NUR 06 99 500

NUR - Numero Unico Regionale 06 99 500

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Rimborsi

Rimborso tassa automobilistica

Il rimborso della tassa automobilistica può essere chiesto nei seguenti casi:

  • Tassa pagata in eccesso: per un importo superiore a quello previsto in relazione  al veicolo e al periodo tributario;
  • Tassa   pagata   erroneamente   due   volte   per   lo   stesso  veicolo e per lo stesso  periodo tributario;
  • Tassa pagata e non dovuta: a causa di interruzioni dell’obbligo tributario come  ad esempio veicolo rottamato; veicolo di cui si è perso il possesso per vendita, furto, debitamente aggiornato negli archivi tributari ecc. Ai fini del rimborso, tali eventi  devono essere annotati al PRA).
     

Le informazioni e l’assistenza per l’eventuale presentazione delle domande di rimborso, è effettuata dall’ACI, mediante le proprie strutture territoriali, alle quali i contribuenti potranno rivolgersi. Tale attività consentirà ai medesimi contribuenti di valutare, nella fattispecie considerata, il diritto al rimborso e l’opportunità di presentare o meno la domanda. Per tale attività, ACI metterà a disposizione dei contribuenti anche i modelli da utilizzare e indicherà la documentazione da allegare e le modalità di presentazione dell’istanza

L'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86, dispone che “L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità, si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.

La tassa automobilistica è un tributo non frazionabile ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983; a questo riguardo, si rimanda all’Ordinanza della Corte Costituzionale n. 120/2003.

Il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato in un’unica soluzione per periodi tributari fissi anticipati. Da quanto premesso, consegue che:

  1. la tassa automobilistica non può essere pagata in proporzione ai mesi di possesso del veicolo, rispetto all’intero periodo tributario;
  2. non è ammesso il rimborso parziale della tassa pagata per l’intero periodo tributario, se nello stesso periodo si verifica una perdita di possesso del veicolo annotato al PRA;
  3. possono essere oggetto di rimborso i pagamenti eseguiti entro il mese utile di pagamento, se la data dell’evento di perdita di possesso del veicolo annotato al PRA, ricade nello stesso mese.

Non si procede al rimborso della tassa automobilistica se l'importo da rimborsare, oneri compresi, non è superiore a € 16,53 (L. R. n. 22/2009, art. 5 - limite di rimborsabilità).
 


Residenti nella città di Roma, nei comuni della provincia di Roma e fuori Regione

Le domande di rimborso vanno presentate ad :
ACIUfficio  Territoriale  di Roma
Via  Cina  413, 00144  Roma –   PEC:  assistenzabolloroma@pec.aci.it.  

A  seguito   della acquisizione da parte di ACI delle istanze dei contribuenti residenti nella città di Roma e  nei comuni della provincia di Roma, e per i contribuenti residenti
fuori del territorio della Regione Lazio, l’Area Gestione Tassa Automobilistica, eseguirà le attività di competenza, e concluderà il procedimento amministrativo come segue: 

• con l’accoglimento della domanda di rimborso, e l’emissione successiva  da parte dell’Area Ragioneria  di un mandato di pagamento che verrà accreditato sul c/c per il quale il richiedente ha fornito l’IBAN (nell’ ipotesi in cui l’IBAN non fosse stato fornito, la somma a rimborso verrà corrisposta per cassa presso uno sportello UNICREDIT (Banca Tesoreria della Regione Lazio);

ovvero 

• con un provvedimento di diniego della domanda di rimborso.  

Avverso il provvedimento di diniego al rimborso emesso dalle strutture regionali ora indicate, il contribuente potrà presentare ricorso, secondo le modalità previste dal D. Lgs n. 546/1992 (le disposizioni relative al processo tributario, sono contenute nel Decreto Legislativo, n. 546 del 31/12/1992 e successive modifiche e integrazioni, e dalle altre disposizioni che regolano il Processo Tributario Telematico, alle quali si rimanda).  
Il ricorso va presentato alla seguente struttura regionale:

Area Contenzioso Tassa Automobilistica, Tributi e Recupero Crediti Regionali, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma – PEC: 
contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it

 

Residenti nelle province di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone
Le domande vanno presentate alla seguente struttura regionale

Residenza del contribuente

Struttura regionale competente

Recapiti

Indirizzo PEC

 

 

 

Provincie di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone

 

 

 

Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati

VITERBO
Via Marconi n. 31  CAP 01100
RIETI
Via Cintia, 87 

CAP 02100

 

tassaautolazionord@pec.regione.lazio.it

 

FROSINONE
Via Francesco Veccia n. 23 – CAP 03100
LATINA
Via Duca Del Mare n. 19, 5° piano           CAP 04100

 

tassaautolaziosud@pec.regione.lazio.it

 

l’Area Gestione Tassa Automobilistica Servizi Decentrati eseguirà le attività di sua competenza per  i contribuenti residenti nelle provincie di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina, e concluderà il procedimento amministrativo come segue: 

• con l’accoglimento della domanda di rimborso, con l’emissione da parte dell’Area Ragioneria  di un mandato di pagamento accreditato sul c/c per il quale il richiedente ha fornito l’IBAN. Nelle residuali ipotesi in cui l’IBAN non fosse stato fornito, la somma a rimborso verrà corrisposta per cassa presso uno sportello UNICREDIT (Banca Tesoreria della Regione Lazio),
 
ovvero 

• con un provvedimento di diniego della domanda di rimborso.  

Avverso il provvedimento di diniego al rimborso emesso dalle strutture regionali ora indicate, il contribuente potrà presentare ricorso, secondo le modalità   previste   dal   D. Lgs n. 546/1992 (le disposizioni relative al processo tributario, sono contenute nel Decreto Legislativo, n. 546 del 31/12/1992 e successive modifiche e integrazioni, e dalle altre disposizioni che regolano il Processo Tributario Telematico, alle quali si rimanda).  
Il ricorso va presentato alla seguente struttura regionale:

Area Contenzioso Tassa Automobilistica, Tributi e Recupero Crediti Regionali
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma – PEC: 
contenziosobolloauto@pec.regione.lazio.it 

Con  Determinazione della Direzione Regionale Ragioneria Generale  n. G12864 del 1/10/2024, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 84 del 17/10/2024 sono stati approvati i seguenti modelli,  da utilizzarsi  per la presentazione delle Domande di Rimborso Tassa Automobilistica Regionale,  dai contribuenti alla Regione Lazio in materia di tassa automobilistica. Art. 5 Decreto Legge 30 dicembre 1982, n.953 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n.53.

  1. Modello di domanda per i contribuenti residenti nella città di Roma, nella provincia di Roma e Fuori Regione
  2. Modello di domanda per i contribuenti residenti nei comuni delle provincie di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone
  3. Modello delega accredito rimborso a persona di fiducia
  4. Dichiarazione disinteressenza eredi
  5. Dichiarazione disinteressenza società di leasing
  6. Modello delega presentazione istanza di rimborso

La domanda di rimborso deve essere presentata, per iscritto, sull’apposito modello predisposto, datata   e   firmata   dal     richiedente,   al     quale   andrà    allegata   la  documentazione indicata nello stesso Modello.

Nel modello di domanda è necessario indicare:

  • un indirizzo e-mail, al fine di ricevere dalla Ragioneria regionale un’apposita comunicazione relativa ai mandati di pagamento emessi a favore del beneficiario e i relativi importi.
  • l’IBAN del conto corrente su cui eseguire l’accredito della somma a rimborso, intestato o cointestato al richiedente del rimborso.

In questo caso la somma rimborsata sarà accreditata direttamente sull’IBAN riportato nell’istanza, semplificando ed accelerando la procedura di rimborso.

Nelle residuali ipotesi in cui l’IBAN non fosse stato fornito, la somma a rimborso verrà corrisposta per cassa presso uno sportello UNICREDIT (Banca Tesoriera della Regione Lazio). A questo riguardo si sottolinea l’importanza di fornire un indirizzo e-mail per ricevere la comunicazione relativa ai mandati di pagamento emessi a favore del beneficiario e i relativi importi, per potersi recare presso uno sportello UNICREDIT per ritirare le somme a rimborso.

Nel caso il richiedente non disponesse di un conto corrente per l’accredito della somma a rimborso, lo stesso potrà richiedere l’accredito della medesima somma sul c/c di persona di propria fiducia, fornendone l’IBAN, esonerando l’amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità in merito. In questo caso occorre allegare alla domanda di rimborso il “Modello di accredito della somma a rimborso su c/c di persona di fiducia”, compilato e sottoscritto secondo le modalità in esso indicate, che di seguito si riporta: 

Modello di accredito della somma a rimborso su c/c di persona di fiducia
 

Data di aggiornamento/verifica: 22/11/2024

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