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Pianificazione urbanistica

Gli strumenti della pianificazione urbanistica sottoposti all’approvazione regionale mediante deliberazione della Giunta sono i piani regolatori generali comunali e le relative varianti, ed i piani attuativi quando siano in variante al piano generale.

Il procedimento di formazione dello strumento urbanistico, delineato dagli art. 8 e ss della l. 1150/42, è diviso in due fasi: la prima, di competenza comunale, si conclude con l’adozione del piano, la seconda, di competenza regionale, si conclude con una delibera della Giunta regionale in funzione di controllo.

Il procedimento urbanistico si caratterizza per l’espletamento della fase c.d. “pubblicistica”: gli elaborati del Piano, dopo l’adozione da parte del Consiglio comunale, sono soggetti alla pubblicazione mediante avviso di deposito in libera visione al pubblico, al fine di consentire ad enti, associazioni e cittadini di presentare osservazioni, su cui il Comune si pronuncia formulando le proprie controdeduzioni mediante delibera di Consiglio comunale. 

Lo  strumento urbanistico – una volta concluso il procedimento a seguito dell’approvazione regionale – è soggetto alla pubblicazione degli elaborati adeguati alle prescrizioni e modifiche d’ufficio eventualmente disposte con l’atto di approvazione, come disposto dalla legge urbanistica. Tale obbligo ricade sul Comune, che vi provvede anche per ottemperare alle norme in materia di trasparenza.

La legislazione statale e regionale impostata in base ad un rapporto gerarchico tra livelli di pianificazione, secondo lo schema della Legge Urbanistica, coesiste con una legislazione regionale declinata sulla base del principio di sussidiarietà, che prende le mosse dalle rifome degli anni ’90 del secolo scorso (l. n. 142/1990, l. n. 241/1990) per giungere a definire un processo di co-pianificazione per la formazione degli strumenti urbanistici (L.R. n. 38/1999). In tale modello è il Comune stesso che approva il proprio strumento, mentre gli enti “sovraordinati” (in ragione di un criterio non gerarchico, ma di rappresentanza degli interessi pubblici ad essi demandati) sono chiamati a verificare la congruità delle scelte del piano comunale con la pianificazione regionale e provinciale, che contengono indirizzi e norme di coordinamento per gli ambiti territoriali sovracomunali, e con la disciplina paesaggistica ed ambientale, come definita dalla legislazione e dalla pianificazione di settore. L’assolvimento di tale funzione di verifica avviene nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico adottato dal Comune, mediante i pareri degli Enti che partecipano alla conferenza di co-pianificazione contenenti le indicazioni e le prescrizioni preordinate alla definizione dell’Accordo di pianificazione, al quale lo strumento urbanistico deve adeguarsi prima della definitiva approvazione. 

Nell’ambito della “amministrazione per accordi” rientra la procedura di approvazione di progetti in variante allo strumento urbanistico declinata dall’art. 34 del Testo Unico Enti Locali. Gli Accordi di programma, possono avere a oggetto «la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata di comuni e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici». L’Accordo si perfeziona con il consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con un atto formale dell’autorità che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione. Nel caso in cui l’approvazione del progetto avvenga in variazione degli strumenti urbanistici, la sottoscrizione dell’Accordo da parte del sindaco è soggetta alla ratifica da parte del consiglio comunale; in caso di approvazione di progetti di opere pubbliche, comporta anche la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza da parte dell’amministrazione competente.

La proposta di Accordo di programma cui partecipa la Regione è approvata con deliberazione di Giunta Regionale, l’Accordo diviene efficace a seguito della sottoscrizione dei legali rappresentanti degli Enti interessati e - qualora la realizzazione dell’intervento oggetto di Accordo comporti variazioni al Piano Regolatore Generale – a seguito della ratifica del Consiglio comunale e della approvazione con Decreto del Presidente della Regione.

Il vigente  PTPR prevede la convocazione da parte della Regione di una apposita conferenza a fini paesaggistici per l’adeguamento e/o conformazione degli strumenti urbanistici alle previsioni del PTPR, da svolgersi precedentemente all’approvazione del piano o della variante secondo le forme e modalità della procedura previste dalla specifica normativa.

Segue l’elenco delle deliberazioni di Giunta regionale di approvazione di strumenti urbanistici, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio , e dei decreti presidenziali di approvazione di Accordi di programma.

 

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