Accertamento ordinario (art. 167 del D.Lgs. 42/2004)
È possibile presentare istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 esclusivamente nei seguenti casi:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Con il “Protocollo d’Intesa siglato il 18/12/2007 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio” all’art. 3 sono stati specificati e dettagliati i termini indicati dall’art. 167 c. 4, lettera a), del Codice come segue:
- per “lavori” si intendono “gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati”;
- per “superfici utili” si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione”. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso”;
- per “volumi” si intende “qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”.
Non sono assoggettati ad accertamento di compatibilità paesaggistica:
- gli interventi elencati all’art. 149 del D. Lgs. 42/2004;
- gli interventi descritti nell’allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”.
La Circolare applicativa n. 42 del 21.07.2017 della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha chiarito che tali interventi “irrilevanti”, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del DPR 31/2017, non sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 e per essi non è applicabile il regime sanzionatorio previsto.
Domanda e corredo documentale
L’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata secondo il modello di cui all’Allegato 1 del Protocollo d’Intesa e deve essere corredata di tutta la documentazione elencata (Allegato 2) .
L’istanza e tutta la documentazione allegata devono essere presentate al Comune ovvero alla Regione nel caso in cui il Comune non risulti delegato secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 1 bis, della LR n. 8/2012. L’elenco dei comuni delegati è disponibile alla seguente pagina Deleghe paesaggistiche.
Devono inoltre essere presentate alla Regione le istanze per l’accertamento di compatibilità paesaggistica per opere di competenza delle Amministrazioni Comunali.
L’istanza deve essere presentata Obbligatoriamente in formato digitale a mezzo PEC. Nel caso in cui l’istanza sia di competenza della Regione, deve essere trasmessa all’indirizzo vigilanza.contrasto.abusivismo@pec.regione.lazio.it. Si consiglia di comprimere la documentazione allegata all’istanza in uno o più archivi compressi (es. formato zip o rar). In caso di file di dimensione eccessiva, la trasmissione dell’stanza potrà essere suddivisa in due o più pec.
Sanzione pecuniaria (Art. 6 del Protocollo d’Intesa)
La sanzione pecuniaria è equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito.
Il “danno arrecato” è determinato calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite. Tale somma è determinata secondo la "Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio", attualmente vigente, approvata con DGR n. 412 del 6 agosto 2012.
Il “profitto conseguito” è determinato in base all’incremento del valore dell’immobile calcolato secondo i criteri dell’I.C.I risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti. A tal fine il richiedente produce la documentazione attestante l’avvenuta variazione della rendita catastale, supportata da una simulazione DOCFA riferita allo stato autorizzato e allo stato di fatto.
In ogni caso la sanzione minima è stabilita in euro 2.000,00 (duemila/00) e la sanzione massima non può superare il decuplo del minimo, pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00).
Procedura (art. 4 del Protocollo d’Intesa)
Gli interventi ammessi devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’art. 140, comma 2, del Codice.
- Se l’accertamento di compatibilità paesaggistica è richiesto per fattispecie diverse da quelle elencate all’art. 167 co. 4 lettere a), b) e c), la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento che viene comunicato al richiedente e contestualmente (al Comune ed) alla competente Autorità Giudiziaria.
- Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 90 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata, con provvedimento che viene comunicato al richiedente stesso e contestualmente (al Comune ed) alla competente Autorità Giudiziaria.
- Le domande ammissibili e complete della documentazione richiesta, conformi paesaggisticamente, sono inoltrate alla Soprintendenza competente per territorio, unitamente ad una relazione istruttoria e ad una proposta di provvedimento.
La Soprintendenza esprime parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica entro il termine perentorio di 90 giorni, comunicandolo alla Regione o all’Ente delegato.
- Se il parere della Soprintendenza è favorevole, la Regione o l’Ente delegato comunica all’interessato l’accertata compatibilità paesaggistica dei lavori effettuati ed irroga la sanzione pecuniaria.
- Se il parere della Soprintendenza è negativo, la Regione o l’Ente delegato comunica al richiedente l’esito negativo del procedimento e contestualmente ne dà notizia (al Comune ed) all’Autorità Giudiziaria.
- Se la Soprintendenza non esprime alcun parere nel termine di 90 giorni, il parere si intende favorevolmente acquisito ai sensi dell’art. 17bis della L. 241/1990 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche).
A seguito dell’avvenuto pagamento della sanzione, la Regione o l’Ente delegato emette il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, che viene comunicato all’interessato, (al Comune) e alla Soprintendenza. La medesima comunicazione è inviata all’Autorità Giudiziaria competente, qualora la Regione o l’ente delegato abbia notizia di un procedimento penale in atto per i medesimi lavori.
Nel caso di accertamento negativo si applica la rimessione in pristino.
Normativa:
- D.Lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio
- DPR 31/2017 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
- Protocollo d’Intesa - Siglato il 18/12/2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio
- Circolare applicativa n. 42 del 21.07.2017
Modulistica e riferimenti:
- Allegato 1 – Modello istanza
- Allegato 2 – Elenco documentazione da presentare
- Autocertificazione copia conforme
- Modello Assolvimento Imposta di Bollo
- Flusso procedimentale istanze accertamento di compatibilità paesaggistica
Data di aggiornamento/verifica: 17/12/2024