Accreditamento
L’accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali che prestano servizi socioassistenziali è disciplinato all’articolo 32 della legge regionale 10 agosto 2016 n.11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali nella Regione Lazio” e dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 124 del 24 marzo 2015 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio” e n. 130 del 27 febbraio 2018 “Modifiche alla DGR 24 marzo 2015, n. 124. "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio."
L’accreditamento di dette strutture presuppone necessariamente, che esse siano preliminarmente autorizzate all’apertura ed al funzionamento ai sensi della L.R. 41/2003 e DGR 1305/2004 e s.m.i., che disciplinano i requisiti strutturali ed organizzativi necessari all’ottenimento dell’autorizzazione.
Qualora la struttura residenziale e semiresidenziale privata autorizzata che eroga prestazioni a carattere socioassistenziale si volesse inserire nel sistema pubblico di offerta, e dunque instaurare rapporti convenzionali con il Comune ed accogliere persone inviate dal Comune stesso, da altri Comuni o da Istituzioni pubbliche, questa deve necessariamente possedere anche i requisiti previsti dalle citate deliberazioni ed essere iscritta nel Registro delle Strutture Accreditate gestito dai Comuni associati afferenti al Distretto Socio-sanitario ai sensi della L.R. 11/2016 articolo 35.
I requisiti e le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi sociali di assistenza alla persona sono disciplinati dalla Deliberazione 3 maggio 2016, n. 223 "Servizi e interventi di assistenza alla persona nella Regione Lazio"e dalla Deliberazione 28 febbraio 2017, n. 88 “Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione L.R. 11/2016. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 03 maggio 2016, n. 223”.L’obiettivo perseguito è quello di assicurare alle persone, prese in carico, la più adeguata risposta ai loro bisogni assistenziali consentendo la permanenza il più a lungo possibile nel proprio ambito familiare e sociale, prevenendo il ricorso a forme di istituzionalizzazione e favorendo altresì processi di deistituzionalizzazione.
Il possesso dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi costituirà per i soggetti gestori la condizione essenziale per l’instaurazione di rapporti contrattuali con i soggetti pubblici competenti e l’iscrizione nel “Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona”.
Sono disciplinati anche gli interventi sociali di assistenza che prevedono la scelta e l’assunzione diretta dell’assistente alla persona in favore di persone in condizioni di disabilità gravi e gravissime e/o di non autosufficienza e a persone con disabilità per la vita indipendente attraverso interventi di natura economica secondo quanto previsto dall’articolo 25 della L.R. 11/2016.
Tali forme di assistenza, proprio perché scelte e gestite direttamente dalle persone destinatarie e/o dai loro familiari, riescono ad offrire risposte puntuali e mirate ai bisogni assistenziali espressi e svolgono un ruolo complementare rispetto al servizio di assistenza domiciliare.
Al fine è prevista l’istituzione da parte dei soggetti pubblici competenti di appositi registri denominati “Registro degli assistenti alla persona”ai quali possono iscriversi le persone fisiche che intendono operare nel campo dell’assistenza a persone in condizioni di disabilità e/o di non autosufficienza.
Normativa
Informazioni e contatti
Area programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato sociale
tel: 06 5168 8043
e-mail: fviel@regione.lazio.it llazzari@regione.lazio.it
pec: direzioneinclusionesociale@pec.regione.lazio.it