Programmazione turistica
La Legge Regionale n. 13 del 6 Agosto 2007 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche), con particolare riferimento al Capo II (Programmazione Turistica), stabilisce le disposizioni inerenti le finalità della programmazione turistica (Art. 16), gli indirizzi (Art. 17), le procedure per l’adozione del Piano turistico triennale (Art. 18) e le modalità di attuazione attraverso successivi Piani turistici annuali (Art. 19).
Il Piano turistico triennale regionale rappresenta dunque il principale strumento di programmazione di settore e il presupposto giuridico sul quale incardinare i Piani turistici annuali. Tale Piano, a partire da un’analisi del contesto di riferimento, definisce le linee guida, le strategie, gli obiettivi e gli indirizzi generali di azione per il triennio.
I singoli Piani turistici annuali individuano e specificano gli interventi da realizzare, le coperture finanziarie e le modalità di impiego delle risorse.
Data di aggiornamento/verifica: 31/03/2021