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Rivenditori autorizzati di veicoli: modalità di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica

L’art. 7, comma 29, della Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020”, pubblicata sul Supplemento n. 1 del BURL n. 105 del 31/12/2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2020, ha introdotto rilevanti novità circa le modalità di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per i rivenditori autorizzati di veicoli.

La “minivoltura”, tramite la quale i rivenditori autorizzati di veicoli ne acquisiscono la proprietà ai fini della successiva rivendita, è l’atto obbligatorio da porre in essere per accedere al regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica.

Infatti, con la minivoltura viene assolta anche la funzione di comunicazione dei veicoli da esonerare dal pagamento della tassa automobilistica durante il periodo di giacenza presso il rivenditore autorizzato. Ai fini dell’interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, la trascrizione al PRA della minivoltura deve avvenire entro i medesimi termini previsti dal comma 44 dell’art. 5 del D.L. n. 953/82 e nella fattispecie:

  • veicoli acquistati nel 1° quadrimestre: la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di maggio;
  • veicoli acquistati nel 2° quadrimestre: la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di settembre;
  • veicoli acquistati nel 3° quadrimestre: la minivoltura deve essere trascritta al PRA entro il mese di gennaio dell’anno seguente.

Se l’ultimo giorno del mese utile per la trascrizione è un sabato, oppure un giorno festivo, la trascrizione è tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

L’interruzione dell’obbligazione avverrà a partire dal periodo di imposta successivo alla data atto della minivoltura, purché trascritta al PRA entro i termini sopra indicati.

La trascrizione al PRA della successiva vendita dei veicoli da parte dei rivenditori, aggiornerà lo stato giuridico e tributario del veicolo, con la conseguente uscita dal regime di interruzione.

Un’altra importante semplificazione introdotta dalla legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, è quella relativa alla non applicazione del pagamento del diritto fisso, previsto dal comma 47 dell’art. 5 del D.L. n. 953/82, per ogni veicolo acquisito mediante minivoltura dai rivenditori a partire dal 01/01/2020.
Modalità operative per l’interruzione dal pagamento della tassa automobilistica per determinate fattispecie: 

  • Per poter porre in regime di interruzione i veicoli già intestati al rivenditore come “beni strumentali”, che successivamente devono essere oggetto di rivendita (compresi i veicoli a “Km zero”), deve essere presentata al PRA una minivoltura dal concessionario a se stesso, con cambio da “bene strumentale” a “bene per rivendita”. 
  • Per poter porre in interruzione dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica i veicoli concessi a noleggio senza conducente che rientrano nella disponibilità del soggetto proprietario per essere destinati alla rivendita, nel caso che il proprietario (società di noleggio) sia anche abilitato al commercio e alla rivendita dei veicoli, deve essere presentata al PRA una minivoltura dal soggetto intestatario a sé stesso. Il cambio della destinazione d’uso dei veicoli da uso di terzi a uso proprio, dovrà essere eseguito, presso gli uffici competenti, contemporaneamente alla minivoltura. 
  • L’acquisto di veicoli in esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità da parte dei rivenditori, mediante minivoltura, eseguita in continuità con l’uscita dall’esenzione, comporta l’interruzione dal pagamento del bollo auto, fino alla successiva rivendita del veicolo.
  • Il trasferimento del veicolo con minivoltura tra rivenditori autorizzati della Regione Lazio non interrompe il regime di interruzione; nel caso in cui il veicolo sia trasferito ad un rivenditore fuori regione, per la continuità del regime di interruzione dal pagamento della tassa automobilistica, è necessario che il rivenditore acquirente verifichi la normativa vigente nella Regione dove risiede.
  • Si ricorda inoltre che, come previsto dalla normativa nazionale, l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica sorge all’atto della prima iscrizione. Di conseguenza:
  • il primo bollo auto deve essere sempre corrisposto (esempio i veicoli di proprietà dei rivenditori immatricolati a Km zero);
  • l’interruzione dal pagamento della tassa automobilistica scaturisce anche dalle minivolture relative alle prime iscrizioni come veicolo usato, ma con effetto dal periodo tributario successivo.

 

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