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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Contributi

La Regione riconosce il turismo come fenomeno integrato di sviluppo economico sostenibile, di promozione e valorizzazione del territorio, di crescita sociale e culturale della persona e della collettività” (Legge Regionale n. 13/2007, art. 1, comma 1).

Nel perseguire le finalità di sviluppo, valorizzazione e promozione del territorio e del turismo locale, la Regione Lazio propone iniziative di sostegno economico rivolte a imprese turistiche, società, associazioni, Comuni e Pro-loco.

Attraverso la partecipazione a Avvisi e Bandi pubblici, indetti dalla Regione Lazio, sulla base degli obiettivi e delle linee di azione stabiliti dalla programmazione turistica triennale ed annuale, è possibile richiedere contributi per la realizzazione di progetti e/o eventi volti al miglioramento e alla diversificazione dell’offerta turistica.

Normativa

 

La Regione Lazio, ai fini della valorizzazione del territorio e della promozione del turismo locale, concede contributi sotto forma di “patrocinio oneroso” per la realizzazione di manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, nel quadro di un programma unitario regionale, ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 28/12/2007, art. 31, comma 3.

Le modalità di accesso al patrocinio oneroso sono stabilite mediante un Avviso reso pubblico sul Portale istituzionale e sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio - al quale possono presentare domanda i Comuni, le Circoscrizioni di decentramento comunale o i Municipi (ove istituiti) e le Associazioni Pro Loco.

La denominazione di “Pro Loco” è riservata esclusivamente alle associazioni iscritte all’Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco del Lazio; l’iscrizione all'Elenco regionale costituisce la condizione per poter accedere ai contributi regionali (Legge Regionale n. 13/2007, art. 15, commi 5-7).

Il patrocinio oneroso, quale sostegno della Regione alla realizzazione delle manifestazioni tradizionali, è attribuito con Decreto del Presidente della Regione, previa approvazione dell’elenco delle manifestazioni ammesse a contributo, con Deliberazione di Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

Il contributo, concesso nel limite massimo di euro 25.000,00 ed erogato fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute e rendicontate a consuntivo, comporta l’obbligo da parte del beneficiario di apporre il “logo” della Regione Lazio su tutto il materiale di comunicazione e promozione dell’iniziativa.

Normativa

La Regione Lazio, al fine di promuovere sul territorio lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione ambientale e culturale, la fruibilità e l’accessibilità, nel rispetto delle esigenze di conservazione dei luoghi, concede contributi a Comuni ed Enti Locali per la realizzazione di interventi e/o iniziative, in grado di richiamare e consolidare nel tempo i flussi turistici ed escursionistici, anche a vantaggio della destagionalizzazione.

Le modalità di accesso ai contributi sono stabilite mediante Avvisi Pubblici, indetti sulla base delle risorse disponibili, che individuano gli ambiti territoriali di riferimento, le tipologie di interventi e/o iniziative e i limiti massimi di spese ammissibili.

Nel caso di interventi strutturali le agevolazioni consistono nel finanziamento fino ad un massimo del 90% del costo dell’investimento ritenuto ammissibile; i Comuni e gli Enti Locali partecipano con una quota di finanziamento non inferiore al 10% dell’investimento ammissibile. L’erogazione del finanziamento concesso avviene secondo le modalità previste dalla Legge Regionale n. 88/1980 e s.m.i. .

Nel caso di iniziative di valorizzazione e promozione del territorio le agevolazioni consistono nella concessione di contributi, secondo le modalità e i criteri stabiliti da appositi Avvisi pubblici, dietro presentazione di documentazione consuntiva.

In particolare, per la realizzazione di manifestazioni legate alle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari, la Regione concede contributi, nel quadro di un programma unitario regionale, sotto forma di patrocinio oneroso, ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 28/12/2007, art. 31, comma 3.

Le modalità di accesso al patrocinio oneroso sono stabilite mediante un Avviso reso pubblico - di norma entro il mese di settembre di ogni anno, sul Portale istituzionale e sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio -  al quale possono presentare domanda, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di realizzazione della manifestazione, i Comuni, le Circoscrizioni di decentramento comunale o i Municipi (ove istituiti) e le Associazioni Pro Loco.

Il patrocinio oneroso, quale sostegno della Regione alla realizzazione delle manifestazioni tradizionali, è attribuito con Decreto del Presidente della Regione, previa approvazione dell’elenco delle manifestazioni ammesse a contributo, con Deliberazione di Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.

Il contributo, concesso nel limite massimo di euro 25.000,00 ed erogato fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute e rendicontate a consuntivo, comporta l’obbligo da parte del beneficiario di apporre il “logo” della Regione Lazio su tutto il materiale di comunicazione e promozione dell’iniziativa.

Normativa

La Regione Lazio ai fini del potenziamento e del miglioramento dell’offerta ricettiva concede contributi a imprese turistiche e società per la realizzazione di interventi di innovazione, qualificazione e innalzamento degli standard nell’ambito delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta.
L’accesso ai finanziamenti, ai sensi di due differenti strumenti normativi, avviene mediante la partecipazione ad appositi Avvisi, resi pubblici sul Portale istituzionale e sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio, che, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, individuano le tipologie di interventi e di soggetti proponenti ai fini della presentazione delle domande.
La normativa di riferimento è la seguente:


Fondo Unico Regionale per il Turismo – parte capitale” (Legge Regionale n. 4/2006, art. 175).Prevede la concessione di un contributo in conto capitale, in unica soluzione, nella misura massima percentuale stabilita, su una spesa complessiva sostenuta e documentata. L’importo effettivo del contributo spettante a ciascun beneficiario ammesso, è determinato sulla base delle risorse finanziarie disponibili e viene indicato nel provvedimento di ammissione a contributo.


Fondo Rotativo per le Piccole e Medie Imprese – Settore Turismo” (Legge Regionale n. 27/2006, art. 67 come modificato dalla Legge Regionale n. 26/2007, art. 27).Prevede la concessione di mutui a tasso agevolato fino alla copertura del 100% della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento. L’erogazione del finanziamento avviene successivamente alla stipula del contratto di mutuo ed è articolata in due rate di pari importo, dietro presentazione di idonea documentazione.
 

Normativa

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