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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004

Qualora un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene voglia intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico, è necessario che richieda l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 co. 2 del d.lgs. 42/2004.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione (art. 146 co. 4 d.lgs. 42/2004). Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

Ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 42/2004, l’autorizzazione non è richiesta nei seguenti casi:

  • interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e restauro conservativo, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
  • interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
  • taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

Sono inoltre esclusi dall’autorizzazione paesaggistica gli interventi ed opere elencati nell’Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata” (art. 2 DPR 31/2017).

Interventi assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica

Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, elencati nell’Allegato B (art. 3 DPR 31/2017).

Sono altresì assoggettate a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica le istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche, anche rilasciate ai sensi dell’articolo 146 del Codice, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, a condizione che il progetto risulti conforme a quanto in precedenza autorizzato e alle specifiche prescrizioni di tutela eventualmente sopravvenute (art. 7 DPR 31/2017).

Iter procedurale :

Il richiedente presenta al SUE comunale apposita istanza secondo il modello Mod.02SEM di cui all’Allegato C del DPR 31/2017, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica semplificata, di cui all’Allegato C del DPR 31/2017, redatta da un tecnico abilitato.

Nel solo caso in cui il Comune territorialmente competente non sia dotato di delega paesaggistica e l’autorizzazione paesaggistica sia l’unico atto di assenso da acquisire, il SUE trasmette alla Regione l’istanza e la documentazione a corredo (Mod.01A - _TRASMISSIONE), esclusivamente in formato digitale all’indirizzo pec: aut.paesaggistica@pec.regione.lazio.it
 
La Regione, dopo aver verificato preliminarmente se l’intervento rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 149 del Codice e all’Allegato A del DPR 31/2017, esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica semplificata relative all’intervento, verificandone la completezza.

Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 10 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata.

Una volta verificata la completezza della domanda, la Regione procede all’esame della richiesta.
 
Se la valutazione è negativa ne dà immediata comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990, comunicando contestualmente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento.
 
L’interessato, entro 15 giorni può presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Ove persistano i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, la Regione entro 20 giorni rigetta motivatamente l’istanza, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità paesaggistica del progetto adeguato e ne dà comunicazione al richiedente.

Se la valutazione è positiva, l’amministrazione procede entro 30 giorni all’invio alla Soprintendenza di una motivata proposta di accoglimento, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso.

Se anche la valutazione del Soprintendente è positiva, questi, entro il termine tassativo di 20 giorni dal ricevimento della proposta, esprime il proprio parere vincolante, per via telematica, alla Regione che adotta il provvedimento conclusivo nei 10 giorni successivi.

Se la valutazione del Soprintendente è negativa, il Soprintendente ne dà immediata comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990, comunicando contestualmente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento, a meno che l’intervento risulti incompatibile con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento ovvero contrastante con le prescrizioni d’uso eventualmente presenti, dandone idonea ed adeguata motivazione.

L’interessato, entro 15 giorni può presentare le proprie osservazioni e il progetto adeguato. Decorso il termine assegnato, la Soprintendenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro il termine di 20 giorni adotta il provvedimento motivato di diniego fornendo specifica motivazione, con particolare riguardo alla non accoglibilità delle osservazioni o alla persistente incompatibilità del progetto adeguato con la tutela dei beni vincolati e ne dà contestualmente comunicazione alla Regione.

In caso di mancata espressione del parere vincolante del Soprintendente nei tempi previsti, si forma il silenzio assenso ai sensi dell’articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Regione provvede al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.


Allegati :

Il richiedente presenta al SUE comunale apposita istanza, corredata dalla necessaria documentazione progettuale e dalla relazione paesaggistica, redatta da un tecnico abilitato secondo quanto previsto dal DPCM 12 dicembre 2005, utilizzando il modello Mod.02ORD.

Nel caso in cui l’autorizzazione paesaggistica sia l’unico atto di assenso da acquisire in procedura ordinaria, e sussista la competenza regionale in quanto il comune è sprovvisto di delega oppure, se ne è dotato, non ricorre nessuna delle ipotesi di cui alla l.r. 8/2012, l’istanza e la relativa documentazione sono trasmesse esclusivamente via pec dal SUE alla Regione all’indirizzo: aut.paesaggistica@pec.regione.lazio.it (Mod.01A - _TRASMISSIONE).

La Regione, dopo aver verificato preliminarmente se l’intervento rientri nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’articolo 149 del Codice e all’Allegato A del DPR 31/2017, esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all’intervento, verificandone la completezza.

Se la documentazione risulta incompleta, vengono richieste integrazioni entro il termine di 30 giorni. Qualora il richiedente non provveda a completare la documentazione nei termini, la domanda è dichiarata improcedibile ed archiviata.

Una volta verificata la completezza della domanda, la Regione provvede entro 40 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente.

Il Soprintendente, ricevuta la documentazione, esprime sulla richiesta il proprio parere vincolante, comunicandolo all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti.

In caso di parere positivo della Soprintendenza, entro 20 giorni la Regione provvede in conformità con il provvedimento conclusivo
 
In caso di parere negativo, il Soprintendente comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990. La Regione provvede in conformità entro 20 giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente.

Decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, intendendo il silenzio quale tacita condivisione da parte della Soprintendenza della proposta di provvedimento regionale. 

Nel caso di proposta negativa di provvedimento regionale, la Regione comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990.
 

Allegati:

Con la Determinazione Dirigenziale n. G16163 del 23 dicembre 2020, è stata approvata la nuova modulistica per la richiesta delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004, sia in procedura ordinaria che semplificata.
 
Le istanze di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione saranno accettate solamente se trasmesse per il tramite dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune territorialmente competente, tranne nei casi in cui siano riferite ad interventi ricadenti in più Comuni; nel qual caso l’istanza deve essere presentata direttamente alla Regione.

Nei casi in cui la norma di riferimento preveda esplicitamente il ricorso alla conferenza di servizi per l’acquisizione di più atti di assenso, e l’autorizzazione paesaggistica debba essere rilasciata nell’ambito della stessa, secondo quanto disciplinato dagli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, le istanze di autorizzazione paesaggistica presentate in procedura ordinaria saranno dichiarate improcedibili e rinviate all’autorità procedente per l’attivazione della procedura tecnico – amministrativa prevista dalla norma di riferimento.

L'utilizzo della modulistica allegata diventerà obbligatorio a partire dal 01 gennaio 2021.
 
Dopo questa data non saranno accettate domande presentate con modelli difformi da quelli approvati con determinazione dirigenziale n. G16163 del 23 dicembre 2020 e di seguito allegati.


Allegati

Nell’ambito delle procedure autorizzatorie di competenza regionale, ai sensi dell’art. 5 del DPR 380/2001 e art. 9 del DPR 31/2017, l’istanza di autorizzazione paesaggistica e la relativa documentazione sono SEMPRE presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) del Comune territorialmente competente, tranne nei casi in cui:

  • l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160; in questo caso deve essere presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente ed acquisita nell’ambito del procedimento unico ivi previsto, con il ricorso alla conferenza di servizi;
  • l’istanza di autorizzazione paesaggistica sia riferita ad interventi ricadenti in più Comuni - in questo caso deve essere presentata direttamente alla Regione (Mod.01B - _TRASMISSIONE).

Lo sportello unico per l’edilizia (SUE), ricevuta l’istanza, verifica se l’intervento o le opere richiedano uno o più atti di assenso comunque denominati, ulteriori all’autorizzazione paesaggistica e al titolo abilitativo edilizio; in tal caso indice la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 5 co. 3 DPR 380/2001, art. 11 co. 2 DPR 31/2017).

Solo nel caso in cui l’autorizzazione paesaggistica sia l’unico atto di assenso da acquisire in procedura ordinaria, l’istanza e la relativa documentazione sono trasmesse dal SUE alla Regione (Mod.01A - _TRASMISSIONE), ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all’indirizzo: aut.paesaggistica@pec.regione.lazio.it


Ordine cronologico per l’esame delle domande
Nel rispetto dell’art. 77, punto 3, del Regolamento Regionale n. 1/2002, i procedimenti ad istanza di parte seguono l’ordine cronologico di trasmissione delle domande.

Nei casi in cui la norma di riferimento preveda esplicitamente il ricorso alla conferenza di servizi per l’acquisizione di più atti di assenso (es. art. 27 co. 1 d.lgs 50/2016 per opere pubbliche, artt. 10 e 19 DPR 327/2001 per opere pubbliche in variante, artt. 7 e 8 DPR 160/2010 per attività produttive, art. 34 del d.lgs. 267/2000 per accordo di programma per singola opera in variante allo strumento urbanistico, art. 27bis d.lgs 152/2006 per interventi sottoposti a Valutazione Di Impatto Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ecc.), l’autorizzazione paesaggistica viene rilasciata in conferenza secondo quanto disciplinato dagli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990.

Per tali tipologie di intervento, le istanze di autorizzazione paesaggistica presentate in procedura ordinaria SARANNO DICHIARATE IMPROCEDIBILI e rinviate all’autorità procedente per l’attivazione della procedura tecnico – amministrativa prevista dalla norma di riferimento.

Con la Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8 (modificata dalla Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1) sono stati definiti gli interventi per i quali i Comuni rilasciano l’autorizzazione paesaggistica, avendo la Regione delegato loro l’esercizio delle relative funzioni amministrative, ai sensi dell’art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004.

Nello specifico, è delegato ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche relative a:

  • a) interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al DPR 31/2017;
  • b) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia* di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del DPR 380/2001;
  • c) interventi da eseguirsi in zone di completamento, definite zone B dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1968, n. 97 o ad esse equiparate;
  • d) varianti al progetto approvato che non abbiano natura di variazioni essenziali come definite dall’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia);
  • e) interventi, comprese le opere di urbanizzazione primaria, da realizzare in esecuzione di strumenti urbanistici attuativi comunque denominati, per i quali sia stato rilasciato preventivo parere paesaggistico favorevole*
  • f) installazione sugli edifici esistenti, con esclusione delle zone A, come definite dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, o ad esse equiparate, di pannelli solari, termici e fotovoltaici, anche se di superficie superiore a 25 mq;
  • f bis) installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici che superino i limiti di cui all’allegato B, punto B.38 al d.p.r. 31/2017*;
  • g) opere che costituiscono pertinenze ed impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti;
  • h) posa in opera di nuove condotte di fognatura, condotte idriche, reti urbane di distribuzione del gas interrate, di linee elettriche a tensione non superiore a 20 KV ovvero, se interrate, di qualunque tensione, nonché di cabine elettriche e per telecomunicazioni;
  • i) interventi di cui alla legge regionale 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti) e successive modifiche;
  • l) interventi di cui agli articoli 3, 3bis, 3ter, 3 quater, 4 e 5 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) e successive modifiche, limitatamente a quelli realizzabili previa denuncia di inizio attività;
  • l ter) gli interventi di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio)*;

Le lettere contrassegnate dall’asterisco sono state modificate o introdotte dalla LR 1/2020, entrata in vigore il 28 febbraio 2020. Restano di competenza della Regione Lazio i procedimenti non ancora conclusi relativi ad istanze presentate fino al 27 febbraio 2020 e quelli relative ad istanze ricadenti nel territorio dei Comuni NON dotati di delega paesaggistica.

L’elenco dei Comuni cui sono state conferite le deleghe paesaggistiche, soggetto ad aggiornamenti periodici, è disponibile alla pagina dedicata del sito istituzionale “DELEGHE PAESAGGISTICHE - L.R. 22 GIUGNO 2012 N. 8

Informazioni e contatti

Email: segreteriaautpaes@regione.lazio.it

PEC: aut.paesaggistica@pec.regione.lazio.it

Si invita a richiedere informazioni sullo stato delle pratiche a mezzo email all’indirizzo segreteriaautpaes@regione.lazio.it.

Nell’email dovranno essere indicati:

 

  • riferimenti dell’istanza: data di presentazione e, se noti, numero di protocollo o numero identificativo della pratica;
  • richiedente
  • contatti telefonici

Data di aggiornamento/verifica: 07/05/2024

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