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NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Tributo in discarica

Per informazioni più dettagliate circa l'Ecotassa:

  • Indirizzo di posta elettronica: mcarlini@regione.lazio.it
  • Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it

Indirizzo:
Regione Lazio 
Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Area Tributi, Finanza e Federalismo
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 Roma
 

L'Ecotassa è dovuta:

  • dal gestore dell'impianto di stoccaggio definitivo; 
  • dal gestore dell'impianto di incenerimento per i rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia. 
  • da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti, 
  • con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

Per le discariche abusive, obbligati in solido al pagamento del tributo e delle relative sanzioni sono l'utilizzatore della discarica abusiva ed il proprietario del terreno in cui insiste la stessa, qualora quest'ultimo non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione prima della constatazione delle violazioni di legge.
 

I soggetti passivi che effettuano, per la prima volta, il pagamento dell'Ecotassa sono tenuti ad inviare copia dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dell'inceneritore, unitamente ai dati della società, nonché dell'ubicazione dell'impianto, al seguente indirizzo:

Regione Lazio 
Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Area Tributi, Finanza e Federalismo 
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 Roma

Oppure tramite Pec all'indirizzo:
federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it

Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascuno anno (31 gennaio), i soggetti passivi presentano alla Regione, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione di conferimento in duplice copia contenente i seguenti dati: 

  • ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale o partita I.V.A. della ditta nonché le generalità anagrafiche e fiscali, del legale rappresentante;
  • ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
  • quantità complessiva dei rifiuti conferiti nell'anno, raggruppati conformemente alle tipologie indicate nella suddetta tabella, indicando per ciascuna il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;
  • liquidazione del conseguente debito di imposta;
  • indicazione della data e degli importi dei versamenti effettuati.
  • La Regione Lazio ha predisposto il fac-simile della dichiarazione annuale, che deve essere trasmessa, correttamente compilata, con raccomandata semplice e in duplice copia al seguente indirizzo:

Regione Lazio 
Direzione Regionale, Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Area Tributi, Finanza e Federalismo
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 Roma

Oppure tramite Pec all'indirizzo:
federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it

Per gli adempimenti rivolti ad ottenere la riduzione del tributo in discarica per la tipologia di rifiuti “scarti sovvalli e fanghi” si veda la relativa scheda “riduzione tributo in discarica”.

 

Quando si paga

L'Ecotassa è versata entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. 

Nel caso in cui il termine di pagamento coincida con il sabato o giorno festivo, è considerato tempestivo il versamento, se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. 

Come si paga

Come disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale - CAD), come modificato da successivi interventi normativi, la Regione Lazio ha attivato il pagamento dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas naturale attraverso la piattaforma pagoPA.


Tale modalità da considerarsi ordinaria ma non esclusiva è affiancata anche dalla possibilità di pagamento tramite bonifico bancario.

Di seguito si elencano le modalità di pagamento previste:

  • attraverso la piattaforma PagoPa collegandosi all’home page di pagaOnline – Servizi di pagamento Regione Lazio – Add. Gas Naturale, indicando nella causale il codice accisa rilasciato dall’Agenzia delle Dogane, il mese cui il versamento si riferisce, la      ripartizione del versamento specificando gli importi delle singole province;     
  • mediante bonifico bancario sul c/c 400000292 Cod. IBAN "IT03M0200805255000400000292", intestato a Regione Lazio con causale del versamento "Tributo in discarica", indicando l’anno e il trimestre cui il versamento si riferisce.

La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri, in attuazione dell'art.12 del D.Lgs 22/1997 e s.m.i..

Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell' imposta, prevista per ogni tipo di rifiuto, per il quantitativo, espresso in tonnellate e frazione di tonnellata fino al terzo numero decimale, dei rifiuti conferiti, nonché per il coefficiente di correzione stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio, dell'artigianato. Attualmente, in assenza di tale decreto, tale coefficiente è assunto pari ad 1.

Nel link sottostante è riportato, per tipologia di rifiuti conferiti, l'ammontare dell'imposta dovuta:

Allegati

 

I gestori di discariche, al fine di ottenere la riduzione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per la tipologia di rifiuti “scarti, sovvalli e fanghi” di cui all’art.4 c.5, 6 e 7 della L.R. 42/98, devono presentare trimestralmente una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà, nella quale indicare la quantità dei rifiuti conferiti per ogni trimestre che per le loro caratteristiche scontano il tributo nella misura agevolata.

La Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà deve essere corredata da una perizia giurata fornita dal produttore dei rifiuti e redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all’Albo che certifichi la qualificazione dei rifiuti prodotti in scarti, sovvalli e fanghi.
La Regione Lazio con D.D. n. G11151 del 10 settembre 2018 ha predisposto il Modello della Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà da utilizzare ai fini della riduzione del tributo.

La Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà trimestrale con allegata la perizia giurata deve essere inviata entro le scadenze previste per il pagamento del tributo (30/04, 31/07, 31/10, 31/01) tramite pec all’indirizzo:

federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it o tramite posta all’indirizzo:

Regione Lazio
Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Area Tributi Finanza e Federalismo
Via Rosa Raimondi Garibaldi 7
00145 Roma

Solamente per il 3° Trim. 2018, fermo restando il termine di pagamento del tributo previsto per il 31/10, si autorizza i gestori a presentare la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà entro il 21/11.
 

Vedi anche

L’istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie.

Le regole del ravvedimento operoso sono disciplinate dall’art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Se il contribuente non rispetta le modalità suindicate, il ravvedimento operoso non può considerarsi valido.  La Regione, pertanto, procederà all'accertamento delle violazioni e contestuale irrogazione delle sanzioni applicando la sanzione nella misura stabilita dalla normativa vigente, oltre all’indennità di mora e agli interessi per il pagamento differito dei diritti doganali, tenendo conto di quanto già pagato per il ravvedimento operoso.

L’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i. è inoltre applicabile per regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione di cui art. 8, L.R. 42/1998, sempre che la predetta violazione non sia già stata constatata.

Il pagamento del ravvedimento operoso per mancato/insufficiente/tardivo pagamento e per omessa dichiarazione deve essere effettuato con le modalità previste nella sezione come si paga
 

Rimborsi

Il soggetto passivo che ha effettuato un pagamento in misura maggiore a quanto dovuto può presentare la richiesta di rimborso alla Regione. Ha altresì, facoltà, in alternativa, di chiedere l'autorizzazione a portare a compensazione il pagamento in eccesso a valere sul pagamento del tributo dovuto per le successive scadenze, previa autorizzazione della competente struttura regionale.

Il diritto a richiedere il rimborso o la compensazione delle somme pagate in eccesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni, a decorrere dalla data di pagamento.

Sanzioni

  • Per omessa o infedele dichiarazione annuale di conferimento del tributo in discarica si applica la sanzione da € 103,29 a € 516,46 (art. 8, L.R. 42/1998); 
  • Per omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, fermo restando le sanzioni per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal 200% al 400% del tributo relativo all'operazione (art. 8, L.R. 42/1998); 
  • Per omesso o ritardato versamento del tributo si applica la sanzione del 30%, più interessi moratori oltre al recupero del tributo omesso (art. 13, D.lgs. 471/1997).

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è pari all’1% per
ciascun giorno di ritardo.

Per i versamenti effettuati con un ritardo successivo a 15 giorni e non superiore a novanta giorni, la sanzione è pari al 15%. 

Sono, inoltre, dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Autotutela

Memorie difensive avverso l’atto di accertamento

Nel caso in cui il soggetto passivo ritenga, per fondate ragioni, che la richiesta contenuta nell’atto di accertamento non sia dovuta, può presentare istanza di autotutela da trasmettere: 

  • a mezzo di plico postale al seguente recapito: Regione Lazio Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio Area Tributi, Finanza e Federalismo Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma
  • oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC): federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it

A seguito della presentazione dell’istanza di autotutela la Regione Lazio potrà provvedere in via di autotutela, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. 564/1994 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito con modificazioni nella L. 656/1994, all’annullamento totale o parziale della atto di accertamento, qualora sussista l'illegittimità o l'infondatezza nei presupposti costitutivi dell’atto medesimo (per es. errore di persona, errore di calcolo o errore materiale) riconoscibile dall'Amministrazione Regionale.

La presentazione dell’istanza di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso in Commissione Tributaria né quelli per il pagamento.

Nel caso in cui il tributo fosse stato versato prima della ricezione dell’atto di accertamento, è possibile: 
inviare attestazione di pagamento alla casella di posta elettronica certificata (PEC): federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it

Memorie difensive avverso la cartella esattoriale

La Regione Lazio incarica Agenzia delle Entrate - Riscossioni di riscuotere con cartella esattoriale le somme non riscosse a seguito dell’invio dell’atto di accertamento.
Nel caso in cui il soggetto passivo ritenga, per fondate ragioni,  che la richiesta contenuta nella cartella di pagamento non sia dovuta, può rivolgersi alla Regione Lazio per ottenere il cosiddetto sgravio, cioè il provvedimento che annulla, in tutto o in parte, l’ordine di riscuotere le somme iscritte a ruolo mediante istanza di autotutela  da trasmettersi: 

  • a mezzo di plico postale al seguente recapito: Regione Lazio  Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio Area Tributi, Finanza e Federalismo Via R.R. Garibaldi, 7 00145 Roma
  • oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC): federalismofiscale@regione.lazio.legalmail.it

A seguito della presentazione dell’istanza di autotutela, la Regione Lazio potrà provvedere in via di autotutela, ai sensi dell'art. 2 quater del D.L. 564/1994 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito con modificazioni nella L. 656/1994, all’adozione di un provvedimento di sgravio. La Regione, successivamente, comunicherà il provvedimento all'Agente della Riscossione, che provvederà a sospendere le azioni esecutive/cautelari, eventualmente, intraprese nei confronti del contribuente.

La presentazione dell’istanza di autotutela non interrompe né sospende i termini per la proposizione dell'eventuale ricorso in Commissione Tributaria né quelli per il pagamento. 
Per saperne di più sulle procedure dell’Agenzia Entrate e Riscossioni.

Ricorso

Nei casi in cui il contribuente ritenga illegittima la pretesa tributaria avanzata dalla Regione Lazio può rivolgersi alla Commissione Tributaria Provinciale, chiedendo l'annullamento totale o parziale dell'atto di accertamento o della cartella esattoriale notificata.
La norma di riferimento per il ricorso in Commissione Tributaria è il D.lgs. 546/1992 (di seguito indicato come D.Lgs. 546).  
Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 546, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali. 

Il ricorso deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma (luogo in cui ha sede l’ente impositore), a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato (art. 21, comma 1, D.Lgs. 546) mediante la notifica all'ente impositore secondo le modalità di cui agli artt. 16 e 20. 

Entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso (e quindi nei trenta giorni successivi a quello della notifica all'ente impositore) il ricorrente deve costituirsi in giudizio depositando, nella segreteria della commissione tributaria adita, l'originale del ricorso notificato tramite l'ufficiale giudiziario o copia del ricorso spedito per posta, insieme alla fotocopia della ricevuta di deposito o della ricevuta della raccomandata. 

Secondo quanto previsto dell'art. 37 del D.L. 98/2011, tutti i ricorsi notificati a far data dal 7 luglio 2011 sono soggetti al pagamento del contributo unificato (non più all’imposta di bollo), il cui importo è determinato in base al valore della controversia.
Unitamente al ricorso, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, che deve contenere l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato e tutti i documenti che intende far conoscere alla commissione a sostegno delle proprie ragioni. 

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. cit., il ricorso deve contenere l'indicazione: 

 

  • della commissione tributaria cui è diretto;
  • del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale;
  • dell'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
  • dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
  • dei motivi per cui si ricorre.

Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nei casi in cui la legge lo consenta.
 
Ai sensi dell’art. 17 bis del D Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Per le controversie aventi ad oggetto tributi di valore superiore a 2.582,28 euro è indispensabile l'assistenza di un difensore abilitato (avvocato, commercialista, ragioniere, perito commerciale). Per le controversie di valore inferiore, il ricorrente può stare in giudizio anche senza assistenza tecnica (art. 12 del D.Lgs. 546). Per valore della controversia si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni. Se si tratta solo di sanzioni, il valore è dato dalla somma di queste.

Fino a venti giorni liberi (vale a dire, non festivi) prima della data di trattazione, le parti (e quindi sia il ricorrente che l'ente impositore) possono depositare documenti in aggiunta a quelli già inseriti nel fascicolo. Fino a dieci giorni liberi prima della stessa data, le parti possono depositare memorie aggiuntive con le copie per le altre parti. 

La segreteria della Commissione Tributaria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

Normalmente i ricorsi vengono trattati in camera di consiglio: in tal caso, non ci si deve presentare il giorno dell'udienza. Se si desidera che il ricorso venga trattato in pubblica udienza, occorre chiederlo o nel ricorso stesso o mediante apposita istanza da depositare presso la segreteria della commissione e notificare alle altre parti almeno dieci giorni liberi prima della data di trattazione. In tal caso ci si deve presentare per la discussione nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di trattazione. 

La presentazione del ricorso non è motivo di sospensione automatica dell'atto impugnato; pertanto il contribuente, che ritenga che dall'atto impugnato possa derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 546, alla Commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 546.

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma si trova in Via Labicana 123, 00184 - Roma.
 

Informazioni e contatti

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