La tassa automobilistica e relativi pagamenti
La tassa automobilistica, detta anche "bollo auto", dal 1983 è una tassa di possesso e tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, stabilito dal Decreto MEF 18 novembre 1998 n. 462, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli, sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione in cui hanno la residenza.
Per alcune categorie di veicoli, quali ciclomotori, quadricicli leggeri (cosiddette minicar), veicoli ultratrentennali, la tassa non è dovuta per effetto dell’iscrizione al PRA o nei registri di immatricolazione, ma in conseguenza della circolazione su strade.
Per questo motivo, e solo per le suddette tipologie di veicoli, è una tassa di circolazione, che va pagata ogni anno, in qualsiasi momento, senza l’applicazione di sanzioni, purché il versamento venga effettuato prima della messa in circolazione del veicolo su strade ed aree pubbliche.
Soggetti passivi del tributo
Al pagamento della tassa automobilistica, sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere, dal Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli:
a) proprietari dei veicoli;
b) locatari (utilizzatori dei veicoli), nei casi di leasing;
c) utilizzatori dei veicoli, nei casi di locazione a lungo termine senza conducente;
d) usufruttuari dei veicoli;
e) acquirenti con patto di riservato dominio dei veicoli.
La tassa automobilistica è dovuta alla regione di residenza dei soggetti passivi del tributo, di cui alle sopra indicate lettere a), b), c), d), ed e).
L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli dai predetti registri.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti della tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente mediante il sistema di gestione dei pagamenti denominato pagoPA, come stabilito dall’art. 38 ter DL 124/2019 convertito dalla L. 157/2019.
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), in attuazione dell’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
PagoPA non è un sito dove pagare. Si tratta di una nuova modalità per eseguire pagamenti verso la Pubblica Amministrazione, tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) come Banche, Poste, istituti di pagamento e ogni altro soggetto abilitato ad eseguire servizi di pagamento.
Nel caso del bollo auto, il pagamento viene effettuato in collegamento in tempo reale (on-line) con l’archivio tributario della tassa automobilistica, che assicura il corretto calcolo del dovuto e l’aggiornamento automatico dello stesso.
Con pagoPA è possibile pagare il bollo auto in modo semplice e immediato, sia su canali fisici che su quelli online di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), anche utilizzando l’app IO, l’app dei servizi pubblici, o altre APP per smartphone e tablet.
Di seguito un elenco non esaustivo di punti fisici e online per il pagamento del bollo auto:
- pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
- le Delegazioni ACI
- le Agenzie Sermetra
- gli esercizi convenzionati Banca 5
- i punti vendita Lottomatica
- le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet; Agenzia Italia Net Service);
- APP IO ed altre APP per smartphone e tablet;
- Banche e altri Operatori aderenti all’iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione, come ad esempio:
- sul proprio servizio di Home Banking (riconoscibili dai loghi CBILL o pagoPA)
- Sportelli Bancari aderenti e gli ATM abilitati;
- Punti vendita SisalPay;
- Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- ecc. - presso gli esercenti convenzionati (nei bar, edicole, farmacie, ricevitorie, supermercati, ecc.)
Il costo dell’operazione è determinato dalla modalità di pagamento e dal punto di servizio prescelti.
Sarà il cittadino a scegliere il canale di pagamento fra quelle disponibili.
TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA
La scadenza del pagamento della tassa automobilistica è determinata in base a criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia.
Acquisto veicolo nuovo o soggetto in precedenza a esenzione o interruzione dal pagamento del bollo auto
La scadenza del primo bollo è variabile e dipende da vari elementi:
- La data di immatricolazione o di uscita da un regime di esenzione o interruzione dal pagamento della tassa automobilistica
- Il tipo di veicolo interessato
- La potenza
Il primo pagamento di un veicolo nuovo o di un veicolo usato soggetto in precedenza ad un regime di esenzione o di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, deve essere eseguito:
a. entro la fine del mese dell'immatricolazione, nel caso di veicolo nuovo;
b. entro la fine del mese di fuoriuscita dal regime di esenzione o interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, nel caso di acquisto di un veicolo usato;
c. se la data di cui alle lettere a) e b) ricade negli ultimi 10 giorni del mese, il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato entro la fine del mese successivo.
In ogni caso, il mese in cui ricade la data di cui alle lettere a) e b) deve essere pagato per intero (anche nel caso che le date di cui trattasi, ricadano nell'ultimo giorno del mese).
Il calcolo dei mesi per il pagamento della tassa automobilistica non può essere mai superiore a 12 e dovrà avvenire come segue:
i. per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, con potenza effettiva superiore a 35 KW (o a 47 CV), il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a 8 mesi e fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre, immediatamente successivi agli 8 mesi predetti;
ii. per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, con potenza effettiva fino a 35 KW (o a 47 CV) e per tutti i motoveicoli, il pagamento deve essere effettuato per un periodo superiore a 6 mesi e fino alla scadenza di gennaio o luglio immediatamente successiva ai 6 mesi predetti;
TABELLA RIEPILOGATIVA PER I PUNTI i. ii.
MESE DI IMMATRICOLAZIONE O DI FUORIUSCITA REGIME ESENZIONE/INTERRUZIONE | SCADENZA AUTOVEICOLI FINO A 35 KW E MOTOVEICOLI | SCADENZA AUTOVEICOLI OLTRE 35 KW |
Gennaio 2024 | Luglio 2024 | Dicembre 2024 |
Febbraio Marzo Aprile 2024 | Gennaio 2025 | Dicembre 2024 |
Maggio Giugno Luglio 2024 | Gennaio 2025 | Aprile 2025 |
Agosto 2024 | Luglio 2025 | Aprile 2025 |
Settembre Ottobre Novembre Dicembre 2024 | Luglio 2025 | Agosto 2025 |
iii. per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo, ad uso "locazione senza conducente” o di proprietà delle Società di leasing, per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale, l'importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di aprile, agosto o dicembre immediatamente successivi; a tale primo periodo possono aggiungersi uno o due ulteriori periodi quadrimestrali; non è consentito il pagamento per un solo mese;
iv. per gli automezzi pesanti (peso complessivo a pieno carico non inferiore a 12 t), autocarri, autobus, autocaravan e altri autoveicoli speciali per i quali è consentito il pagamento in forma quadrimestrale, l'importo relativo al primo periodo di pagamento va calcolato a decorrere dal mese di immatricolazione fino alla scadenza di gennaio, maggio o settembre immediatamente successivi; a tale primo periodo possono aggiungersi uno o due ulteriori periodi quadrimestrali; è vietato il pagamento per un solo mese; per le roulottes ed altri veicoli soggetti a tassa fissa annua, il primo pagamento va eseguito versando l'intero importo fisso annuo, che avrà validità dalla data di immatricolazione fino al 31 dicembre successivo.
2. Veicolo non soggetto ad esenzione o interruzione dal pagamento del bollo auto
Se il bollo auto è in corso di validità alla data di vendita del veicolo, l'acquirente deve collegarsi alla data di scadenza già stabilita e rinnovare il pagamento nel mese successivo a tale scadenza.
3. Rinnovo pagamento periodi tributari successivi
Il rinnovo del bollo auto deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza (vedi TABELLA 1). Se l'ultimo giorno utile per il pagamento cade di sabato o è festivo, è possibile, senza incorrere in sanzioni ed interessi, pagare il primo giorno lavorativo successivo.
TABELLA 1
SCADENZA DEL BOLLO AUTO | RINNOVO PAGAMENTO |
31 Dicembre | dal 1° al 31 Gennaio |
31 Gennaio | dal 1° al 28 Febbraio |
30 Aprile | dal 1° al 31 Maggio |
31 Maggio | dal 1° al 30 Giugno |
31 Luglio | dal 1° al 31 Agosto |
31 Agosto | dal 1° al 30 Settembre |
30 Settembre | dal 1° al 31 Ottobre |
I pagamenti effettuati oltre la data di scadenza del termine ultimo di pagamento della tassa automobilistica, sono soggetti all’applicazione di sanzioni ed interessi.
Nell’ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, la sanzione per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, ai sensi del D.Lgs.87/24, è pari al 25% della tassa non versata alla prescritta scadenza.
La sanzione è ridotta nelle ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa, se la regolarizzazione della posizione tributaria avviene entro determinate scadenze come sotto indicato.
Sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso per omesso, ritardato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica, violazione commessa dal 01/09/2024
TEMPI DI ESECUZIONE RAVVEDIMENTO OPEROSO | SANZIONE RIDOTTA APPLICATA |
---|---|
Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di pagamento | 0,08% dell’importo della tassa dovuta per ogni giorno di ritardo |
Dal 16° al 30° giorno dalla scadenza del termine di pagamento | 1,25% dell’importo della tassa dovuta |
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del termine di pagamento | 1,39% dell’importo della tassa dovuta |
Dal 91° giorno fino ad 1° anno dalla scadenza del termine di pagamento | 3,13% dell’importo della tassa dovuta |
Oltre il 1 °anno scadenza del termine di pagamento | 3,57% dell’importo della tassa dovuta |
Per le violazioni commesse fino al 31/08/24 si applica la previgente sanzione in misura del 30% e la sanzione in misura ridotta è commisurata a tale percentuale.
Il ravvedimento operoso correttamente effettuato regolarizza il pagamento del bollo auto per la relativa periodicità.
Per fruire delle sanzioni ridotte, il contribuente è tenuto a versare contestualmente alla tassa o alla differenza della tassa, se dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale:
- 0,1% annuo dall’1.1.2017
- 0,3% annuo dall’1.1.2018
- 0,8% annuo dall’ 1.1.2019
- 0,05% annuo dall’1.1.2020
- 0,01% annuo dall’1.1.2021
- 1.25% annuo dall’1.1.2022
- 5% annuo dall’1.1.2023
- 2,50% annuo dall’1.1.2024
- 2% annuo dall’1.1.2025
Attività ammistrative per il recupero Coattivo del tributo
Le sanzioni ridotte saranno applicate fino alla data di chiusura delle regolarizzazioni spontanee della tassa automobilistica 2024, stabilita da un apposito atto amministrativo della Regione Lazio pubblicato sul BURL. La data di chiusura delle menzionate regolarizzazioni spontanee potrà essere stabilita, a discrezione dell’amministrazione regionale, in qualsiasi momento successivo alla data di scadenza del pagamento della tassa automobilistica 2024. Dal giorno successivo alla data di chiusura delle regolarizzazioni spontanee, verranno avviate le attività amministrative di accertamento per ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa automobilistica, per il recupero della stessa, e la sanzione applicata sarà conforme a quanto previsto dall’art.13 del D.lgs. n°471/1997 e ss.mm.ii.
Determinazione n.G00988 del 27/01/2025 - Tariffario Anno 2025 delle Tasse Automobilistiche della Regione Lazio - pubblicato sul BUR n. 13 del 13/02/2025
Data di aggiornamento/verifica: 14/02/2025