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Strutture ricettive turistiche

Le strutture turistiche ricettive sono attività sia imprenditoriali che non imprenditoriali tese alla fornitura di servizi legati all’accoglienza dei turisti. Tali attività possono essere svolte in stabili o appartamenti, ed in alcuni casi nella propria abitazione. L’attuale normativa regionale suddivide le strutture in:

 

Si definisce attività ricettiva Turistica quella diretta alla produzione ed all’offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di eventuali servizi accessori e connessi.

Le strutture ricettive a fini turistici si identificano in:

  •  Alberghiere disciplinate dal Regolamento Regionale n.17/2008 e s.m.i.:
    • Alberghi (art.2 comma 1 lett.a) R.R.n.17/2008 s.m.i)
      Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 camere e un’area di accoglienza, ed eventualmente servizi accessori. Gli alberghi si classificano con un ordine crescente: 1,2,3,4 e 5 stelle.
    • Residenze Turistiche Alberghiere (Residence) (art.2 comma 1 lett.b) R.R.n.17/2008 s.m.i)
      Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 appartamenti (per appartamento si intende un’unità abitativa di uno o più locali con la presenza di cucina o angolo cottura) e 15 posti letto e un’area di accoglienza per un periodo minimo obbligatorio di tre giorni ed eventualmente servizi accessori.Le residenze Turistiche Alberghiere si classificano con un ordine crescente: 2,3 e 4 stelle.
  •  Aria Aperta disciplinate dal Regolamento Regionale n.18/2008 e s.m.i.:
    • I campeggi (art.2 comma 1 lett.a) R.R.n.18/2008 e s.m.i)
      Complessi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento ed, in minor misura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
      I campeggi sono classificati in ordine crescente con 1,2,3 e 4 stelle.
    • I villaggi turistici (art.2 comma 1 lett.b) R.R.n.18/2008 s.m.i) 
      Complessi ricettivi aperti al pubblico attrezzati il soggiorno in bungalows ed altre unità abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento ed, in minor misura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
      I villaggi turistici sono classificati in ordine crescente con 2,3 e 4 stelle.
    • Le aree attrezzate per la sosta temporanea, o aree di sosta, (art.2 comma 1 lett.c) R.R.n.18/2008 s.m.i)
      Aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive.Le aree di sosta sono classificate con una classe “unica”.
  •  Albergo Diffuso disciplinate dal Regolamento Regionale n.7 del 3/8/2015;
    Struttura di particolare tipologia di ricettività turistica intesa a valorizzare i centri storici o i borghi dei comuni del Lazio con particolari caratteristiche urbanistiche.L’Albergo Diffuso è caratterizzato dalla particolarità di offrire ospitalità in abitazioni e camere distribuite all’interno di un perimetro urbano di 300 metri dall’edificio centrale ove vengono erogati i servizi comuni.L’Albergo diffuso è classificato in categoria “Unica”.
  • Extralberghiere disciplinate dal Regolamento Regionale n. 8/2015, come modificato dal Regolamento n. 14/2017:
    • Guest House o Affittacamere (art. 4   R.R. n. 8/2015 e s.m.i.)
      Struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale, composta da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati purché appartenenti ad uno stesso stabile con il medesimo ingresso su strada e dotati entrambi di soggiorno, cucina o angolo cottura annesso al soggiorno, nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria. Non è consentita la collocazione di angoli cottura su corridoi o disimpegni.
      Tali strutture, non sono soggette a cambio di destinazione d’uso a fini urbanistici, rispettano i requisiti previsti per le abitazioni nonché i requisiti di cui all’Allegato 1 del R.R. n. 8/2015 e s.m.i.Gli Affittacamere o Guest House sono classificati in prima, seconda e terza categoria;
    • Ostelli per la gioventù (art.5 R.R. n.8/2015 e s.m.i.)
      Strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale da Enti Pubblici ed Enti o Associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile.Al loro interno possono essere ospitati, oltre ai giovani ed ai loro accompagnatori, anche altri soggetti legati al turismo sociale, culturale, sportivo e religioso, per periodi limitati e non superiori a 60 giorni continuativi.
      Gli Ostelli per la Gioventù hanno destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo, individuata catastalmente come B1, salvo eventuale assimilabilità con la categoria catastale D2, definita dal Comune nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed esplicitata nei singoli procedimenti di SCIA ai fini della classificazione.
      Gli Ostelli per la Gioventù rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 2 del R.R. n. 8/2015 e s.m.i. e sono classificati in categoria “Unica”.
    • Hostel o Ostelli (art.6   R.R. n.8/2015 e s.m.i.)
      Strutture ricettive introdotte dal R.R. n.8/2015 e s.m.i e gestite in forma imprenditoriale.
      Il soggiorno in tali strutture, rivolto a turisti di qualsiasi tipologia, con particolare riguardo ai nuclei familiari ed ai gruppi, non può superare i 60 giorni continuativi, come negli Ostelli per la Gioventù.Tali strutture sono dotate di spazi idonei alla preparazione ed alla consumazione dei pasti.Gli Hostel hanno destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo, individuata catastalmente come B1, salvo eventuale assimilabilità con la categoria catastale D2, definita dal Comune nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed esplicitata nei singoli procedimenti di SCIA ai fini della classificazione.
      Gli Hostel o Ostelli rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 3 del R.R. n.8/2015 e s.m.i., e sono classificati in categoria “Unica”.
    • Case e appartamenti per vacanze (art.7 R.R. n.8/2015 e s.m.i.)
      Strutture ricettive destinate ad abitazione ed arredate, offerte ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili nello stesso territorio comunale e gestite in forma “non imprenditoriale” o “imprenditoriale”.La gestione “imprenditoriale” è obbligatoria quando il numero di appartamenti destinati all’accoglienza, nel medesimo territorio comunale, è pari o superiore a 3.
      Nel caso di 1 o 2 appartamenti è invece ammessa sia la gestione “non imprenditoriale” che quella “imprenditoriale”, a scelta del titolare o gestore, nel rispetto delle vigenti norme fiscali. Tenuto conto della Sentenza del TAR Lazio n.6755 del 13/6/2016, non sono comunque più stabiliti periodi di inattività di durata obbligatoria.
      Le Case e Appartamenti per Vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e, al loro interno, non possono esservi persone residenti o domiciliate.
      Non necessitano di cambio di destinazione d’uso a fini urbanistici, rispettano la normativa vigente per le abitazioni in materia edilizia ed igienico sanitaria e i requisiti, previsti allAllegato 4 del R.R. n.8/2015 e s.m.i.
      Le Case ed Appartamenti per vacanze sono classificate in prima ed in seconda categoria.
    • Case per ferie (art.8 R.R. n.8/2015 e s.m.i.)
      Strutture gestite per finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose e sportive, da parte di Enti pubblici o privati, Associazioni e organismi senza fini di lucro, con l’esclusione di forme di pubblicità sui canali commerciali e promozionali o su piattaforme elettroniche, in quanto tali strutture si avvalgono di modalità proprie di interrelazione con gli utenti e associati.
      Le Case per Ferie rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 5 del R.R. n.8/2015 e s.m.i., e sono classificate in categoria “Unica”.
    • Bed and Breakfast (art.9 R.R. n.8/2015 e s.m.i.)
      Strutture ricettive che erogano ospitalità e servizio di prima colazione con le seguenti prescrizioni:
      • L’obbligo di residenza da parte del gestore/titolare che deve riservare, all’interno dell’unità abitativa, una camera da letto allestita per il proprio pernottamento;
      • La presenza di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria;
      • Un numero massimo di 3 camere da utilizzare per l’ospitalità con un massimo di 8 posti letto, oltre alla camera da letto riservata al titolare.
      L’articolo 9 del Regolamento non stabilisce una specifica modalità di gestione per i B&B, essendo consentita sia la forma “non imprenditoriale” che quella “imprenditoriale”, a scelta del titolare o gestore, nel rispetto delle vigenti norme fiscali.Tenuto conto della Sentenza del TAR Lazio n.6755 del 13/6/2016, non sono comunque più stabiliti periodi di inattività di durata obbligatoria.I B&B non necessitano di cambio di destinazione d’uso a fini urbanistici, rispettano la normativa vigente per le abitazioni in materia edilizia ed igienico sanitaria e i requisiti, previsti all’Allegato 6 del R.R. n.8/2015 e s.m.i.I Bed and Breakfast sono classificati in categoria “Unica”.
    • Country House o Residenze di campagna (art.10 R.R. n. 8/2015 e s.m.i.)
      Strutture ricettive situate al di fuori dei centri urbani e del territorio di Roma Capitale, in contesti rurali in prossimità o all’interno di aree naturalistiche, ambientali e culturali. Parallelamente all’attività ricettiva possono essere offerte attività ludico-ricreative, didattiche e sportive.
      La gestione è in forma esclusivamente “imprenditoriale” e si può svolgere in camere o appartamenti, con eventuali servizi autonomi di cucina, all’interno di uno o più fabbricati inseriti nello stesso nucleo rurale e nella medesima pertinenza di terreno con un’estensione minima di 5.000 mq.La capacità ricettiva totale dell’attività è limitata ad un massimo di 30 posti letto.
      In dette strutture è ammessa, nei limiti normativi vigenti, la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.Le Country House o Residenze di Campagna rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 7 del R.R. n.8/2015 e s.m.i., e sono classificate in categoria “Unica”.
    • Rifugi Montani (art.11 R.R. n. 8/2015 e s.m.i.)
      Strutture ricettive ubicate in alta montagna oltre i 1.000 metri di quota s.l.m. e gestite da privati, Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’escursionismo o alpinismo. I Rifugi devono assicurare il ricovero, il ristoro e il soccorso alpino agli ospiti.
      In tali strutture devono essere garantiti, nell’arco delle 24 ore, un locale per il ricovero di fortuna con accesso dall’esterno, anche nei periodi di chiusura e il servizio di ricovero durante il periodo di apertura stagionale per l’intera durata delle 24 ore.I Rifugi Montani, rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 8 del R.R. n.8/2015 e s.m.i., e sono classificati in categoria “Unica”.
    • Case del Camminatore (art.11 bis n. 8/2015 e s.m.i.)
      Sono strutture ricettive (L.R. 2/2017 art.6) ubicate lungo i tracciati della rete dei cammini della Regione Lazio (RCL) o in un raggio non superiore ai 500 metri dal tracciato.
      Tali Case possono essere di proprietà privata, di Enti o Associazioni senza scopo di lucro che offrono ospitalità nella forma del donativo ai pellegrini e camminatori fornendo alloggio e servizi, compreso l’eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
      Con successivo atto deliberativo della Regione Lazio, verrà determinata l’individuazione dei requisiti strutturali e funzionali di tali strutture, nonché le modalità relative all’offerta di ospitalità.
    • Rifugi escursionistici (art.12 R.R. n. 8/2015 e s.m.i.)
      Strutture ricettive che non differiscono dai Rifugi Montani, di cui all’art.11, per quanto attiene ai requisiti strutturali e funzionali, ma per la loro collocazione che non deve superare i 1.000 metri di quota s.l.m.
      Idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone di montagna o collinari, sono posizionate a quote inferiori a mille metri, di proprietà o in gestione a privati, enti o associazioni senza scopo di lucro ed operanti nel settore dell’escursionismo.

      I rifugi escursionistici sono ubicati fuori dai centri abitati, in luoghi favorevoli allo svolgimento di attività all’aria aperta quali, in particolare, parchi, aree naturali protette, itinerari e cammini di fede frequentati da pellegrini ed escursionisti e raggiungibili da sentieri, strade forestali o percorribili da mezzi di trasporto ordinario.
      I Rifugi escursionistici, rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 8 del R.R. n.8/2015 e s.m.i., e sono classificati in categoria “Unica”.
    • Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico (art.12 bis R.R. n. 8/2015 e s.m.i.)
      Gli Alloggi per uso turistico di cui all’art.1 comma 1 lettera c) del R.R. n. 8/2015 e s.m.i., sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasione, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici, ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.
      Tale ospitalità può essere offerta, anche per un solo giorno di pernottamento, in massimo 2 appartamenti nel territorio del medesimo Comune, da parte dei proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo ne dispongono regolarmente, con il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.
      Gli Alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
      I soggetti interessati che anche mediante piattaforme elettroniche gestite da terzi, offrono “Altre forme di ospitalità in Alloggi per uso turistico”, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di pubblica sicurezza (Art.109 c.3 TULPS Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza  e s.m.i),  sono tenuti a darne comunicazione al Comune competente per territorio (uffici SUAP o SUAR) utilizzando l’apposita modulistica predisposta dallo stesso Comune.Copia di tale comunicazione, presentata al Comune, deve essere trasmessa anche alla Direzione Regionale Turismo al seguente indirizzo PEC: organizzazioneufficiperiferici@regione.lazio.legalmail.it
      Sono altresì tenuti alla trasmissione per via telematica, alla Direzione Regionale Turismo dei dati sugli arrivi e presenze (art. 2, comma 3 del R.R. n. 8/2015 e s.m.i) previa registrazione al sito www.visitlazio.com – sezione RADAR, al seguente indirizzo:http://www.visitlazio.com/osservatorio/Home.aspx

 Un’attività ricettiva turistica si avvia inoltrando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) agli uffici SUAP o SUAR  del Comune dove è ubicata  la struttura.

Nella SCIA dovranno essere allegati il Modello di Autocertificazione di Classificazione (reperibile sul Sito istituzionale della Regione Lazio, sezione Argomenti Turismo), oltre a una serie di documenti a seconda delle tipologie ricettive che si intendono avviare

La classificazione si individua in “stelle” per le strutture turistiche Alberghiere ed all’Aria Aperta e per le strutture Extralberghiere e per gli Alberghi diffusi in “categorie”; viene dichiarata dal titolare o dall’impresa mediante un’autocertificazione di classificazione, da allegare alla SCIA.

I parametri per identificare correttamente la classificazione della struttura ricettiva sono descritti negli Allegati dei requisiti funzionali e strutturali inseriti nei relativi Regolamenti Regionali.

La modulistica è reperibile nel Sito istituzionale della Regione Lazio al seguente indirizzo www.regione.lazio.it - Argomenti Turismo - Strutture ricettive, dove è possibile trovare Normativa, Modulistica di classificazione e dei prezzi”.

No, poiché con la Legge della Regione Lazio n.8/2013 art.13 cessa l’obbligo annuale della comunicazione dei prezzi da parte dei titolari di tutte le strutture ricettive.

I prezzi che si intendono applicare alla clientela sono di libera determinazione da parte del titolare e/o gestore della struttura ricettiva e non sono in relazione alla classificazione posseduta.

 Il titolare e/o gestore della struttura ricettiva provvede per ciascun anno corrente, alla compilazione del modello della tabella prezzi, disponibile nel Sito istituzionale della Regione Lazio – Argomenti Turismo - Strutture Ricettive - Normativa, Modulistica di classificazione e dei prezzi”, che, una volta compilato, indicando  l’anno  di riferimento ed il solo prezzo massimo che si intende applicare alla clientela, deve essere esposto nella struttura, in modo ben  visibile al pubblico (reception o vano comune). Non si devono praticare prezzi difformi da quelli esposti.

Il titolare e/o gestore dovrà compilare altresì il “cartellino Prezzi” (tranne per le case vacanze che devono esporre solo la tabella prezzi) ed esporlo all’interno di ciascuna camera da letto, indicando il prezzo effettivo della camera, non superando il prezzo   massimo indicato nella tabella prezzi.

Per i Comuni che abbiano determinato una tassa/contributo di soggiorno, il titolare e/o gestore indicherà nella “Tabella Prezzi” il valore giornaliero della tassa/contributo di soggiorno, separatamente dal prezzo della camera.

  •  La Legge della Regione Lazio di riferimento è la n. 13 del 06 Agosto 2007, e s.m.i;I
  •  Regolamenti Regionali che disciplinano le seguenti tipologie sono:
    •  per le strutture Alberghiere -Regolamento Regionale n.17/2008 e s.m.i;
    • per le strutture Extralberghiere- Regolamento Regionale n. 8/2015 e s.m.i.;
    • per le strutture all’Aria aperta - Regolamento Regionale n.18/2008 e s.m.i;
    • per le strutture di Alberghi diffusi -  Regolamento Regionale n.7/2015;

La normativa di riferimento è reperibile nel sito istituzionale della Regione Lazio all’indirizzo - Argomenti Turismo - Strutture ricettive.

Il titolare di una struttura ricettiva deve rispettare le seguenti disposizioni dettate dalla normativa vigente:

  • Invio telematico C59 (art. 28 della Legge Regione Lazio n. 13/2007, integrato e modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 17) Il titolare/gestore  di una struttura ricettiva in possesso di Autorizzazione/Scia/Comunicazione di alloggio ad uso turistico (deve provvedere all’ invio telematico del modello Istat C 59 attraverso la registrazione nella sezione “Radar” del sito Visit Lazio  o  nel sito istituzionale della Regione Lazio all’indirizzo - Argomenti Turismo -  banner “Radar – Trasmissione C59”.
  • Nel rispetto delle disposizioni legislative in materia di sicurezza, ai sensi dell’Art.109 c.3 TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) e s.m.i, il titolare/gestore ha l’obbligo di  trasmettere telematicamente all’Autorità della Polizia di Stato, i dati anagrafici delle persone alloggiate presso le strutture ricettive e presso gli alloggi per uso turistico , attraverso l’inoltro della schedina degli alloggiati, previa abilitazione da parte della P.S.Ulteriori informazioni sono disponibili al link: Polizia di Stato - Servizi Alloggiati 

Gli obblighi del titolare di una struttura ricettiva, sono quelli previsti:

  • dall’art.17 del Regolamento Regionale Extralberghiero n.8/2015 e s.m.i.;
  • dall’art.11 del Regolamento Regionale Alberghiero n.17/2008 e s.m.i.;
  • dall’art. 7 del Regolamento Regionale Alberghi Diffusi n.7/2017;

Data di aggiornamento/verifica: 26/09/2023

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