Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo
La Legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 – art.6 - (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013) ha istituito l’ imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, a decorrere dal 1 gennaio 2014, quale tributo proprio regionale.
La misura dell'imposta è pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali, nonché dalle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio.
Entro il 31 luglio di ogni anno i comuni e le autorità portuali quantificano e comunicano alla Regione ed ai soggetti passivi, gli importi dovuti a titolo di canone concessorio determinati per i rispettivi ambiti di competenza.
I soggetti passivi sono tenuti al pagamento dell'imposta entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno.
A norma del c. 6 dell’art.2 della Legge regionale 30 dicembre 2020, n.25 (Legge di stabilità regionale 2021), l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo ex art.6 Legge regionale 29 aprile 2013, n. 2 non è dovuta per il triennio 2021-2023.