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Autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto

secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004

L’autorizzazione paesaggistica “postuma”, come chiarito dall’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo con il parere n. 12633 del 20/04/2017 che si trasmette in allegato al presente documento, riguarda interventi edilizi realizzati, senza titolo, in area sottoposta a vincolo paesaggistico in epoca successiva alla loro realizzazione. In sostanza, si tratta dei casi in cui venga richiesto un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 per opere realizzate, in assenza di titoli autorizzativi, prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico.

Tale fattispecie non configura un illecito paesaggistico e deve essere inquadrata nell’ambito operativo dell’art. 167 D.Lgs. 42/2004, con alcuni correttivi:

  • non si applicano i limiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del d.lgs. 42/2004;(1)
  • sono esclusi gli aspetti sanzionatori;
  • deve applicarsi il solo comma 5 dell’articolo 167 integrato dal dettaglio procedurale contenuto nell’art. 146 del Codice.

Ne consegue che la procedura applicabile sarà quella prevista dall’art. 167, comma 5, come dettagliatamente descritta nel precedente paragrafo relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica.

Gli interventi devono essere conformi agli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, ivi inclusa la specifica disciplina eventualmente contenuta nelle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all’art. 140, comma 2, del Codice.

L’istanza di autorizzazione paesaggistica postuma ex art. 167 co. 5 d.lgs. 42/2004 deve essere presentata secondo il modello Allegato 3 e deve essere corredata di tutta la documentazione in esso elencata.

Delega dell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004
 
Con l’entrata in vigore della Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” (pubblicata su BURL n. 17 - Supplemento n. 2 del 27/02/2020) è stata modificata la L.R. 22 Giugno 2012, n. 8 allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di accertamento della compatibilità paesaggistica, estendendo gli interventi per i quali è delegato ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 co. 6 del d.lgs. 42/2004.

In particolare all’art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio) è stato introdotto:

  • Al comma 1 la lettera l bis) - l’autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004;

Pertanto, a partire dal 28 febbraio 2020, le istanze di autorizzazione paesaggistica postuma per vincolo sopravvenuto secondo la procedura di cui all’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004 devono essere presentate ai Comuni dotati di delega paesaggistica.

Restano di competenza della Regione Lazio i procedimenti non ancora conclusi relativi ad istanze presentate fino al 27 febbraio 2020 e quelli relative ad istanze ricadenti nel territorio dei Comuni NON dotati di delega paesaggistica.
In quest’ultimo caso, all’istanza dovrà essere allegata la dichiarazione del Comune sull’ammissibilità dell’intervento a quanto prescritto dall’art. 36 (ovvero art. 37) del DPR 380/2001 (Allegato 5).

Le istanze erroneamente ricevute dalla Regione Lazio saranno trasmesse ai Comuni per il seguito di competenza.

 

(1)
 a)    per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b)    per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
c)    per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.


 

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