Esenzione per disabilità
Si avvisa che a decorrere dal 01/03/2025 cambieranno le modalità di compilazione e trasmissione delle domande di esenzione per disabili in applicazione della Determinazione n. G00609 del 20.01.2025 pubblicata sul BUR della Regione Lazio n. 10 del 04/02/2025. Seguirà aggiornamento del portale.
Con Determinazione del 20/01/2025 n. G00609, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 10 del 04/02/2025, è stata approvata la Nuova Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili, dal titolo “Guida all'esenzione per disabili dal pagamento della tassa automobilistica”. Nella Guida sono indicate le modalità di compilazione e di trasmissione delle domande utili al riconoscimento della esenzione. Si riportano nelle pagine correlate, le informazioni salienti della Guida, alla quale si rimanda per ogni approfondimento.
- Disabilità ammesse all'esenzione
- Chi può ottenere l'esenzione
- Presentazione delle domande
- Modalità Presentazione Istanze
- Scelta del modello di domanda
- Proroga dell’esenzione
- Sostituzione del veicolo in esenzione
- Diniego dell’istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica
- Informazioni e assistenza
- Cessazione del diritto all'esenzione
- Trattamento dei dati
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità può essere riconosciuta unicamente per le seguenti quattro tipologie di disabilità individuate dalla legge statale:
- Non vedenti e sordi - (art. 50 L. 342/2000);
- Disabilità psichica o mentale (per tale disabilità, ai fini dell’esenzione, l’indennità di accompagnamento è un requisito obbligatorio) - (art. 30 c. 7 L. 388/2000);
- Grave limitazione alla deambulazione o affetti da pluriamputazioni - (art. 30 co. 7 L. 388/2000)
- Ridotte o impedite capacità motorie permanenti (per tale disabilità, ai fini dell’esenzione, la legge prevede obbligatoriamente l'auto adattata - art. 8 L. 449/1997 -, eccetto per i minori con handicap grave – art. 3 comma 3 della legge 104/1992)
L’esenzione è riconosciuta, limitatamente ad un solo veicolo (art. 8 comma 1 legge 449/1997):
- al disabile intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo;
- al familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo, che ha il disabile fiscalmente a proprio carico.
La targa del veicolo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. Se il disabile all’atto della presentazione della domanda di esenzione è titolare di più veicoli, indicherà nella domanda la targa del veicolo prescelto per l’esenzione.
Per essere considerato fiscalmente a carico, il disabile deve possedere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.
Il familiare, per dimostrare che il disabile è fiscalmente a suo carico, dovrà fare riferimento esclusivamente alla sua ultima Dichiarazione dei Redditi o alla sua ultima Certificazione Unica, dalle quali dovrà risultare tale condizione tramite consultazione del paragrafo dedicato ai familiari a carico. Si precisa che la certificazione ISEE, quale strumento per valutare la situazione economica dei nuclei familiari, non è idonea a dimostrare che il disabile è fiscalmente a carico del familiare titolare del veicolo da esentare.
Restano esclusi dall’esenzione i veicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (ad esempio: società di trasporto; cooperative; enti locali; ecc.).
I veicoli per i quali è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità e le relative caratteristiche sono riportati nella Guida, alla quale si rimanda.
L’istanza per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad iniziativa di parte (comma 1 dell’art. 6 della Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8); di conseguenza l’interessato, ai fini dell’ottenimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, deve presentare apposita domanda secondo le modalità specificate nella Guida, a cui si rimanda. Infatti, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non è automatica con il rilascio della certificazione medica da parte delle Commissioni mediche pubbliche ASL o da quella integrata ASL-INPS.
Per presentare le istanze di esenzione è obbligatorio utilizzare, pena la irricevibilità dell’istanza, la modulistica reperibile sul Portale del Contribuente disponibile alla pagina Portale del Contribuente. La modulistica predisposta, infatti, contiene i dati da fornire, le dichiarazioni da rilasciare e la documentazione da allegare all’istanza da parte dell’interessato, necessaria ai fini istruttori.
Nella domanda di esenzione, l’interessato dovrà indicare la targa del veicolo da esentare, allegando la documentazione prevista e fornendo le informazioni richieste e le dichiarazioni del caso. Gli uffici preposti, nel corso dell’istruttoria, dovranno verificare la presenza dei requisiti oggettivi (es. cilindrata del veicolo) e soggettivi (es. presenza di una delle quattro tipologie di disabilità rilevabile dai verbali rilasciati dalle competenti Commissioni mediche) previsti dalla legge, ai fini dell’eventuale concessione dell’esenzione.
Si informa che, con riferimento alle indicazioni della Determinazione del 20/01/2025 n. G00609, la Regione Lazio - Direzione Regionale Ragioneria Generale ha stabilito che a decorrere dal 01/03/2025, fatte salve altre e diverse modalità di trasmissione di cui il contribuente potrà avere notizia tramite consultazione del presente sito istituzionale dell’ente nella pagina dedicata alla Tassa Automobilistica, tutti i contribuenti residenti nella Regione Lazio dovranno presentare la domanda per accedere al beneficio fiscale della esenzione per disabili dal pagamento della Tassa Automobilistica Unicamente tramite il rilascio informatico sul Portale del Contribuente, previa autenticazione con:
- SPID “Sistema Pubblico di Identità Digitale”;
- oppure CIE “Carta di Identità Elettronica”;
- oppure TS-CNS “Tessera Sanitaria (TS) - Carta Nazionale dei Servizi (CNS)”;
- oppure Utenza Locale IAM “Identità Digitale per i servizi di Regione Lazio”.
Ogni altra forma di trasmissione, oltre a quella sopra indicata, comporterà l’irricevibilità dell’istanza.
Si sottolinea che è cura dell’interessato indicare correttamente sull’istanza i propri recapiti, indirizzi PEC ed e-mail compresi, a cui inoltrare il provvedimento emesso, evitando ritorni al mittente. Inoltre, è utile indicare i propri recapiti telefonici, per eventuali rapidi contatti.
A questo riguardo è opportuno, da parte del richiedente, privilegiare l’indicazione della PEC nell’invio dell’istanza; ciò consentirà all’amministrazione regionale di riscontrare l’istanza con maggiore celerità ed efficacia. È onere del richiedente comunicare le eventuali variazioni dei propri recapiti intervenute dopo la presentazione dell’istanza, prima della conclusione dell’istruttoria.
Sono stati predisposti appositi modelli da utilizzare obbligatoriamente per la presentazione informatica delle istanze di esenzione per disabilità. I modelli sono già indirizzati alla struttura competente ad eseguire l’istruttoria in base alla residenza del titolare del veicolo da esentare e sono reperibili sul Portale del Contribuente in sede di rilascio informatico della domanda medesima.
Nel caso che la Commissione Medica preposta all’accertamento dell’handicap/invalidità/ disabilità, indichi sul verbale una data di scadenza di validità dello stesso, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla citata data di scadenza. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall’esenzione e rientrerà nella normale tassazione del bollo auto.
Per la continuità dell’esenzione, tenuto conto che l’istanza per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad iniziativa di parte, nel caso che ne ricorrano i presupposti, è necessario che l’interessato presenti una nuova domanda entro 90 giorni perentori dalla data del verbale della visita di revisione, sempre tramite la procedura informatica reperibile sul Portale del Contribuente, con allegata la copia del nuovo verbale rilasciato dalla Commissione medica competente e copia della relativa prevista documentazione, compresa la patente speciale rinnovata per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. In questo caso, l’eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell’istanza.
Per le domande presentate dopo il citato termine, l’eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della presentazione della domanda.
In assenza del predetto nuovo verbale, dovuto a ritardi maturati nello svolgimento delle visite di revisione da parte delle competenti Commissioni mediche, ai fini della continuità dell’esenzione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e la data della nuova visita di revisione fissata dall’INPS (il comma 6-bis dell’art. 25 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, sancisce che, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, la convocazione a visita è di competenza dell’INPS) l’interessato, sempre mediante presentazione di apposita istanza ad iniziativa di parte, utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto reperibile sul Portale del Contribuente, dovrà inviare alla struttura competente, copia della comunicazione o di un’attestazione dell’INPS, dalla quale risulti la data della visita di revisione e della prevista documentazione a corredo.
La presentazione della domanda di proroga dell’esenzione, con allegata la comunicazione o dell’attestazione dell’INPS dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione o attestazione. Gli uffici regionali, sulla base dell’istruttoria compiuta, concederanno l’eventuale proroga dell’esenzione scaduta, fino alla data della visita di revisione in base alla documentazione rilasciata dall’INPS.
In assenza della presentazione della domanda di proroga, unitamente alla citata copia della comunicazione o dell’attestazione dell’INPS di cui ai precedenti punti, rimane confermata la scadenza dell’esenzione precedentemente concessa, come indicato al punto a) del presente paragrafo.
Successivamente allo svolgimento della visita di revisione, ai fini della continuità dell’esenzione in argomento, nel caso che ne ricorrano i presupposti, l’interessato deve presentare una nuova domanda entro 90 giorni perentori dalla data del verbale di visita di revisione, con le modalità indicate al precedente punto b), allegando il nuovo verbale rilasciato dalla competente Commissione medica a conclusione dell’iter di verifica e la prevista documentazione a corredo.
Per le domande di esenzione di cui al precedente punto e) presentate dopo il termine perentorio di 90 giorni indicato ai precedenti punti b) ed e), fermo restando la concessione della proroga dell’esenzione già riconosciuta in passato, dalla data di scadenza del precedente verbale della Commissione medica preposta alla data della visita di revisione, l’eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della presentazione della domanda.
Per le esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità già riconosciute, nei casi di sostituzione del veicolo durante il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente verbale della Commissione medica competente e la data della visita di revisione, fermo restando:
- che l’esenzione può essere riconosciuta per un solo veicolo;
- che deve essere presentata la domanda di proroga con allegata la relativa documentazione come indicato ai punti precedenti;
a seguito della compiuta istruttoria, si procederà come segue:
- per il veicolo per il quale era stata concessa l’esenzione, l’eventuale proroga della stessa avrà termine con la data della sua rottamazione o sua sostituzione con altro veicolo;
- per il nuovo veicolo da esentare in sostituzione del precedente, la decorrenza dell’eventuale esenzione sarà successiva a quello di validità dell’esenzione del precedente veicolo fino alla data di visita di revisione stabilita dall’INPS (per l’eventuale prosecuzione dell’esenzione, il contribuente dovrà presentare la domanda, così come indicato ai precedenti punti.
Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all’agevolazione, l’interessato deve rinnovare la domanda di esenzione, utilizzando l’obbligatoria modulistica predisposta, indicando la targa del nuovo veicolo e allegando la prevista documentazione.
L’Amministrazione Regionale concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda.
Avverso il provvedimento di diniego emesso dall’Amministrazione Regionale, il contribuente potrà presentare ricorso alla Corte di Giustizia tributaria, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 546/1992 (le disposizioni relative al processo tributario, sono contenute nel Decreto Legislativo, n. 546 del 31/12/1992 e successive modifiche e integrazioni, e dalle altre disposizioni che regolano il Processo Tributario Telematico, alle quali si rimanda).
Il ricorso va presentato alla seguente struttura regionale: Area Contenzioso, Tassa Automobilistica, Tributi e Recupero Crediti Regionali - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma – PEC: contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it.
L’informazione e l’assistenza per la presentazione delle domande intese ad ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, è effettuata da ACI, mediante le proprie strutture territoriali, alle quali i contribuenti potranno rivolgersi, secondo le modalità di accesso stabilite da ACI. Tale attività consentirà ai medesimi contribuenti di valutare, nella fattispecie considerata, la presenza dei requisiti richiesti per l’esenzione e le modalità di presentazione della domanda.
I contribuenti residenti nelle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti potranno rivolgersi anche agli sportelli di Front Office dell’Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord e Lazio Sud, ubicati presso i seguenti indirizzi:
- Latina - Via Duca Del Mare n. 19, 5° piano;
- Frosinone - Via Francesco Veccia n. 23
- Viterbo - Via Marconi n. 31
- Rieti - Via Cintia, 87
L’accesso a tali sportelli potrà avvenire solo previo appuntamento, telefonando al seguente numero telefonico: 0775/851470. Gli interessati potranno avere informazioni sui giorni e sull’orario di apertura degli sportelli, al fine di individuare il giorno e l’ora della prenotazione.
A seguito della prenotazione, il contribuente riceverà una conferma tramite l’indirizzo e-mail comunicato in sede di prenotazione, che porterà con sé il giorno dell’appuntamento, al fine di esibirla a richiesta degli addetti al servizio di vigilanza.
Il contribuente dovrà avere con sé un documento di identità in corso di validità.
Per la presentazione delle domande di esenzione per disabilità, è altresì possibile fruire dell’attività di consulenza ed assistenza delle Delegazioni ACI e delle Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abilitati; tale attività è soggetta ad una remunerazione del servizio a carico del contribuente, in regime di libero mercato.
Dal momento che vengono meno i requisiti soggettivi e oggettivi per avere diritto al beneficio (ad esempio: disabile non più fiscalmente a carico; decesso del disabile al quale è stata riconosciuta l’esenzione; ecc.), l’interessato o i suoi eredi, dovranno comunicare all’ufficio regionale competente, entro 90 giorni dalla data in cui i citati requisiti vengono meno, utilizzando l’apposita modulistica reperibile sul Portale del Contribuente, l’intervenuta cessazione del diritto all’esenzione, al fine di aggiornare l’archivio tributario delle tasse automobilistiche ed evitare il successivo recupero del tributo, dei relativi interessi maturati, l’irrogazione delle previste sanzioni e possibili risvolti anche di carattere penale.
La comunicazione di cessazione del diritto all’esenzione non va presentata nel caso dei seguenti eventi debitamente (ed obbligatoriamente) annotati al Pubblico Registro Automobilistico:
- vendita del veicolo in esenzione, ovvero
- cessazione dalla circolazione del veicolo in esenzione, in quanto tali eventi vengono acquisiti informaticamente dall’archivio delle tasse automobilistiche. Ciò determina automaticamente l’uscita del veicolo dal regime di esenzione per disabilità.
Il trattamento dei dati presenti nell’istanza è finalizzato esclusivamente all’istruttoria ed al perfezionamento della pratica stessa, ai sensi del GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
I dati potranno essere trattati dal personale regionale, dal personale della società in house della Regione Lazio LazioCrea Spa e da ACI, compresa la propria società in house Acinformatica Spa, nell’ambito dell’Accordo di cooperazione Regione Lazio ACI in materia di tassa automobilistica, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nel link “Amministrazione trasparente”.
Il trattamento dei dati potrà avvenire anche tramite l’ausilio di strumenti elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sensibili.
Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:
− telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
− modulo di contatto disponibile alla seguente pagina URP
− e-mail: urp@regione.lazio.it
− PEC: urp@pec.regione.lazio.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per la Regione Lazio, più comunemente conosciuto con l’acronimo inglese “DPO” (Data Protection Officer), è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it
Data di aggiornamento/verifica: 28/02/2025