Esenzione per disabilità
Con Determinazione del 02/08/2024 n. G10543, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 68 del 22/08/2024, è stata approvata la Nuova Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per i disabili, dal titolo “Disabili - Guida all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica – Modalità attuative”. Alla Guida sono allegati i modelli di domanda obbligatori per la presentazione delle relative istanze e modelli di dichiarazione. Si riportano nelle pagine correlate, le informazioni salienti della Guida, alla quale si rimanda per ogni approfondimento.
- Disabilità ammesse all'esenzione
- Chi può ottenere l'esenzione
- Presentazione delle domande
- Modalità Presentazione Istanze
- Scelta del modello di domanda
- Proroga dell’esenzione
- Sostituzione del veicolo in esenzione
- Diniego dell’istanza di esenzione e pagamento della tassa automobilistica
- Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti - approfondimenti
- Informazioni e assistenza
- Cessazione del diritto all'esenzione
- Trattamento dei dati
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità può essere riconosciuta unicamente per le seguenti quattro tipologie di disabilità individuate dalla legge statale:
- Non vedenti e sordi - (art. 50 L. 342/2000);
- Disabilità psichica o mentale (per tale disabilità, ai fini dell’esenzione, l’indennità di accompagnamento è un requisito obbligatorio) - (art. 30 c. 7 L. 388/2000);
- Grave limitazione alla deambulazione o affetti da pluriamputazioni - (art. 30 co. 7 L. 388/2000)
- Ridotte o impedite capacità motorie permanenti (per tale disabilità, ai fini dell’esenzione, la legge prevede obbligatoriamente l'auto adattata - art. 8 L. 449/1997 -, eccetto per i minori con handicap grave – art. 3 comma 3 della legge 104/1992)
L’esenzione è riconosciuta, limitatamente ad un solo veicolo (art. 8 comma 1 legge 449/1997):
- al disabile intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo;
- al familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo, che ha il disabile fiscalmente a proprio carico.
La targa del veicolo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda. Se il disabile all’atto della presentazione della domanda di esenzione è titolare di più veicoli, indicherà nella domanda la targa del veicolo prescelto per l’esenzione.
Per essere considerato fiscalmente a carico, il disabile deve possedere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, in relazione ai soli figli di età non superiore a 24 anni.
Il familiare, per dimostrare che il disabile è fiscalmente a suo carico, farà riferimento alla sua ultima dichiarazione dei redditi (non alla certificazione ISEE, non idonea a tale scopo), dalla quale dovrà risultare tale condizione.
Restano esclusi dall’esenzione i veicoli intestati ad altri soggetti, pubblici o privati (ad esempio: società di trasporto; cooperative; enti locali; ecc.).
I veicoli per i quali è possibile richiedere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità e le relative caratteristiche sono riportati nella Guida, alla quale si rimanda.
L’istanza per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad iniziativa di parte (comma 1 dell’art. 6 della Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8); di conseguenza l’interessato, ai fini dell’ottenimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, deve presentare apposita domanda secondo le modalità specificate nella Guida, a cui si rimanda. Infatti, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non è automatica con il rilascio della certificazione medica da parte delle Commissioni mediche pubbliche ASL o da quella integrata ASL-INPS.
Nella domanda di esenzione, l’interessato dovrà indicare la targa del veicolo da esentare, allegando la documentazione prevista e fornendo le informazioni richieste e le dichiarazioni del caso. Gli uffici preposti, nel corso dell’istruttoria, dovranno verificare la presenza dei requisiti oggettivi (es. cilindrata del veicolo) e soggettivi (es. presenza di una delle quattro tipologie di disabilità rilevabile dai verbali rilasciati dalle competenti Commissioni mediche) previsti dalla legge, ai fini dell’eventuale concessione dell’esenzione.
Le domande vanno presentate secondo la seguente competenza territoriale:
1. Residenti nelle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti
Le istanze dei contribuenti residenti nelle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti, dovranno essere presentate direttamente alla struttura regionale competente come da tabella che segue:
struttura | Residenza del contribuente | Recapiti | Indirizzo PEC |
---|---|---|---|
Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati | Provincia di Latina e Frosinone Provincia di Viterbo e Rieti | FROSINONE
VITERBO | tassaautolaziosud@pec.regione.lazio.it.
tassaautolazionord@pec.regione.lazio.it. |
L’Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda.
Avverso il provvedimento di diniego emesso dall’Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati, il contribuente potrà presentare ricorso alla Corte di Giustizia tributaria, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 546/1992 (le disposizioni relative al processo tributario, sono contenute nel Decreto Legislativo, n. 546 del 31/12/1992 e successive modifiche e integrazioni, e dalle altre disposizioni che regolano il Processo Tributario Telematico, alle quali si rimanda).
Il ricorso va presentato alla seguente struttura regionale: Area Contenzioso, Tassa Automobilistica, Tributi e Recupero Crediti Regionali - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma – PEC: contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it.
2. Residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma
Le domande vanno presentate, come segue:
- in prima istanza va presentata presso l’Ufficio Territoriale ACI di Roma di Via Cina n. 413, che provvederà, oltre a fornire al contribuente informazioni ed assistenza per la corretta presentazione delle domande, ad eseguirne l’istruttoria, concludendo il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell’esenzione.
- Eventuali domande di riesame avverso il provvedimento emesso da ACI, potranno essere presentate entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto provvedimento come segue:
per i residenti nella città di Roma, e nei comuni della provincia di Roma la eventuale domanda di riesame va presentata alla:
Direzione Regionale Ragioneria Generale – Area Gestione Tassa Automobilistica ,
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma.
PEC: protocollo@pec.regione.lazio.it
La struttura regionale competente concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni a decorrere dal ricevimento dell’istanza, che dà avvio al procedimento amministrativo, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda di esenzione.
Avverso il provvedimento di diniego emesso dall’Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati, il contribuente potrà presentare ricorso alla Corte di Giustizia tributaria, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 546/1992 (le disposizioni relative al processo tributario, sono contenute nel Decreto Legislativo, n. 546 del 31/12/1992 e successive modifiche e integrazioni, e dalle altre disposizioni che regolano il Processo Tributario Telematico, alle quali si rimanda).
Il ricorso va presentato alla seguente struttura regionale:
Area Contenzioso, Tassa Automobilistica, Tributi e Recupero Crediti Regionali,
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma –
PEC: contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it.
Si informa, con riferimento alle indicazioni della Determinazione n. G10543 pubblicata sul BURL n. 68 del 22/8/2024 , che la Regione Lazio – Direzione Regionale Ragioneria Generale, ha stabilito di introdurre gradualmente l’obbligo del rilascio informatico delle istanze tramite la seguente procedura:
- dal 16 settembre 2024 e fino al 15 ottobre 2024 i soli contribuenti residenti nelle Province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina potranno scegliere se presentare domanda per il riconoscimento/mantenimento del beneficio della esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica:
- o utilizzando ed inviando agli indirizzi indicati i relativi modelli presenti nel successivo paragrafo denominato “Scelta del modello di domanda” utili: 1) per la presentazione dell’istanza, predisposti per le quattro tipologie di disabilità che la legge ammette all’esenzione e per struttura competente all’istruttoria, a cui i contribuenti dovranno indirizzare le istanze in base alla loro residenza; 2) per la richiesta della proroga dell’esenzione già concessa, relativa al periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale della Commissione medica competente e la data della nuova visita di revisione fissata dall’INPS; 3) per comunicare la cessazione del diritto all’esenzione a causa delle variazioni dei presupposti che fanno venir meno il riconoscimento del beneficio concesso; 4) per le dichiarazioni dei familiari che hanno fiscalmente a carico il disabile, rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R.n.445/2000;
- oppure usufruendo della procedura guidata di rilascio informatico, disponibile sulla piattaforma EBAD “Esenzione Bollo Auto Disabili”, a cui i contribuenti medesimi potranno accedere tramite il Portale del Contribuente, previa autenticazione con una delle forme previste (SPID, CIE, TS-CNS, Utenza Locale IAM);
- mentre a decorrere dal 16 ottobre 2024 l’unica modalità per i soli contribuenti residenti nelle Province di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina di presentare le domande di che trattasi sarà quella informatica, tramite il Portale del Contribuente con le modalità sopra descritte.
I contribuenti residenti presso la città di Roma e presso la Provincia di Roma, fino a nuova comunicazione diffusa tramite il presente sito istituzionale, non potranno al momento avvalersi del rilascio informatico delle istanze e dovranno inoltrare la domanda per il riconoscimento/mantenimento del beneficio della esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica esclusivamente utilizzando ed inviando agli indirizzi indicati i relativi modelli presenti nel successivo paragrafo denominato “Scelta del modello di domanda”, nel rispetto della procedura prevista dalla Guida allegata alla Determinazione sopra citata, precisamente al paragrafo 3, capitolo “Dove presentare le domande?”, punto 2.
Ogni altra forma di trasmissione delle domande diversa da quella sopra indicata comporterà l’irricevibilità dell’istanza.
In allegato alla Determinazione n. G10543 del 02/08/2024, pubblicata sul BUR n.68 del 22/08/2024, sono stati approvati i modelli di seguito elencati, da utilizzare obbligatoriamente all’atto della presentazione delle domande.
Sarà cura dell'interessato scegliere, in base alla sua residenza, il modello relativo alla tipologia di disabilità per la quale intende chiedere l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica.
I modelli, già indirizzati alla struttura competente in base alla residenza del titolare del veicolo da esentare, dovranno essere debitamente compilati in ogni loro parte, sottoscritti e corredati della prevista documentazione di cui alla Tabella 4 della Guida allegata alla Determinazione di cui sopra, oltre che di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Allegato A:
- n.4 Modelli di domanda, uno per ogni tipologia di disabilità, indirizzati all’Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati (da utilizzare dai titolari del veicolo da esentare residenti nei comuni delle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti).
Allegato B:
- n.4 Modelli di domanda, uno per ogni tipologia di disabilità, indirizzati in prima istanza all’ACI (da utilizzare per le domande in prima istanza da presentare ad ACI dai titolari del veicolo da esentare residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma).
Allegato C:
- n.4 Modelli di domanda di riesame, uno per ogni tipologia di disabilità, indirizzati all’Area Gestione Tassa Automobilistica (da utilizzare per le domande di riesame a seguito di diniego ACI in prima istanza dai titolari del veicolo da esentare residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma).
Allegato D:
- Modello di dichiarazione del familiare che presenta l’istanza di esenzione che ha fiscalmente a carico il disabile al 50% o al 100%, da utilizzare da parte dei contribuenti residenti di cui all’Allegato A e all’Allegato B. Modello pdf - Modello editabile
Allegato E:
- Modello di dichiarazione di rinuncia dell’altro familiare che ha fiscalmente a carico il disabile al 50% per altri veicoli di cui è titolare, da utilizzare da parte dei contribuenti residenti di cui all’Allegato A e all’Allegato B. Modello pdf - Modello editabile
Allegato F:
- Modello di proroga esenzione bollo auto disabili (da utilizzare da parte dei residenti nei comuni delle province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina). Modello editabile
- Modello di proroga esenzione bollo auto disabili in prima istanza (da utilizzare da parte dei residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma). Modello editabile
- Modello di riesame al diniego ACI della proroga dell’esenzione bollo auto disabili (da utilizzare da parte dei residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma). Modello editabile
Allegato G:
- Modello di comunicazione di cessazione del diritto all’esenzione bollo auto disabili (da utilizzare da parte dei residenti nei comuni delle province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina). Modello editabile
- Modello di comunicazione di cessazione del diritto all’esenzione bollo auto disabili da inviare all’ACI (da utilizzare da parte dei residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma). Modello editabile
Nel caso che la Commissione Medica preposta all’accertamento dell’handicap/invalidità/disabilità, indichi sul verbale una data di scadenza di validità dello stesso, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa, sarà valida fino alla citata data di scadenza. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall’esenzione e rientrerà nella normale tassazione del bollo auto.
Per la continuità dell’esenzione, tenuto conto che l’istanza per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è ad iniziativa di parte, nel caso che ne ricorrano i presupposti, è necessario che l’interessato presenti alla struttura competente, una nuova domanda entro 90 giorni perentori dalla data del verbale della visita di revisione, utilizzando il modello obbligatorio prescelto, allegando la copia del nuovo verbale rilasciato dalla Commissione medica competente e copia della relativa prevista documentazione. L’eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario in corso al momento della presentazione dell’istanza.
Per le domande presentate dopo il citato termine, l’eventuale esenzione decorrerà dal periodo tributario successivo a quello in corso al momento della presentazione della domanda.
In assenza del predetto nuovo verbale, dovuto a ritardi maturati nello svolgimento delle visite di revisione da parte delle competenti Commissioni mediche, ai fini della continuità dell’esenzione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e la data della nuova visita di revisione fissata dall’INPS, l’interessato, sempre mediante presentazione di apposita istanza ad iniziativa di parte, utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto (Modello 5 – proroga esenzione), dovrà inviare alla struttura competente, copia della comunicazione o di un’attestazione dell’INPS, dalla quale risulti la data della visita di revisione.
Nei casi in cui l’INPS ritardi a definire e comunicare all’interessato la data della visita di revisione, il contribuente potrà presentare la domanda di proroga dell’esenzione, utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto (Modello 5 – proroga esenzione), unendo alla stessa un’attestazione rilasciata dall’INPS dalla quale risulti che il medesimo sarà sottoposto a visita di revisione, al momento in corso di calendarizzazione. In questi casi, se ne ricorrono i presupposti, la proroga dell’esenzione sarà concessa fino alla data di rilascio della citata attestazione dell’INPS.
Per le domande di proroga dell’esenzione, nel caso di disabile fiscalmente a carico del titolare del veicolo da esentare o di disabile con patente speciale, occorre allegare alla domanda di proroga anche la seguente documentazione:
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulti che il disabile è fiscalmente a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo (utilizzare l’apposito modello predisposto).
- copia della patente speciale, nel caso il disabile sia abilitato alla guida del veicolo, dalla quale risultano i dispositivi di guida da applicare al veicolo, nel caso che la validità della patente speciale abbia avuto termine dopo la scadenza del verbale rilasciato dalla Commissione medica competente;
La presentazione della domanda di proroga dell’esenzione, con allegata la citata comunicazione o attestazione dell’INPS, dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della citata comunicazione o attestazione.
Gli uffici regionali, sulla base dell’istruttoria compiuta, concederanno l’eventuale proroga dell’esenzione scaduta, fino alla data di rilascio dell’attestazione dell’INPS relativa alla visita di revisione in corso di calendarizzazione, ovvero, fino alla data della visita di revisione.
In assenza della presentazione della domanda di proroga, unitamente alla citata copia della comunicazione o dell’attestazione dell’INPS, rimane confermata la scadenza dell’esenzione precedentemente concessa.
Chiaramente, successivamente allo svolgimento della visita di revisione, al fine di continuare ad usufruire dell’esenzione in argomento, nel caso che ne ricorrano i presupposti, l’interessato deve presentare una nuova domanda entro 90 giorni perentori dalla data del verbale della visita di revisione, allegando il nuovo verbale rilasciato dalla competente Commissione medica a conclusione dell’iter di verifica e la prevista documentazione a corredo.
Di seguito si riportano i modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di proroga dell’esenzione, a seconda della residenza del contribuente interessato:
• Modello di proroga esenzione bollo auto disabili (da utilizzare da parte dei residenti nei comuni delle province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina). Modello editabile
• Modello di proroga esenzione bollo auto disabili in prima istanza (da utilizzare da parte dei residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma). Modello editabile
• Modello di riesame al diniego ACI della proroga dell’esenzione bollo auto disabili (da utilizzare da parte dei residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma). Modello editabile
Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all’agevolazione, l’interessato deve rinnovare la domanda di esenzione, utilizzando l’obbligatoria modulistica predisposta, indicando la targa del nuovo veicolo e allegando la prevista documentazione.
CONTRIBUENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI RIETI- FROSINONE- VITERBO- LATINA
L’Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda.
Avverso il provvedimento di diniego emesso dall’Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati, il contribuente potrà presentare ricorso alla Corte di Giustizia tributaria, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 546/1992 (le disposizioni relative al processo tributario, sono contenute nel Decreto Legislativo, n. 546 del 31/12/1992 e successive modifiche e integrazioni, e dalle altre disposizioni che regolano il Processo Tributario Telematico, alle quali si rimanda).
Il ricorso va presentato alla seguente struttura regionale: Area Contenzioso, Tassa Automobilistica, Tributi e Recupero Crediti Regionali - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma – PEC: contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it.
CONTRIBUENTI RESIDENTI NELLA PROVINCIA DI ROMA E COMUNE DI ROMA
Residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma
Le domande vanno presentate, come segue:
a. in prima istanza va presentata presso l’Ufficio Territoriale ACI di Roma di Via Cina n. 413, che provvederà, oltre a fornire al contribuente informazioni ed assistenza per la corretta presentazione delle domande, ad eseguirne l’istruttoria, concludendo il procedimento amministrativo entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, con un provvedimento di accoglimento o di diniego dell’esenzione.
b. Eventuali domande di riesame avverso il provvedimento emesso da ACI, potranno essere presentate entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto provvedimento come segue:
• per i residenti nella città di Roma, e nei comuni della provincia di Roma la eventuale domanda di riesame va presentata alla:
Direzione Regionale Ragioneria Generale – Area Gestione Tassa Automobilistica ,
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma.
PEC: protocollo@pec.regione.lazio.it
La struttura regionale competente concluderà il procedimento amministrativo entro 90 giorni a decorrere dal ricevimento dell’istanza, che dà avvio al procedimento amministrativo, con un provvedimento di accoglimento o di diniego della domanda di esenzione.
Avverso il provvedimento di diniego emesso dalle menzionate strutture, il contribuente potrà presentare ricorso, alla Corte di Giustizia tributaria secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 546/1992 (le disposizioni relative al processo tributario, sono contenute nel Decreto Legislativo, n. 546 del 31/12/1992 e successive modifiche e integrazioni, e dalle altre disposizioni che regolano il Processo Tributario Telematico, alle quali si rimanda).
Per il disabile con ridotte o impedite capacità motorie, il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile, anche se trasportato, è affetto.
Per i disabili titolari di patente speciale si considera “adattato” anche il veicolo dotato di solo cambio automatico (o frizione automatica) di serie, purché prescritto dalla Commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida, che alla struttura della carrozzeria, devono risultare dalla carta di circolazione, a seguito di collaudo effettuato presso gli uffici della Motorizzazione Civile.
Per quanto concerne gli adattamenti del sistema di guida, prescritti dalla competente Commissione Medica Locale, gli stessi dovranno necessariamente risultare dalla patente speciale, patente destinata a quei soggetti che necessitano di specifici adattamenti al veicolo e/o l’uso di particolari supporti tecnologici a causa di minorazioni, patologie o handicap fisici. Sono proprio gli adattamenti al veicolo e/o i supporti tecnologici prescritti dalla Commissione Medica Locale, che consentono la guida in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. Alla scadenza di validità della patente speciale, per la conferma della validità dell’esenzione, è necessario che il disabile si sottoponga alla prevista visita presso la competente Commissione Medica Locale e presenti la domanda per il riconoscimento dell’esenzione per disabilità, allegando la prevista documentazione.
In merito alla coesistenza delle normative di cui all’art. 8 della legge n. 449/1997 (Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti) e all’art. 30 co. 7 L. 388/2000 (disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni), l’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, con Circolare del 11/05/2001 n. 46, a cui si rimanda, ha fornito chiarimenti in materia di agevolazioni per disabili, precisando che l'adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di "grave limitazione della capacità di deambulazione" da parte delle commissioni mediche competenti.
Solo nel caso di minori con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, portatori di Handicap in condizioni di gravità di cui al comma 3 dell’art 3 L 104/1992, non è necessario l’adattamento del veicolo, ove questo non risulti dalla relativa certificazione (Circolare AE n 11/E del 21.05.2014).
L’informazione e l’assistenza per la presentazione delle domande intese ad ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, è effettuata da ACI, mediante le proprie strutture territoriali, alle quali i contribuenti potranno rivolgersi, secondo le modalità di accesso stabilite da ACI. Tale attività consentirà ai medesimi contribuenti di valutare, nella fattispecie considerata, la presenza dei requisiti richiesti per l’esenzione e le modalità di presentazione della domanda. Per tale attività, ACI metterà a disposizione dei contribuenti anche i modelli da utilizzare, indicando loro la documentazione da allegare.
I contribuenti residenti nelle province di Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti potranno rivolgersi anche agli sportelli di Front Office dell’Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord e Lazio Sud, ubicati presso i seguenti indirizzi:
- Latina - Via Duca Del Mare n. 19, 5° piano;
- Frosinone - Via Francesco Veccia n. 23
- Viterbo - Via Marconi n. 31
- Rieti - Via Cintia, 87
L’accesso a tali sportelli potrà avvenire solo previo appuntamento, telefonando al seguente numero telefonico: 0775/851470. Gli interessati potranno avere informazioni sui giorni e sull’orario di apertura degli sportelli, al fine di individuare il giorno e l’ora della prenotazione.
A seguito della prenotazione, il contribuente riceverà una conferma tramite l’indirizzo e-mail comunicato in sede di prenotazione, che porterà con sé il giorno dell’appuntamento, al fine di esibirla a richiesta degli addetti al servizio di vigilanza.
Il contribuente dovrà avere con sé un documento di identità in corso di validità.
Per la presentazione delle domande di esenzione per disabilità, è altresì possibile fruire dell’attività di consulenza ed assistenza delle Delegazioni ACI e delle Agenzie di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto abilitati; tale attività è soggetta ad una remunerazione del servizio a carico del contribuente, in regime di libero mercato.
Dal momento che vengono meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi per continuare ad avere diritto al beneficio concesso (ad esempio: disabile non più fiscalmente a carico; decesso del disabile al quale è stata riconosciuta l’esenzione; ecc.), l’interessato o i suoi eredi, dovranno comunicare all’ufficio regionale competente, entro 90 giorni dalla data in cui i citati requisiti vengono meno utilizzando l’apposita modulistica approvata, l’intervenuta cessazione del diritto all’esenzione (Circolare Ministero delle Finanze n. 186/1998), al fine di aggiornare l’archivio tributario delle tasse automobilistiche ed evitare il successivo recupero della tassa automobilistica, dei relativi interessi maturati, l’irrogazione delle previste sanzioni e possibili risvolti di carattere penale.
Per la comunicazione, occorre utilizzare il modello di comunicazione predisposto, denominato Modello 6.
La comunicazione non va presentata in caso di vendita o di cessazione dalla circolazione del veicolo in esenzione registrato al PRA, in quanto l’evento viene acquisito informaticamente dall’archivio delle tasse automobilistiche direttamente dal PRA. Ciò determina automaticamente l’uscita del veicolo dal regime di esenzione per disabilità.
Di seguito si riportano i modelli da utilizzare per la presentazione della domanda di cessazione del diritto all’esenzione, a seconda della residenza del contribuente interessato:
- Modello di comunicazione di cessazione del diritto all’esenzione bollo auto disabili (da utilizzare da parte dei residenti nei comuni delle province di Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina). Modello 6
- Modello di comunicazione di cessazione del diritto all’esenzione bollo auto disabili da inviare all’ACI (da utilizzare da parte dei residenti nella città di Roma e nei comuni della provincia di Roma). Modello 6
Il trattamento dei dati presenti nell’istanza è finalizzato esclusivamente all’istruttoria ed al perfezionamento della pratica stessa, ai sensi del GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
I dati potranno essere trattati dal personale regionale, dal personale della società in house della Regione Lazio LazioCrea Spa e da ACI, compresa la propria società in house Acinformatica Spa, nell’ambito dell’Accordo di cooperazione Regione Lazio ACI in materia di tassa automobilistica, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nel link “Amministrazione trasparente”.
Il trattamento dei dati potrà avvenire anche tramite l’ausilio di strumenti elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sensibili.
Il Titolare del trattamento è la Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma, contattabile come di seguito:
− telefono URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico: 06/99500
− modulo di contatto disponibile alla seguente url
− e-mail: urp@regione.lazio.it
− PEC: urp@pec.regione.lazio.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per la Regione Lazio, più comunemente conosciuto con l’acronimo inglese “DPO” (Data Protection Officer), è contattabile alla e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it
Data di aggiornamento/verifica: 13/09/2024