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Professioni turistiche

L'esercizio della professione turistica è svolto, di norma, in forma autonoma ed è subordinato al conseguimento dell'abilitazione professionale.

Guida turistica

La guida turistica accompagna persone singole o gruppi nelle visite ad opere d’arte, musei, gallerie, scavi archeologici fornendo spiegazioni storico-artistiche e informazioni sulle varie attrattive: monumentali, paesaggistiche e naturali

A seguito della entrata in vigore, il 04/09/2013, della LEGGE 6 agosto 2013, n. 97 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013. (13G00138) (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013) l'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali si dovrà conseguire specifica abilitazione (in attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 comma 3 della legge n. 97/2013).

In tal senso e per ottemperare a quanto previsto nella seconda parte dell’art. 3 della Legge n. 97/2013 sono stati approvati due DM distinti, uno, il DM 7 aprile 2015, per individuare i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, e l’altro, DM 565/2015 avente per oggetto l’individuazione dei requisiti necessari per l’abilitazione allo svolgimento di guida turistica specialistica.

 Entrambi i DM a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato n. 3859 del 2017, sono stati abrogati e pertanto nessuna Regione in Italia ha potuto predisporre bandi per tali abilitazioni.

 In considerazione della nota prot. n. 0032569 del 1 luglio 2014, con la quale il Presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha inviato a vari Presidenti di Regione, ivi compreso il Presidente della Regione Lazio, una segnalazione (AS1135 del 1° luglio 2014 “previsioni contenute in alcune leggi regionali e provinciali in materia di professioni turistiche”), ai sensi dell’art. 21 della Legge 287/1990, che considera come ingiustificatamente restrittive della concorrenza varie norme di diverse Regioni e Province Autonome, disciplinanti sia le tariffe professionali turistiche, sia la limitazione territoriale provinciale dell’abilitazione della guida turistica.

 La Giunta regionale, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124/2017 ha ritenuto, necessario, estendere definitivamente l'ambito di abilitazione a livello nazionale alle guide turistiche già in possesso dell'abilitazione provinciale conseguita in una delle province del Lazio e nella città Metropolitana di Roma Capitale

L’Amministrazione Regionale, inoltre,  intende conformarsi agli indirizzi espressi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato   - AS1135 - PREVISIONI CONTENUTE IN ALCUNE LEGGI REGIONALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI PROFESSIONI TURISTICHE – del 1 luglio 2014 e fino ad ora disattesa, in cui si intende richiamare l’attenzione sulle distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che derivano dalle disposizioni concernenti la fissazione dei compensi minimi o di riferimento degli operatori turistici.

Si rileva che l’Autorità già si era espressa in materia ( [V. segnalazione AS81, del 7 gennaio 1997, “Attività di guida, interprete ed accompagnatore turistico”; segnalazione AS456, del 3 luglio 2008, “Discipline regionali e delle due province autonome in materia di guide turistiche”; segnalazione AS914 del 25 gennaio 2012, “Bozza di decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle professioni turistiche”. Cfr. anche Segnalazione AS541, del 15 giugno 2009, “Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta”.) segnalando l’importanza di abrogare tutte le disposizioni contenute nelle discipline regionali vigenti che prevedono tariffe minime, fisse o massime, poiché limitano la concorrenza tra operatori.

Pertanto non si provvederà ad emanare indirizzi per la fissazione di tariffe o compensi per le professioni turistiche.

Accompagnatore turistico

L'accompagnatore turistico accoglie ed accompagna persone singole o in gruppo in viaggi sul territorio nazionale o estero prestando loro completa assistenza, fornendo anche informazioni e notizie di interesse turistico, conosce almeno una lingua straniera

Interprete turistico

E' interprete turistico chi, per professione, presta la propria opera nell' assistenza, esclusivamente mediante traduzione di lingue estere, a turisti stranieri, presenti in occasione di viaggi turistici, incontri, manifestazioni di interesse turistico, e presso uffici di informazione, al di fuori delle attività riconosciute alle guide ed agli accompagnatori turistici.


La legge regionale del Lazio, n. 50/85 disciplina l’attività della professione di guida, accompagnatore e interprete turistico in recepimento della normativa statale, legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), che stabiliva le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti le professioni turistiche.

Tali funzioni sono state svolte dalla Regione Lazio fino all’entrata in vigore della L. R. 6 agosto 1999, n. 14, art. 76, lett. d, che ha delegato l’esercizio delle stesse funzioni alle Province.

La sopramenzionata normativa è stata di fatto superata dalla successiva Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, pubblicata su Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30.9.2005 e dal recepimento da parte dello Stato attraverso il D.Lgs. 9.11.07, n. 206.

Il 3 settembre 2013 è entrata in vigore la legge n. 97/2013 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea) che prevede all’art. 3, comma 1, che l’abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale.

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Normativa

 

Informazioni e contatti

DIREZIONE REGIONALE TURISMO

Area Formazione, Professioni turistiche e tutela del turista

Pec: advprotur@pec.regione.lazio.it

•    Referenti: Silvia Deiana 3341106403 sdeiana@regione.lazio.it 

•    ROMA
o    Cristina Piergentili 334 1106528 cpiergentili@regione.lazio.it 
o    Sara Mammoli 3341106481  smammoli@regione.lazio.it 
o    Gianluca Buggè  3341106417 gbugge@regione.lazio.it

•    FROSINONE
o    Alessandro Martini 3384966975  almartini@regione.lazio.it

•    VITERBO - LATINA – RIETI 
o    Daniela Di Paola 3384954024 - ddipaola@regione.lazio.it  

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Data di aggiornamento/verifica: 07/11/2024

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