Associazioni senza scopo di lucro
Per lo svolgimento di attività di organizzazione e vendita di viaggi da parte di associazioni senza scopo di lucro, la disciplina legislativa regionale oggi in vigore è quella regolata dagli articoli 39 (nazionali) e 40 (locali) della L.R. n. 13/2007.
Le associazioni, di livello nazionale o locale, che possono organizzare e vendere viaggi ai loro associati hanno l’obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura delle responsabilità assunte nei confronti dei propri associati con la conclusione del contratto di vendita di un viaggio organizzato per l’esatto adempimento dello stesso. Inoltre, le associazioni, come le agenzie di viaggio, in qualità di organizzatori o venditori di viaggi ai loro associati son obbligate a stipulare anche l’assicurazione obbligatoria prevista dal comma 1 dell’art. 50 del codice del Turismo.
Le associazioni senza scopo di lucro a livello nazionale iscritte nell’elenco regionale del Lazio sono le seguenti:
Associazioni senza scopo di lucro
Normativa
Informazioni e contatti
Agenzia Regionale del Turismo
Area Formazione, Professioni turistiche e tutela del turista
- Responsabile: Fabrizio Sequi
Telefono 06/51687229
e-mail:fsequi@regione.lazio.it
PEC: advprotur@pec.regione.lazio.it
Data di aggiornamento/verifica: 11/07/2024