Delega ai comuni dell’esercizio delle funzioni amministrative
Con l’entrata in vigore della Legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione” (pubblicata su BURL n. 17 - Supplemento n. 2 del 27/02/2020) è stata modificata la L.R. 22 Giugno 2012, n. 8 allo scopo di coordinare, razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi di accertamento della compatibilità paesaggistica, estendendo gli interventi per i quali è delegato ai Comuni, dotati di strumento urbanistico generale vigente, l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 co. 6 del d.lgs. 42/2004.
In particolare, all’art. 1 (Funzioni e compiti amministrativi in materia di paesaggio) è stato introdotto il comma 1 bis che prevede che “È, altresì, delegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’articolo 167 del d.lgs. 42/2004. Gli importi derivanti dalla sanzione pecuniaria a carico del trasgressore, prevista dall’articolo 167, comma 5, del d.lgs. 42/2004, sono introitati dai comuni e destinati nella misura non inferiore al 25 per cento a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico.”
Pertanto, a partire dal 28 febbraio 2020, le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 devono essere presentate ai Comuni dotati di delega paesaggistica.
Restano di competenza della Regione Lazio i procedimenti non ancora conclusi relativi ad istanze presentate fino al 27 febbraio 2020 e quelli relative ad istanze ricadenti nel territorio dei Comuni NON dotati di delega paesaggistica.
Le istanze erroneamente ricevute dalla Regione Lazio saranno trasmesse ai Comuni per il seguito di competenza.
Data di aggiornamento/verifica: 10/11/2021