NUR 06 99 500

Numero Unico Regionale (NUR) 06 99 500

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Verifica di indisponibilità di lavoratori e lavoratrici presenti sul territorio nazionale

Procedura di verifica presso i Centri per l'impiego, ai sensi dell’art. 22 del Testo Unico Immigrazione (D.lgs. n. 286/1998 e ss.mm.)

Come previsto dal Dlgs 286/1998 “Testo unico sull'immigrazione” all’art. 22, co 2, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, prima di presentare domanda allo sportello unico per l'immigrazione, deve verificare presso i Servizi per l’Impiego regionali l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale con la pubblicazione della posizione ricercata.

La verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale è necessaria sia per le procedure di assunzione tramite Decreti Flussi (da ultimo DPCM 2 ottobre 2025), sia per ottenere il rilascio della Carta Blu UE (Dlgs 18 ottobre 2023, n. 152).

La verifica di indisponibilità di lavoratori e lavoratrici presenti sul territorio nazionale non è necessaria:

  • per i datori di lavoro che assumono lavoratori e lavoratrici stagionali e lavoratori e lavoratrici formati all'estero
  • per i datori di lavoro che aderiscono o conferiscono mandato ad organizzazioni datoriali che abbiano sottoscritto apposito Protocollo d’Intesa con il MLPS (Circolare interministeriale n. 4518 del 10/08/2023)


Come fare

Il datore di lavoro trasmette la richieste di verifica di indisponibilità di lavoratori esclusivamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata regionale (pec) indisponibilita.art22@pec.regione.lazio.it  inviando il modello Allegato 3 (Modulo richiesta personale) reperibile sul portale web del Ministero dell’Interno e indicando nell’oggetto “Decreto Flussi – Verifica indisponibilità Centro per l’Impiego di …..”. Al fine di procedere con la verifica di indisponibilità e la pubblicazione della richiesta di personale tramite i canali regionali è necessario che la richiesta sia inviata esclusivamente da una casella di posta elettronica certificata (pec) e che il suddetto modello sia compilato correttamente e obbligatoriamente sottoscritto dal datore di lavoro richiedente inviando copia del documento di identità.

Come previsto dall’art. 22 - comma 2 bis - del Testo Unico Immigrazione, così come modificato dal D.L. 145/2024, la verifica di indisponibilità si intende esperita con esito negativo se i Servizi per l’Impiego regionali non comunicano la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale entro 8 giorni dalla richiesta del datore di lavoro. Si specifica che dal computo degli 8 giorni va escluso quello di ricezione e che, se l’ottavo giorno coincide con una domenica o con un giorno festivo, l’invio di eventuali candidature avverrà entro il giorno successivo.

In caso di invio da parte dei Servizi per l’Impiego regionali di candidati idonei alla selezione, il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente, tramite il modello P4/P5 inviato dai Servizi per l’Impiego regionali, l’esito della selezione e, in caso di esito negativo, precisare per ogni candidato inviato se:

  • non si è presentato al colloquio di selezione e non ha fornito un motivo giustificato per l’assenza;
  • non è risultato idoneo per il lavoro offerto;
  • ha rifiutato la proposta di lavoro.

Il datore di lavoro potrà procedere alla richiesta di nulla osta relativa ai decreti flussi nei casi di seguito riportati:

  • assenza di riscontro da parte dei Servizi per l’Impiego regionali circa l'individuazione di uno o più candidati rispondenti alle caratteristiche richieste, entro 8 giorni dalla richiesta di personale.
  • accertamento di non idoneità, ad esito dell'attività di selezione svolta dal datore di lavoro per i candidati inviati dai Servizi per l’Impiego regionali;
  • mancata, non giustificata, presentazione al colloquio di selezione a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro dei candidati inviati dai Servizi per l’Impiego regionali, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta di personale.


Normativa di riferimento

  • D.lgs. n. 286/1998 e ss.mm. - Testo Unico Immigrazione
  • DPCM 2 ottobre 2025 - Programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2026-2028
  • D.lgs. n.152/2023 - Attuazione della Direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati
  • Circolare del 16/10/2025 - Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per il triennio 2026-2028
     

Data di aggiornamento/verifica: 12/12/2025

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