Altre forme di ospitalità
Alloggi per uso turistico - Regolamento Regione Lazio n. 14/2017 - art. 12 bis
Gli alloggi per uso turistico di cui al Regolamento Regionale Lazio n.14 del 16/6/2017 - art. 12 bis (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico), sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, delle quali è possibile offrire forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici, ulteriori rispetto a quanto già in uso.
Tale ospitalità può essere offerta, anche per un solo giorno di pernottamento, in un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo Comune, (*) da parte di proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo ne dispongono regolarmente, con il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
Gli alloggi per uso turistico possono avvalersi di strumenti di promo-commercializzazione tramite piattaforme elettroniche anche gestite da terzi utilizzando nomi di fantasia (che non siano già in uso da altre strutture ricettive ubicate nello stesso Comune) con il divieto di utilizzare quali forme di pubblicità le denominazioni delle tipologie ricettive extralberghiere (es. B&B, Case e appartamenti per vacanze, affittacamere o guest house, Albergo ecc.), fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza.
(*) Con la promulgazione della Legge Nazionale n. 178/20 art.1 comma 595, viene disciplinato l’obbligo di esercizio dell’attività in forma non imprenditoriale delle locazioni brevi , per il soggetto che si trova a locare fino a 4 appartamenti e di forma imprenditoriale per il soggetto che si trova a locare a partire dal quinto appartamento;
Pubblicazione Gazzetta ufficiale n. 322 Suppl. Ordinario n. 46 del 30.12.2020
Info link: articolo 1 commi 595, 596 e 597 della Legge nazionale n. 178 del 30/12/2020 e ribadito nelle FAQ al punto 6.2 redatte dal Ministero del Turismo illustrate al seguente link: FAQ Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR)
Si rappresenta che in base all’ Accordo sancito, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in Conferenza Unificata (Rep. Atti n.156/CU del 18 dicembre 2024), nella seduta del 18 dicembre 2024 in materia di Turismo è stata adottata la modulistica unificata e standardizzata relativa alla SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) per locazione breve/turistica a carattere imprenditoriale e alla comunicazione per la variazione delle strutture ricettive, recepita dai SUAP/SUAR (sportello unico attività produttive/ricettive ) dei Comuni competenti territorialmente. Per info - link: p-1-cu-atto-rep-n-156-18dic2024.pdf
In attuazione degli adempimenti previsti dal Ministero del Turismo con D.L n.145/2023 art.13 ter convertito in Legge n.191/2023 (Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale) al comma 8,oltre all’avvio delle attività di alloggio turistico/ cd. Locazioni turistiche non imprenditoriali, attraverso una semplice comunicazione di inizio attività (CIA) da presentarsi al SUAP (Sportello unico attività produttive) o SUAR (Sportello unico attività ricettive) del Comune di appartenenza, è stata disposta anche la SCIA (segnalazione certificata inizio attività) per l’avvio delle attività di alloggio per uso turistico/locazione turistica in forma imprenditoriale dai titolari che svolgono attività di impresa.
Per Info - link: DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2023, n. 145 - Normattiva
Per il Comune di Roma, la modulistica della Comunicazione inizio attività in forma non imprenditoriale (cd.CIA) e della Segnalazione certificata inizio attività per la forma imprenditoriale (cd.SCIA) degli alloggi per uso turistico/c.d locazioni turistiche e le relative modalità di trasmissione esclusivamente per via telematica, sono disponibili nel sito di Roma Capitale al seguente link : http://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF123012
I titolari trasmettono la copia della Comunicazione o SCIA di inizio attività dell’alloggio turistico/Locazione turistica, completa di protocollo e data di accettazione rilasciata dal Comune, a mezzo PEC alla Regione Lazio – al seguente indirizzo: organizzazioneufficiperiferici@pec.regione.lazio.it allegando il modello sull’Informativa della Privacy.
(Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini dell’inserimento nella Banca Dati- Open Data della Regione Lazio ai sensi D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii e dell’art.13 del Regolamento 79/2016/UE “General Data Protection Regulation” GDPR) compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare con firma autografa.
OPEN DATA
Sul sito istituzionale regionale è consultabile il portale OPEN DATA dove sono elencati i dati numerici delle attività ricettive esistenti degli alloggi ad uso turistico regolarmente abilitate nel territorio della Regione Lazio.
Per info – link Numero alloggi privati locati a fini turistici - Dataset - CKAN (dati.lazio.it)
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE per i titolari inadempienti che gestiscono gli alloggi per uso turistico/locazioni turistiche, ai sensi dell’Art.31 della Legge Regionale n.13/2007 modificata con legge regionale 24 maggio 2022 n.8 vengono applicate le seguenti sanzioni:
- Mancata indicazione del CIR (Codice identificativo regionale) - Art.31 – comma 5 bis – La mancata indicazione, da parte delle strutture ricettive extralberghiere e degli alloggi ad uso turistico nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, dell’apposito codice identificativo, come definito nei regolamenti di cui all’articolo 56, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
Per info – link: | Regione Lazio | CITTADINI-TURISMO-CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE - Mancata comunicazione flussi turistici - Art.31 - comma 11 – La mancata comunicazione del movimento degli ospiti, ai sensi dell’art.28, da parte delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 2.000 euro.
Per info – link: ROSS 1000 - Login - Mancata comunicazione ai Comuni dell’avvio attività alloggio ad uso turistico - Art.31 - comma 11 bis – La mancata comunicazione ai Comuni, ai sensi dell’articolo 28, comma 1 ter, comporta la sanzione amministrativa da 500,00 a 2.000,00 euro.
Abilitazione invio schedina alloggiati alla Questura della Provincia di appartenenza. Per info – link: Servizio Alloggiati - Polizia di Stato
Per informazioni sulla procedura relativa all’avvio dell’alloggio ad uso turistico/locazioni turistiche rivolgersi ai seguenti contatti
- Paola Cherchi per il Comune di Roma e provincia pcherchi@regione.lazio.it
- Paola Cherchi per il Comune di Latina e provincia pcherchi@regione.lazio.it
- Stefano Leonardi per il Comune di Viterbo e provincia sleonardi@regione.lazio.it
- Annarita Scardella per il Comune di Frosinone e provincia ascardella@regione.lazio.it
- Maria Ermelinda Cricchi per il Comune di Rieti e provincia mcricchi@regione.lazio.it
- Mauro Mancini per il Comune di Rieti e provincia maurmancini@regione.lazio.it
Normativa:
- L.R. n.13 del 06/08/2007 – Organizzazione del sistema turistico laziale
- Regolamento Regionale n.14 del 16/06/2017 (testo coordinato) Modifiche al Regolamento
- Regolamento Regionale n. 8 del 07 agosto 2015 - Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere
- Circolare n. 313062 del 20/06/2017 – Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere
- L.R. n. 8 del 24/05/2022 - Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 13. Organizzazione del sistema turistico laziale
Allegati
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Data di aggiornamento/verifica: 26/05/2025