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Aree naturali protette

La Regione Lazio ha istituito un Sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio (vedi le LR n. 46/1977 e   LR n.29/1997), in continuo divenire a seguito di nuove designazioni di aree. Il sistema è costituito da un insieme articolato di riserve, parchi e monumenti naturali, a cui si aggiungono le aree protette statali, parchi nazionali, riserve statali e aree marine protette. L’insieme delle aree protette tutela il vasto patrimonio di biodiversità e geodiversità regionale e il ricco patrimonio storico e culturale, e favorisce inoltre lo sviluppo sostenibile delle attività agricole, forestali, il mantenimento delle attività artigianali tradizionali richiamando un vivace turismo responsabile.
 
Nel Lazio sono presenti, 110 aree naturali protette: 

  • 3 Parchi Nazionali istituiti ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette. 
  • 2 Aree Naturali Marine Protette istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette. 
  • 4 Riserve Naturali Statali istituite ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette. 
  • 16 Parchi Naturali Regionali istituiti ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 29 del 6 ottobre 1997 
  • 31 Riserve Naturali Regionali istituiti ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale 29 del 6 ottobre 1997 
  • 54 Monumenti Naturali istituiti ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale 29 del 6 ottobre 1997.

La superficie protetta nel Lazio è pari a circa il 13,5% del territorio terrestre regionale.
Oltre alle aree naturali protette sono presenti anche 3.163 ettari di zone di protezione esterna e di aree contigue che svolgono una funzione di cuscinetto tra le aree protette e quelle non protette.

Le aree protette, con la loro complessità e varietà, hanno diverse funzioni, tra le quali quelle di tutelare la biodiversità e promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori, gestendo e conservando specie, habitat ed ecosistemi, recuperando e valorizzando gli ambienti naturali nel loro complesso, incluse le ricchezze storiche, culturali e antropologiche. Al loro interno si organizzano iniziative e programmi per la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle popolazioni locali, dei diversi utenti e dei visitatori (corsi di educazione ambientale, iniziative di turismo naturalistico e didattico). 

Si attua così un nuovo modo di intendere le aree protette, viste non come isole separate dal resto del territorio, ma come realtà integrate, capaci di reinterpretare i servizi verso tutti i cittadini, orientandoli verso nuove funzioni di aggregazione e attività culturale, alla continua ricerca di una migliore qualità della vita, sia per le generazioni attuali che per quelle future.

 La gestione delle aree naturali protette regionali è affidata a 13 enti regionali, province e città metropolitana, consorzi tra comuni, singoli comuni e fondazioni.

È possibile avere informazioni dettagliate sulle aree protette regionali consultando il sito ParchiLazio. Il visualizzatore cartografico è disponibile nel Geoportale della Regione Lazio dove è anche possibile visualizzare i siti della rete europea Natura 2000 e le zone umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar. 
È possibile fare il download del formato vettoriale del dataset completo delle aree naturali protette


 

Istituzione di aree naturali protette e di monumenti naturali


La Regione  Lazio con Deliberazione di Giunta Regionale n. 11746 del 29 dicembre 1993 adottò lo Schema del Piano Regionale delle aree naturali protette, un documento di natura programmatoria e di indirizzo per l’istituzione di nuove aree naturali protette, la cui utilità fu confermata con l’emanazione della Legge Regionale n. n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” che all’art. 7 stabilisce che “la Regione individua le aree naturali protette in tutte quelle parti del proprio territorio dove siano presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che abbiano rilevante valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale”.

La legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, stabilisce le procedure per l’istituzione delle aree naturali protette (parchi e riserve, come classificati all’art. 5 della legge) e per l’istituzione dei monumenti naturali (definiti all’art. 6). 
I parchi e le riserve naturali vengono istituiti con legge regionale, secondo la procedura prevista all’art. 9 della norma sulle aree protette: gli Enti territorialmente interessati dall’istituzione garantiscono la partecipazione, che costituisce un principio fondamentale per la disciplina dell’area protetta, attraverso la redazione di un documento di indirizzo relativo all’analisi territoriale dell’area da tutelare, alla perimetrazione provvisoria, all’individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell’istituzione dell’area protetta sul territorio, in conformità con quanto stabilito dall’art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 

La legge istitutiva definisce: il perimetro provvisorio dell’area protetta e il regime di salvaguardia (di cui all’art. 8 della legge) che in essa si applica fino all’entrata in vigore del Piano e del Regolamento; il soggetto cui è affidata la gestione; la distribuzione delle quote di partecipazione degli enti locali territorialmente interessati alla Comunità dell’area naturale protetta.
I monumenti naturali, disciplinati dall’art. 6 della legge regionale, sono habitat o ambienti omogenei, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche, geositi e affioramenti fossiliferi, successioni ecologiche e/o ricolonizzazioni di specie e interazioni tra uomo ed elementi naturali, che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico.
I monumenti naturali vengono istituiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio, su proposta dell’Assessore competente, secondo la procedura descritta all’art. 6 della legge. Il Decreto, tra l’altro, definisce il perimetro dell’area sottoposta a tutela con le norme e i divieti specifici vigenti in essa e individua l’Ente al quale affidare la gestione del monumento naturale. Nei monumenti naturali si applicano le norme di salvaguardia previste dell’art. 8 della legge regionale 29/1997 per le zone A, di cui all’art. 7, comma 4, lettera a), numero 1);
Per i monumenti naturali la legge regionale prevede che l’Ente di gestione predisponga, ai sensi dell’art. 27, un Regolamento con contenuti analoghi a quello di parchi e riserve, da approvare con la medesima procedura.
 

Approvazione dei Piani delle aree naturali protette

La procedura di approvazione dei Piani delle aree naturali protette della Regione Lazio è fissata all’art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29: il Piano viene predisposto, adottato e pubblicato dall’Ente di gestione dell’area naturale protetta e durante l'iter della sua formazione esso è sottoposto alla procedura di  Valutazione Ambientale Strategica come prescritto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di individuare eventuali impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale delle azioni in esso previste con la consultazione di vari soggetti competenti in materia ambientale.

Il Piano è pubblicato presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione, eventualmente anche sui canali di stampa ufficiali informatici (siti internet, pagine web). Durante i quaranta giorni successivi alla pubblicazione chiunque può prenderne visione e trasmettere all’Ente di Gestione dell’area naturale protetta le eventuali osservazioni in merito.

Decorso il termine di pubblicazione, l’Ente esamina le osservazioni pervenute ed esprime il proprio parere su di esse, lo approva con atto deliberativo e trasmette alla Regione tutta la documentazione riguardante il processo di pianificazione. Gli uffici della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette conducono a questo punto l’esame istruttorio del Piano, verificando la conformità degli atti e degli elaborati trasmessi rispetto alle leggi ed ai piani sovraordinati.

Terminata l’istruttoria, la Giunta Regionale adotta il Piano e lo sottopone all’approvazione del Consiglio Regionale, apportando eventuali modifiche e integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute. La proposta di Piano proveniente dalla Giunta viene assegnata alla Commissione consiliare competente per materia, che ha tre mesi per licenziarla, ovvero iscriverla all’ordine del Giorno dei lavori dell’Aula. Il Consiglio, dal momento dell’iscrizione all’ordine del giorno dell’Aula, ha centoventi giorni per approvare il Piano, decorsi i quali il Piano è approvato. 

Lo strumento di pianificazione approvato definitivamente dal Consiglio Regionale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati. Il Piano ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità per gli interventi in esso previsti.
 

Approvazione dei Regolamenti delle aree naturali protette e dei monumenti naturali

Il regolamento dell'area naturale protetta viene predisposto e adottato dall’Ente di gestione dell’area naturale protetta allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità per cui è istituita l'area stessa, disciplinando l'esercizio delle attività consentite (gli interventi sulle acque, la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico, la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti, lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali, il soggiorno e la circolazione del pubblico, lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, ecc.)

La procedura di approvazione dei Regolamenti delle aree naturali protette e dei monumenti naturali della Regione Lazio è fissata all’art. 27 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, e successive modifiche e integrazioni. Il Regolamento adottato viene trasmesso ai Comuni territorialmente interessati, che possono presentare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla ricezione. L’Ente di Gestione esprime il proprio parere sulle osservazioni, lo approva con atto deliberativo del Consiglio Direttivo e trasmette tutta la documentazione alla Regione. Gli uffici regionali conducono quindi l’esame istruttorio del Regolamento, verificandone la conformità alle leggi.

Terminata l’istruttoria, la Giunta Regionale adotta il Regolamento e lo sottopone all’approvazione del Consiglio Regionale, apportando eventuali modifiche e integrazioni.

Il Regolamento approvato definitivamente dal Consiglio Regionale viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ed entra in vigore dopo tre mesi dalla data di pubblicazione. Entro lo stesso termine i Comuni interessati devono adeguare i propri regolamenti alle previsioni del Regolamento definitivamente approvato. Scaduto tale termine, sui regolamenti comunali prevale comunque il Regolamento dell’area protetta e i Comuni sono tenuti ad applicarlo.

 

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