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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Poteri sostitutivi

Il potere sostitutivo regionale viene esercitato attraverso la nomina di un Commissario ad acta nei confronti delle Amministrazioni Comunali rimaste inerti nel rilascio di:

  • autorizzazioni paesaggistiche (art. 3 L.R. 8/2012 e art. 146 D.Lgs. 42/2004);
  • permessi di costruire (art. 21 D.P.R. 380/2001);
  • permesso di costruire convenzionato (art. 1 ter L.R 36/87);
  • approvazione piani attuativi (art 22 della L136/199 e art 1 quinquies della L.R 36/87);
  • provvedimenti definitivi di repressione degli abusi in materia urbanistica - edilizia (art. 31 L.R. 15/2008).

La richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi deve essere indirizzata alla “Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Vigilanza Urbanistico Edilizia, Poteri Sostitutivi, Accertamenti di compatibilità” e presentata preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo vigilanza.contrasto.abusivismo@regione.lazio.legalmail.it.
La richiesta deve essere firmata e riportare i contatti del richiedente. Può essere sottoscritta con firma digitale o sottoscritta con firma autografa e acquisita digitalmente (es. tramite scanner).

Limitatamente alla richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi per il rilascio dei provvedimenti repressivi degli abusi edilizi, è necessario che il richiedente precisi la natura delle presunte violazioni per le quali chiede l’accertamento (es. mancanza del titolo abilitativo, violazione delle prescrizioni imposte con l’atto di assenso, lottizzazione abusiva, contrasto con la disciplina di tutela del paesaggio, ecc.) o gli atti repressivi dei quali si chiede la materiale esecuzione. Devono essere inoltre precisati la localizzazione del presunto abuso (indirizzo e/o particella catastale se nota) e un recapito per eventuali informazioni. 
Non saranno prese in considerazione richieste generiche e che non diano adeguatamente conto delle inerzie delle Amministrazioni Comunali.
Secondo quanto previsto dall’art. 31 della LR n. 15/2008, saranno valutate in via prioritaria le richieste relative a situazioni di rilevante gravità per come individuate dalla Delibera di Giunta Regionale n. 137 del 24/03/2021.

Gli oneri finanziari conseguenti alla nomina dei commissari ad acta sono a esclusivo carico dei Comuni. Poiché la nomina del Commissario ad acta può configurare una responsabilità per danno erariale, la Regione, accertati i presupposti dell’inerzia, provvede a segnalare alla Corte dei Conti l’avvenuta nomina.
Di seguito si trovano allegati i relativi moduli per la richiesta di attivazione dei poteri sostitutivi e la nota interpretativa della Procura Generale presso la Corte dei Conti prot. 9434/2007P del 2 agosto 2007 in materia di denunce di danno erariale.
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presentazione della richiesta, il richiedente deve dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

MODULISTICA E RIFERIMENTI

Data di aggiornamento/verifica: 08/03/2022

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