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Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo

La Legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 – art.6 - (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013) ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, a decorrere dal 1° gennaio 2014, quale tributo proprio regionale.

Per informazioni più dettagliate circa il tributo:

Indirizzo di posta elettronica: tributi@regione.lazio.it

Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): federalismofiscale@pec.regione.lazio.it

Indirizzo: 

Regione Lazio - Direzione Regionale ragioneria Generale - Area Tributi, Finanza e Federalismo

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma

La misura dell'imposta è pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali, nonché dalle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio. Entro il 31 luglio di ogni anno i comuni e le autorità portuali quantificano e comunicano alla Regione ed ai soggetti passivi, gli importi dovuti a titolo di canone concessorio determinati per i rispettivi ambiti di competenza.

I soggetti passivi sono tenuti al pagamento dell'imposta entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno. In assenza della comunicazione dell’ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3 dell’articolo 6 della L.R. 2/2013, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell’imposta entro il predetto termine ed in misura pari a quella dell’anno precedente, salvo conguaglio. 

Il pagamento dell’imposta regionale sulle CDM va effettuato con le seguenti modalità: 
sul Conto Corrente Tesoreria 000400000292 (IBAN: IT03M0200805255000400000292);

alternativamente, sul bollettino c/c postale n° 50849025 intestato a “Regione Lazio”, cod. IBAN “IT23Y0760103200000050849025”.

Nella causale è necessario riportare l’annualità, nonché la concessione cui il versamento si riferisce trasmettendo l’attestazione di pagamento all’indirizzo mail: tributi@regione.lazio.it.

L’istituto del ravvedimento operoso consente di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie.
Le regole del ravvedimento operoso sono disciplinate dall’art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472 e s.m.i.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, sempre che la predetta violazione non sia già stata constatata. 

Se il contribuente non rispetta le modalità suindicate, il ravvedimento operoso non può considerarsi valido.  La Regione, pertanto, procederà all'accertamento delle violazioni e contestuale irrogazione delle sanzioni applicando la sanzione nella misura stabilita dalla normativa vigente, oltre all’indennità di mora e agli interessi, tenendo conto di quanto già pagato per il ravvedimento operoso. Il pagamento del ravvedimento operoso per mancato/insufficiente/tardivo pagamento e per omessa dichiarazione deve essere effettuato con le modalità previste nella sezione quando e come si paga
 

L.R.  2/2013 Art. 6, comma 7
7. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso, comprensivo degli interessi calcolati ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 55 (Provvedimenti in materia di tributi regionali), è concesso previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell’apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell’avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
8. In alternativa al rimborso e nei medesimi termini di cui al comma 7, i soggetti aventi diritto possono chiedere la compensazione delle somme indebitamente pagate, mediante trasferimento agli anni successivi dell’importo eccedente l’imposta dovuta e per la stessa voce tariffaria.
9 Qualora la Regione vanti un credito nei confronti dei soggetti che hanno presentato richiesta di rimborso o sono ricorsi alla compensazione ai sensi dei commi precedenti, è prevista la compensazione d’ufficio, previa comunicazione ai soggetti interessati.

L’imposta regionale, non dovuta per il triennio 2021/2023 ai sensi del comma 6 art. 2 della L.R. n.25/2020 (Legge di stabilità regionale 2021), è nuovamente dovuta a partire dal 2024.
 

Data di aggiornamento/verifica: 01/10/2024

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