esistenti e gli ampliamenti del 20% della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq.
  • Nelle zone colpite dal terremoto, gli ampliamenti, con realizzazione di un corpo edilizio separato, potranno essere autorizzati anche in un altro lotto dello stesso comune, ma non in zona agricola. Per quanto concerne la ricostruzione, la legge prevede anche disposizioni per la riformulazione degli strumenti urbanistici nei comuni del cratere, oltre a una serie di misure per la prevenzione e la riduzione del rischio.
  • Le sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali potranno essere riattivati e rifunzionalizzati in modalità diretta mediante interventi di ristrutturazione edilizia o in alternativa mediante interventi di demolizione e ricostruzione beneficiando di una premialità del 20% della superficie lorda esistente. Sono ammessi i cambi di destinazione d’uso fino ad un massimo del 30% della superficie esistente per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali e servizi.
  • La legge disciplina interventi per il riordino funzionale degli stabilimenti balneari e per l’adeguamento all’ordinamento di settore delle strutture ricettive all’aria aperta.

 

 

ESEMPI DI ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2017, N. 7 “DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E PER IL RECUPERO EDILIZIO”.

A seguito della pubblicazione delle Linee guida per la redazione delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche ai fini dell’applicazione della l.r. 7/2017 (determinazione n. G18248 del 20.12.2019), si è ritenuto opportuno predisporre, a scopo illustrativo, specifici esempi di tavole cartografiche finalizzate ad esplicare le corrette modalità di individuazione delle porzioni di territorio urbanizzato nelle quali la legge è applicabile.

Tali tavole sono state redatte con riferimento ad un territorio prescelto in maniera del tutto casuale e senza ragioni specifiche, tra quelli di cui si disponeva dei dati in formato digitale georeferenziato. La relativa base cartografica è inoltre stata artificiosamente rielaborata al fine di non riportare elementi veritieri attinenti il territorio rappresentato.

Pertanto, le tavole hanno valore meramente scolastico e non costituiscono in alcun modo documenti o atti aventi carattere prescrittivo, di indirizzo o di direttiva. I perimetri, i vincoli, i paesaggi ed ogni altro elemento in esse riportato non riveste valenza amministrativa alcuna e non è stato verificato, volendo le tavole costituire una mera dimostrazione pratica del processo logico e grafico sotteso alla costruzione degli elaborati di cui alla l.r. 7/2017.

Gli elaborati rappresentano i passaggi essenziali e necessari per pervenire alla definitiva individuazione delle porzioni di territorio urbanizzate, come definite dall’art. 1 della l.r. 7/2017 e al netto delle esclusioni di cui al medesimo art. 1 e agli artt. 2, 3, 5 e 6 della legge stessa.

Sono stati predisposti distinti elaborati per gli artt. 2 e 3, per l’art. 4 e per gli artt. 5 e 6 in quanto, per tali fattispecie in tal modo raggruppate, la disciplina di cui alla l.r. 7/2017 relativa alle modalità di individuazione delle porzioni di territorio urbanizzate è la medesima.

Per l’esplicazione dettagliata dei passaggi funzionali a tale individuazione si rinvia a tutto quanto detto nel punto 3 delle Linee guida di cui sopra.

Si rammenta che gli elaborati recanti l’individuazione grafica delle aree interessate dall’applicazione della legge costituiscono necessario corredo solo delle deliberazioni relative agli articoli 2 e 3 per quanto riguarda i perimetri dei programmi di rigenerazione urbana e degli ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio.

 

Data di aggiornamento/verifica: 13/10/2021

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