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Altre forme di ospitalità

Alloggi per uso turistico - Regolamento Regione Lazio n. 14/2017 - art. 12 bis
 

Gli alloggi per uso turistico sono disciplinati dal Regolamento Regionale Lazio n.14 del 16/6/2017 in vigore dal 21/6/17 - art. 12 bis (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico). 

Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici, ulteriori rispetto a quanto già in uso. 

Tale ospitalità può essere offerta, anche per un solo giorno di pernottamento, in un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo Comune, da parte di proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo ne dispongono regolarmente, con il divieto di somministrazione di alimenti e bevande. 

Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici. 

Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi, con il divieto di utilizzare quali forme di pubblicità le denominazioni delle tipologie ricettive extralberghiere (es. B&B, Case e appartamenti per vacanze, affittacamere o guest house, Albergo ecc.), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza. 

Il titolare dell’alloggio turistico ha l’obbligo di inoltrare allo Sportello Unico Attività Produttive SUAP o SUAR (nel caso di Roma) del Comune di appartenenza - cioè al Comune dove è ubicato l’alloggio ad uso turistico - l’apposita modulistica predisposta dallo stesso Comune.

I titolari trasmettono la copia della comunicazione di avvio attività dell’alloggio turistico, completa di protocollo e data di accettazione rilasciata dal Comune, a mezzo PEC alla Regione Lazio – al seguente indirizzo: organizzazioneufficiperiferici@pec.regione.lazio.it allegando il modello sull’Informativa della Privacy.

(Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell’inserimento nella Banca Dati- Open Data della Regione Lazio ai sensi D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii e dell’art.13 del Regolamento 79/2016/UE “General Data Protection Regulation” GDPR) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare.

Open Data

Sul sito istituzionale regionale è consultabile il portale Open Data dove sono elencati i dati numerici delle attività ricettive relative agli alloggi ad uso turistico regolarmente abilitate nel territorio della Regione Lazio.
Per info – Numero alloggi privati locati a fini turistici - Dataset - CKAN 

Per il Comune di Roma, la modulistica per la Comunicazione di alloggio ad uso turistico e le relative modalità di trasmissione (esclusivamente per via telematica) sono disponibili nel sito di Roma Capitale alla seguente pagina delle FAQ.

Per informazioni sulla compilazione del modello telematico per l’avvio dell’attività di alloggio ad uso turistico rivolgersi all’URP del SUAR di Roma Capitale al seguente indirizzo: urp.dipgestem@comune.roma.it 

Sanzioni amministrative pecunarie per i titolari che gestiscono gli alloggi per uso turistico, ai sensi dell’Art.31 della Legge Regionale n.13/2007 modificata con legge regionale 24 maggio 2022 n.8:

Art.31 – comma 5 bis – La mancata indicazione, da parte delle strutture ricettive extralberghiere e degli alloggi ad uso turistico nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, dell’apposito codice identificativo, come definito nei regolamenti di cui all’articolo 56, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro.
Per infoCodice identificativo regionale

Art.31 - comma 11 – La mancata comunicazione del movimento degli ospiti, ai sensi dell’art.28, da parte delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.
Per info – link: Radar - Raccolta Dati Regionale 

Art.31 - comma 11 bis – La mancata comunicazione ai Comuni, ai sensi dell’articolo 28, comma 1 ter, comporta la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro.


Abilitazione invio schedina alloggiati alla Questura della Provincia di appartenenza

Per info:  Servizio Alloggiati - Polizia di Stato


Per informazioni sull’avvio dell’alloggio ad uso turistico rivolgersi ai seguenti contatti:

Normativa:

Allegati

Data di aggiornamento/verifica: 03/07/2024

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