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FAQ - Esenzione per disabilità

SI.
Si riporta, di seguito, il percorso e il link su cui reperire le informazioni e la modulistica obbligatoria per presentare la domanda di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità.
Percorso: www.regione.lazio.it>La Regione>Tributi regionali>Tassa automobilistica>Esenzione per disabilità;

 

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità spetta unicamente a coloro che sono affetti da una delle seguenti quattro tipologie di disabilità, di cui si riportano anche le relative normative di riferimento:

  1. non vedenti e sordi (art. 50 L. 342/2000);
  2. soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30 co. 7 L. 388/2000);
  3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30 c. 7 L. 388/2000);
  4. soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L. 449/1997) e con adattamento del veicolo.

Per i disabili di cui ai punti 2) e 3), per usufruire dei benefici fiscali è necessario che sia riconosciuto l’handicap grave (art. 3 comma 3 della legge 104/92).

Il beneficio fiscale si applica, in alternativa: 

  • al veicolo del disabile proprietario del veicolo, ma anche usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o locazione a lungo termine senza  conducente;
  • al veicolo del familiare del disabile proprietario del veicolo, ma anche usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o locazione a lungo termine senza  conducente, se il disabile è fiscalmente a suo carico.

L'esenzione è concessa esclusivamente per un solo veicolo (art. 8 comma 1 legge 449/1997) e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

NO
L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica non è automatica con il rilascio della certificazione medica da parte delle Commissioni mediche pubbliche ASL o da quella integrata ASL-INPS. L’interessato, per ottenere l’esenzione, dovrà presentare apposita domanda (comma 1 dell’art. 6 della Legge Regionale 20 maggio 2019 n. 8), allegando la documentazione prevista e fornendo le informazioni richieste.

SI
Le domande vanno presentate utilizzando obbligatoriamente la modulistica appositamente predisposta ed approvata con apposito atto amministrativo, pubblicato sia sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, che sul sito istituzionale dedicato alla tassa automobilistica. I modelli sono stati redatti con lo scopo di indicare all'interessato i dati da fornire, le dichiarazioni da produrre e la documentazione da allegare. Sarà l’interessato a scegliere fra i modelli predisposti, quello che fa al suo caso.
 

Le domande presentate senza l’utilizzo del modello obbligatorio, non potranno avere seguito istruttorio e il relativo contribuente sarà invitato a presentare l’istanza utilizzando uno dei modelli obbligatori predisposti.

NO
E’ necessario compilare e sottoscrivere uno dei modelli obbligatori predisposti per la presentazione dell’istanza di esenzione, che contiene anche l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. All’istanza, è necessario allegare copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Le domande presentate senza l’utilizzo del modello obbligatorio, non potranno avere seguito istruttorio e il relativo contribuente sarà invitato a presentare l’istanza utilizzando uno dei modelli obbligatori predisposti.
 

La struttura dove presentare la domanda di esenzione per disabilità dipende dalla residenza del richiedente.

La domanda va presentata presso l’Ufficio Territoriale ACI di Roma, Via Cina n. 413, 00144 Roma – PEC ufficioprovincialeroma@pec.aci.it

Avverso il provvedimento emesso da ACI, potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto provvedimento presso l’Area Internalizzazione della Tassa Automobilistica della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@regione.lazio.legalmail.it
 

La domanda va presentata presso l’Ufficio Territoriale ACI di Roma, Via Cina n. 413, 00144 Roma – PEC ufficioprovincialeroma@pec.aci.it.
 
Avverso il provvedimento emesso da ACI, potrà essere presentata istanza di riesame entro 30 giorni dal ricevimento del suddetto provvedimento presso l’Area Tassa Automobilistica della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo@regione.lazio.legalmail.it
 

La domanda va presentata presso l’Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Sud della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, i cui recapiti sono i seguenti: sede di Frosinone Via Francesco Veccia n. 23 – CAP 03100; sede di Latina Via Duca Del Mare n. 19, 5° piano – CAP 04100. PEC:  tassaautolaziosud@regione.lazio.legalmail.it 

La domanda va presentata presso l’Area Decentrata Tassa Automobilistica Lazio Nord della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio, i cui recapiti sono i seguenti: sede di Viterbo Marconi n. 31 – CAP 01100; sede di  Rieti Via Cintia, 87 - CAP 02100. PEC:  tassaautolazionord@regione.lazio.legalmail.it

Gli accertamenti dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità e la permanenza dei relativi requisiti sanitari, sono di competenza dell’INPS (art. 20 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. n. 102/2009). Gli uffici regionali non hanno competenze per questi accertamenti e nell’esecuzione delle istruttorie per l’esenzione, devono prendere atto di quanto riportato nei verbali delle relative Commissioni mediche. 

Sono ammesse solo le certificazioni (verbali) emessi dalle Commissioni Mediche Pubbliche INPS o ASL.  Nel caso di eventuali ricorsi avverso i verbali emessi dalle citate Commissioni Mediche, occorre allegare alla domanda di esenzione la sentenza/decreto di omologa del Tribunale, unitamente alla perizia del CTU nominato dal Giudice. Per la sindrome di Down, è ammessa anche la certificazione del medico curante, corredata dall’apposito esame clinico detto del “cariotipo”. Il verbale delle citate commissioni mediche da allegare all’istanza deve essere l’ultimo emesso in ordine cronologico di data, che è l’unico valido al momento della presentazione della domanda di esenzione.

Altre certificazioni mediche, anche specialistiche, non sono valutabili. 
 

NO.
Il riconoscimento dell’handicap grave ai sensi della L.104/92, art. 3 c. 3, è un requisito necessario per alcune tipologie di disabilità, ma non è sufficiente ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica; per il riconoscimento dell’esenzione, il verbale della Commissione medica deve certificare anche la presenza di una delle quattro disabilità previste dalla legge.
 

NO
Il riconoscimento del solo diritto previsto dall’art.3 c. 3 legge 104/92, non consente di poter concedere l’esenzione.
Per il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità,  occorre  che dal verbale della Commissione medica competente, sia certificata anche la presenza di una delle quattro disabilità che la legge ammette all’esenzione.
 

NO
Il requisito del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è necessario solo per i soggetti con handicap psichico o mentale (art. 30 co. 7 L. 388/2000).
 

SI.
Fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido; a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido; di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico
 

L’art. 8 L. 449/1997 riconosce il diritto all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, solo se il veicolo è adattato in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile, che deve essere in possesso di patente speciale. Tali adattamenti devono sempre risultare dal libretto di circolazione.

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico (o frizione automatica), purché prescritto dalla commissione medica locale competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida (art. 119 del Codice della Strada e s.m.i.). 

SI.
il veicolo deve essere sempre adattato in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile; tali adattamenti devono sempre risultare dal libretto di circolazione. In questi casi, gli adattamenti riguarderanno la carrozzeria oppure la sistemazione interna del veicolo per facilitarne l’accesso e non i dispositivi di guida.
 

Nel caso di minori con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L. 449/1997), portatori di Handicap in condizioni di gravità di cui al comma 3 dell’art 3 L 104/1992, non è necessario l’adattamento del veicolo, ove questo non risulti dalla relativa certificazione medica (Circolare AE n 11/E del 21.05.2014).

NO.
Per questa tipologia di disabilità, la legge non prevede l’adattamento del veicolo. L’adattamento del veicolo è previsto unicamente per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (art. 8 L. 449/1997).
 

NO.
L’indicazione nei verbali delle commissioni mediche che il soggetto “è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” ai sensi dell’art. 381 del D.P.R. n. 495/1992, attesta che lo stesso ha diritto al contrassegno di parcheggio per disabili, il cui rilascio è di competenza dei comuni. Tale attestazione, non comporta che il disabile abbia anche i requisiti richiesti per poter fruire dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica. Per poter accedere a tale esenzione, nel verbale della commissione medica competente, devono essere richiamate le specifiche tipologie di disabilità che danno diritto all’esenzione o le relative normative di riferimento.
 

Per i verbali privi dell’indicazione dei requisiti per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità, il contribuente interessato ad accedere all’esenzione del bollo auto, potrà richiedere alla Commissione medica competente, se ne ricorrono i presupposti, l’integrazione o la rettifica del certificato emesso, con le specifiche tipologie di disabilità che danno diritto all’esenzione o le relative normative di riferimento.

In caso di accoglimento dell’istanza, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per disabilità decorrerà:

  • dal periodo tributario in corso, se la domanda di esenzione è presentata entro 90 giorni perentori successivi alla data di scadenza di pagamento del bollo auto;
  • dal periodo tributario successivo a quello in corso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni successivi alla data di scadenza di pagamento del bollo auto.
     

NO.
Nel caso che la Commissione Medica competente indichi sul verbale una data di scadenza di validità dello stesso, l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica concessa sarà valida fino alla citata data di scadenza. Dopo tale data, il veicolo uscirà dall’esenzione e rientrerà nella normale tassazione del bollo auto. 
 

Per la continuità dell’esenzione, nel caso che ne ricorrano i presupposti, è necessario che l’interessato presenti tempestivamente una nuova domanda, allegando la copia del nuovo verbale rilasciato dalla Commissione medica competente e della prevista documentazione. Occorre procedere allo stesso modo, se il provvedimento di riconoscimento dell’esenzione prevedeva una scadenza collegata alla scadenza di validità della patente speciale per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Ai fini della continuità dell’esenzione per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del verbale e la data della nuova visita di revisione fissata dall’INPS, l’interessato dovrà inviare tempestivamente alla struttura competente, copia della comunicazione o di un’attestazione dell’INPS, dalla quale risulti la data della visita di revisione, utilizzando obbligatoriamente il modello predisposto (Modello 5 – proroga esenzione). Gli uffici competenti prorogheranno l’esenzione scaduta fino alla data della visita di revisione stabilita dall’INPS. 

Successivamente allo svolgimento della visita di revisione, per continuare ad usufruire dell’esenzione, nel caso che ne ricorrano i presupposti, l’interessato deve presentare tempestivamente una nuova domanda, allegando il nuovo verbale rilasciato dalla competente Commissione medica e la prevista documentazione a corredo. 
 

In assenza della presentazione della domanda di proroga, unitamente alla citata copia della comunicazione o dell’attestazione dell’INPS circa la data della visita di revisione, o della nuova domanda di esenzione con allegato il nuovo verbale rilasciato dalla competente Commissione medica a seguito della visita di revisione, resta confermata la scadenza dell’esenzione precedentemente concessa.

Qualora venga sostituito il veicolo ammesso all’agevolazione, l’interessato deve rinnovare la domanda di esenzione, indicando la targa del nuovo veicolo e allegando la prevista documentazione. 

Dal momento che vengono meno i requisiti soggettivi e/o oggettivi per avere diritto al beneficio l’interessato o i suoi eredi, dovranno obbligatoriamente e tempestivamente comunicare all’ufficio regionale competente, l’intervenuta cessazione del diritto all’esenzione, (Circolare Ministero delle Finanze n. 186/1998), al fine di aggiornare l’archivio tributario delle tasse automobilistiche ed evitare il successivo recupero della tassa automobilistica, dei relativi interessi maturati, l’irrogazione delle previste sanzioni e possibili risvolti di carattere penale.

SI
Si tratta del Modello 6: comunicazione cessazione diritto esenzione, reperibile, come tutti gli altri modelli di domanda obbligatori, sul sito istituzionale dedicato alla tassa automobilistica.

La comunicazione non va presentata in caso di vendita o di cessazione dalla circolazione del veicolo in esenzione registrato al PRA, in quanto l’evento viene acquisito informaticamente dall’archivio delle tasse automobilistiche. Ciò determina automaticamente l’uscita del veicolo dal regime di esenzione per disabilità.
 

In caso di diniego all’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, l’interessato è tenuto, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di diniego, al pagamento della tassa automobilistica comprensiva dei soli interessi, senza l’applicazione di sanzioni. Oltre tale periodo, dovrà versare, unitamente al tributo ed agli interessi, anche la sanzione prevista dalla normativa vigente (Circolare Ministero delle Finanze del 15 luglio 1998, n. 186/E).

SI.
Per essere considerato fiscalmente a carico, il disabile deve possedere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Il suddetto limite è incrementato a 4.000 euro, per i soli figli di età non superiore a 24 anni.
 

Il familiare, per dimostrare che il disabile è fiscalmente a suo carico, farà riferimento alla sua ultima dichiarazione dei redditi, dalla quale dovrà risultare tale condizione. 

NO.
La certificazione ISEE non è idonea a dimostrare che il disabile è fiscalmente a carico del familiare intestatario/locatario/usufruttuario del veicolo; è necessaria la sua ultima dichiarazione dei redditi.

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