NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Farmacie

Il soggetto passivo della tassa è colui che richiede il rilascio di un atto di autorizzazione e/o concessione per l'apertura e l'esercizio di  farmacie,  come individuato nella Tabella A allegata legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 .

Il presupposto impositivo della tassa è la titolarità del richiedente al rilascio di un atto di concessione, di autorizzazione o di licenza di esercizio.
 

 

 

I soggetti passivi sono tenuti al pagamento di una tassa di rilascio,  connessa all'adozione dell'atto di autorizzazione e/o concessione cui la stessa si riferisce, entro il termine di rilascio dell’atto all’interessato.
I soggetti passivi sono altresì tenuti al pagamento di una tassa di rinnovo annuale. La tassa deve essere pagata entro il 31 gennaio  di ogni anno (valuta conto beneficiario 31 gennaio), a partire dall'anno successivo a quello di rilascio dell'atto di autorizzazione e/o concessione.

Il pagamento della tassa di rinnovo annuale può essere effettuato con le seguenti modalità: 
1.    bollettino c/c postale n° 63101000 intestato a: “Regione Lazio - Tasse concessioni regionali, Servizio Tesoreria - Via R.R. Garibaldi, 7 - 00145”

cod. IBAN “IT 75 C 07601 03200 0000 63101000”

Nella causale è necessario riportare la dicitura “tassa annuale (anno di riferimento)”, il Codice Fiscale o Partita Iva,  il codice tariffa (0101 farmacia urbana; 0102 farmacia rurale 0103 farmacia rurale sovvenzionata 0104 farmacia succursale 0105 dispensario farmaceutico);  l’esatta denominazione e ubicazione della farmacia.

2.    bonifico c/c bancario n°  400000292 intestato a: “Regione Lazio”

cod. IBAN " IT 03 M 02008 05255 000 400000292 "

presso Unicredit  Spa, filiale 30151, via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma.
Nella causale è necessario riportare la dicitura “tassa annuale (anno di riferimento)”, il codice fiscale o partita iva,  il codice tariffa (0101 farmacia urbana; 01-2 farmacia rurale 0103 farmacia rurale sovvenzionata 0104 farmacia succursale 0105 dispensario farmaceutico);  l’esatta denominazione e ubicazione della farmacia.
A partire dall'anno successivo a quello di rilascio dell'atto di autorizzazione e/o concessione, debitamente comunicato dal soggetto passivo, l'Area Tributi, Finanza e Federalismo provvede ad inviare prima della data di scadenza, a tutti i contribuenti iscritti nella banca dati, un bollettino premarcato per il versamento del tributo.

“Per le farmacie oggetto di nuova assegnazione a seguito di procedure concorsuali, la cui tassa di rilascio è stata versata a fronte dell’attribuzione della sede da parte della Regione, la  tassa annuale è dovuta a far data dall’anno successivo a quello del rilascio dell’atto di "Autorizzazione all'apertura" da parte del Comune in cui ha sede la farmacia.”

Qualora, per effetto di eventuali proroghe connesse all’autorizzazione all’apertura dell’attività, richieste e concesse dall’Amministrazione competente, l’avvio dell’attività risulti temporalmente differito, l’obbligo di assolvere alla tassa annuale decorre a far data dall’atto di autorizzazione.

Esempio

Assegnazione farmacia: 20/1/2018

Autorizzazione all’apertura: 20/6/2018

Obbligazioni tributarie per l’anno 2018: tassa di rilascio

Obbligazioni tributarie a decorrere dall’anno 2019: tassa annuale.

È opportuno rilevare che il ricevimento del bollettino premarcato da parte del contribuente non deve essere considerato condizione necessaria per l’assolvimento dell’obbligo tributario. 

L'invio da parte dell' Area Tributi, Finanza e Federalismo ai contribuenti ha lo scopo di rammentare la scadenza e facilitare l’adempimento fiscale.

La circostanza di non aver ricevuto il bollettino premarcato non esonera pertanto dal pagamento nei termini prescritti. Inoltre il contribuente è tenuto a controllare l'esattezza dei dati riportati sul bollettino premarcato.

Qualora siano intervenute variazioni di dati che incidano sull’individuazione del soggetto passivo o sulla determinazione del tributo, il contribuente è tenuto a comunicarle tempestivamente utilizzando l’apposita modulistica predisposta dalla Regione Lazio e disponibile nella sezione “modulistica e contatti”.
 

Per la corretta determinazione delle somme dovute, sia a titolo di tassa di rilascio che di tassa annuale, occorre considerare la tipologia di farmacia ed il numero di abitanti del Comune in cui risulta ubicata la farmacia (si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello per il quale la tassa è dovuta, desunta dai dati ISTAT).
Gli importi dovuti sono pari a: 

Farmacie di tipo urbano

 Tassa di rilascio Tassa annuale 
1) Superiore di 500.001 

5440,87 € 

1348,15 € 
2) da 200001 fino a 500.0003400,67 € 

939,71 €

3) da 100001 fino a 200.000

2176,85 €668,31 € 

4) da 40001 fino a 100.000

1632,26 € 437,23 € 

5) da 15001 fino a 40.000

1088,68 € 273,03 € 

6) da 10001 fino a 15.000

680,74 €171,41 € 

7) da 5001 fino a 10.000

340,62 €93,64 €

 

Farmacie di tipo rurale 

 Tassa di rilascioTassa annuale 
1) Superiore di 500.001 5440,87 € 1184,42 € 
2) da 200001 fino a 500.0003400,67 €775,98 €
3)da 100001 fino a 200.0002176,85 € 504,58 € 
4) da 40001 fino a 100.0001632,26 €355,21 € 
5) da 15001 fino a 40.000     1088,68 €232,17 € 
6) da 10001 fino a 15.000 680,74 €150,68 € 
7) da 5001 fino a 10.000340,62 €76,87 € 
8) Fino a 5.000113,87 € 31,32 € 

 

Le Farmacie di Tipo "Rurale Sovvenzionato" e i “Dispensari Farmaceutici” non sono soggette alla tassa di rilascio ma solo alla tassa annuale nella misura sotto indicata:

 

Farmacie di tipo rurale sovvenzionato

 Tassa di rilascioTassa annuale 
1) Superiore di 500.001 0 €95,74 €
2) da 200001 fino a 500.0000 €95,74 € 
3) da 100001 fino a 200.0000 € 68,30 € 
4) da 40001 fino a 100.0000 € 27,75 €
5) da 15001 fino a 40.000   0 €14,03 €
6) da 10001 fino a 15.000  0 €14,03 € 
7) da 5001 fino a 10.0000 € 8,54 € 
8) Fino a 5.000 0 € 8,54 € 

 

L’istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie.

Le regole del ravvedimento operoso sono disciplinate dall’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i..

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Rimborsi

Entro cinque anni dal pagamento effettuato in eccesso, doppio, o non dovuto, il contribuente può presentare domanda di rimborso, indirizzata a:

"Regione Lazio -  Direzione Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio -  Area Tributi, Finanza e Federalismo Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma".

La domanda di rimborso deve essere redatta su carta semplice (ovvero a mezzo PEC all'indirizzo federalismofiscale@pec.regione.lazio.it  deve contenere tutti i dati del richiedente: nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune, provincia e indirizzo di residenza (domicilio fiscale se diverso dalla residenza) e indirizzo e-mail.

Nel caso di soggetto diverso da persona fisica, indicare la denominazione o ragione sociale; in questo caso l'istanza di rimborso va presentata a firma del rappresentante legale.

Occorre, inoltre, indicare gli estremi del versamento o dei versamenti effettuati, l'importo richiesto a rimborso e la relativa motivazione (ad esempio: versamento non dovuto, doppio versamento, versamento effettuato in eccesso) e la modalità di accredito prescelta per il rimborso.

Alla domanda devono essere allegati:

  • Fotocopia della ricevuta del pagamento per il quale si richiede il rimborso;
  • Fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità;
  • Per quanto concerne le modalità di accredito della somma da rimborsare, l'interessato dovrà comunicare il c/c Bancario, o Postale e il relativo codice IBAN, se il rimborso dovrà essere eseguito per accredito sul c/c. 


Sanzioni

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa entro il termine previsto da parte del soggetto obbligato, la Regione applica la sanzione  amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 471/1997, oltre agli interessi di mora.

 

Validità Sistema di Calcolo

Periodo 

Dal 01.02.2011 fino al 31.12.2015Dal 01.01.2016 fino al 26.12.2019Dal 27.12.2019
Dal primo al 15_esimo giorno (ravvedimento “sprint)0.20% per ogni giorno
(per ogni giorno un quindicesimo di un decimo del minimo 30%; il 15_mo giorno arriva al 3.00%)
0.10% per ogni giorno
(per ogni giorno un quindicesimo di un decimo del minimo 15%; il 15_mo giorno arriva al 1.50%)
0.10% per ogni giorno
(per ogni giorno un quindicesimo di un decimo del minimo 15%; il 15_mo giorno arriva al 1.50%)
Dal 16_esimo al 30_esimo giorno3.00% (un decimo del minimo 30%)1.50% (un decimo del minimo 15%)1.50% (un decimo del minimo 15%)
Dal 31_esimo al 90_esimo giorno

3.75% (un ottavo del minimo 30%)

3.33% (un nono del minimo 30%) a partire 01.01.2015

1.67% (un nono del minimo 15%)1.67% (un nono del minimo 15%)
Dal 91_esimo giorno fino all’anno (o termine scadenza presentazione dichiarazione) 3.75% (un ottavo del minimo 30%)3.75% (un ottavo del minimo 30%)3.75% (un ottavo del minimo 30%)
Da oltre un anno (o termine scadenza presentazione dichiarazione) fino a due anni (o termine scadenza presentazione dichiarazione anno successivo)30.00%30.00%4.29% (un settimo del minimo 30%)
Da oltre due anni (o termine scadenza presentazione dichiarazione anno successivo) fino alla constatazione della violazione30.00%30.00%5.00% (un sesto del minimo 30%)
Oltre la constatazione della violazione
(Non è più applicabile il R.O.)
30.00%30.00%30.00%

 

Chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a TCR senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa è soggetto a sanzione amministrativa  pari ad un importo compreso tra il cento ed il duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,29 euro.

Autotutela

Memorie difensive avverso l’atto di accertamento

Nel caso in cui il soggetto passivo ritenga, per fondate ragioni, che la richiesta contenuta nell’atto di accertamento non sia dovuta, può presentare istanza di autotutela da trasmettere: 

  • a mezzo di plico postale al seguente recapito: Regione Lazio                                                                            Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio                                                                      Area Tributi, Finanza e Federalismo                                                                                                                             Via R.R. Garibaldi, 7                                                                                                                                               
    00145 Roma
  • oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC): federalismofiscale@pec.regione.lazio.it

A seguito della presentazione dell’istanza di autotutela la Regione Lazio potrà provvedere in via di autotutela, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. 564/1994 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito con modificazioni nella L. 656/1994, all’annullamento totale o parziale della atto di accertamento, qualora sussista l'illegittimità o l'infondatezza nei presupposti costitutivi dell’atto medesimo (per es. errore di persona, errore di calcolo o errore materiale) riconoscibile dall'Amministrazione Regionale.

La presentazione dell’istanza di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso in Commissione Tributaria né quelli per il pagamento.

Nel caso in cui il tributo fosse stato versato prima della ricezione dell’atto di accertamento, è possibile: 
inviare attestazione di pagamento alla casella di posta elettronica certificata (PEC): federalismofiscale@pec.regione.lazio.it

Memorie difensive avverso la cartella esattoriale

La Regione Lazio incarica Agenzia delle Entrate - Riscossioni di riscuotere con cartella esattoriale le somme non riscosse a seguito dell’invio dell’atto di accertamento.

Nel caso in cui il soggetto passivo ritenga, per fondate ragioni,  che la richiesta contenuta nella cartella di pagamento non sia dovuta, può rivolgersi alla Regione Lazio per ottenere il cosiddetto sgravio, cioè il provvedimento che annulla, in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo mediante istanza di autotutela  da trasmettersi: 
a mezzo di plico postale al seguente recapito:

  • Regione Lazio                                                                                                                                                          Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio                                                                    Area Tributi, Finanza e Federalismo                                                                                                                           
    Via R.R. Garibaldi, 7                                                                                                                                               
    00145 Roma
  • oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC): federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it


A seguito della presentazione dell’istanza di autotutela, la Regione Lazio potrà provvedere in via di autotutela, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. 564/1994 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito con modificazioni nella L. 656/1994, all’adozione di un provvedimento di sgravio. La Regione, successivamente, comunicherà il provvedimento all' Agente della Riscossione, che provvederà a sospendere le azioni esecutive/cautelari, eventualmente, intraprese nei confronti del contribuente.

La presentazione dell’istanza di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso in Commissione Tributaria né quelli per il pagamento. Per saperne di più

 

Ricorso

Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittima la pretesa tributaria avanzata dalla Regione Lazio può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale chiedendo l'annullamento totale o parziale dell'atto di accertamento o della cartella esattoriale notificata.

La norma di riferimento per il ricorso in Commissione Tributaria è il D.lgs. 546-1992 (di seguito indicato come d.lgs. 546).  
Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 546, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali. 

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (luogo in cui ha sede l’ente impositore), a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (art. 21, comma 1, d.lgs. 546) mediante la notifica all'ente impositore secondo le modalità di cui agli artt. 16 e 20. 

Entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso (e quindi nei trenta giorni successivi a quello della notifica all'ente impositore) il ricorrente deve costituirsi in giudizio depositando, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato tramite l'ufficiale giudiziario o copia del ricorso spedito per posta, insieme alla fotocopia della ricevuta di deposito o della ricevuta della raccomandata. 

Secondo quanto previsto dell'art. 37 del D.L. 98-2011, tutti i ricorsi notificati a far data dal 7 luglio 2011 sono soggetti al pagamento del contributo unificato (non più all’imposta di bollo), il cui importo è determinato in base al valore della controversia.
Unitamente al ricorso, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, che deve contenere l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e tutti i documenti che intende far conoscere alla commissione a sostegno delle proprie ragioni. 

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. cit., il ricorso deve contenere l'indicazione: 

  • della commissione tributaria cui è diretto;
  • del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
  • dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
  • dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
  • dei motivi per cui si ricorre.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nei casi in cui la legge lo consenta.

Ai sensi dell’art. 17 bis del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.


Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato (avvocato, commercialista, ragioniere, perito commerciale). Per le controversie di valore inferiore, il ricorrente può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica (art. 12 del d.lgs. 546). Per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. Se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste.

Fino a venti giorni liberi (vale a dire, non festivi) prima della data di trattazione, le parti (e quindi sia il ricorrente che l'ente impositore) possono depositare documenti in aggiunta a quelli già inseriti nel fascicolo. Fino a dieci giorni liberi prima della stessa data, le parti possono depositare memorie aggiuntive con le copie per le altre parti.
 
La segreteria della Commissione Tributaria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

Normalmente i ricorsi vengono trattati in camera di consiglio: in tal caso, non ci si deve presentare il giorno dell'udienza. Se si desidera che il ricorso venga trattato in pubblica udienza, occorre chiederlo o nel ricorso stesso o mediante apposita istanza da depositare presso la segreteria della commissione e notificare alle altre parti almeno dieci giorni liberi prima della data di trattazione. In tal caso ci si deve presentare per la discussione nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di trattazione. 

La presentazione del ricorso non è motivo di sospensione automatica dell'atto impugnato; pertanto il contribuente, che ritenga che dall'atto impugnato possa derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 546, alla Commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22 del d.lgs. 546.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma si trova in Via Labicana 123, 00184 - Roma
 

Informazioni e contatti

Per informazioni più dettagliate circa le tasse di concessione regionale e sul procedimento di rimborso è possibile scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@regione.lazio.it;

  • Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): federalismofiscale@pec.regione.lazio.it
  • Indirizzo: Regione Lazio - Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
    Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma

Data di aggiornamento/verifica: 26/07/2024

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