Accertamenti di compatibilità paesaggistica
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs 42/2004, ha introdotto all’art. 146, comma 4, il divieto di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi di trasformazione degli immobili o delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico.
Per le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica può essere accertata la compatibilità paesaggistica:
- nei casi previsti dall’art. 167, comma 4, del d.lgs. 42/2004 (accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario)
- nei casi previsti dall’art. 36-bis del DPR n. 380/2001 nell’ambito dell’accertamento di conformità per parziali difformità o variazioni essenziali (accertamento di compatibilità paesaggistica endoprocedimentale).
Normativa
- DPR n. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Informazioni e contatti
Si invita a richiedere informazioni sullo stato delle pratiche esclusivamente a mezzo email (non PEC) all’indirizzo segreteriavue@regione.lazio.it
Nell’email dovranno essere indicati:
- riferimenti dell’istanza: data di presentazione e, se noti, numero di protocollo o numero identificativo della pratica;
- richiedente
- contatti telefonici
Data di aggiornamento/verifica: 17/12/2024