Accertamenti di compatibilità paesaggistica
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 42/2004, ha introdotto all’art. 146, comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.
Per “opere” eseguite in assenza/difformità da autorizzazione paesaggistica è stabilito l’obbligo della rimessione in pristino. Tuttavia, è previsto (art. 167, comma 4) che possa essere accertata la compatibilità paesaggistica di tali opere esclusivamente nei seguenti casi:
- per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
- per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
Con il “Protocollo d’Intesa siglato il 18/12/2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio” all’art. 3 sono stati specificati e dettagliati i termini indicati dall’art. 167 c. 4, lettera a), del Codice come segue:
- per “lavori” si intendono “gli interventi su fabbricati legittimamente esistenti, ovvero gli interventi strettamente connessi all’utilizzo di altri immobili ed aree che non comportino modificazioni delle caratteristiche peculiari del paesaggio, purché gli interventi stessi siano conformi ai piani paesaggistici vigenti e adottati”;
- per “superfici utili” si intende “qualsiasi superficie utile, qualunque sia la sua destinazione”. Sono ammesse le logge e i balconi nonché i portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati contenuti entro il 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso”;
- per “volumi” si intende “qualsiasi manufatto costituito da parti chiuse emergente dal terreno o dalla sagoma di un fabbricato preesistente indipendentemente dalla destinazione d’uso del manufatto, ad esclusione dei volumi tecnici”.
INTERVENTI NON ASSOGGETTATI AD ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” sono stati individuati gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica, elencati nell’Allegato A.
La Circolare applicativa n. 42 del 21.07.2017 della Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha chiarito che tali interventi “irrilevanti”, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del DPR 31/2017, non sono soggetti ad accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del d.lgs. 42/2004 e per essi non è applicabile il regime sanzionatorio previsto.
Normativa
- D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- DPR 31/2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
- Protocollo d’Intesa siglato il 18/12/2007 tra Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio
- Circolare applicativa n. 42 del 21.07.2017
Informazioni e contatti
Si invita a richiedere informazioni sullo stato delle pratiche esclusivamente a mezzo email (non PEC) all’indirizzo segreteriavue@regione.lazio.it
Nell’email dovranno essere indicati:
- riferimenti dell’istanza: data di presentazione e, se noti, numero di protocollo o numero identificativo della pratica;
- richiedente
- contatti telefonici
Data di aggiornamento/verifica: 11/07/2024