Modalità di assegnazione alloggi ERP
Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all’assistenza abitativa (ERP), o case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica concesse in affitto a persone singole o a famiglie in condizione disagiata. L'assegnazione, la gestione e la determinazione del canone di locazione di questi alloggi, calcolato in base alla condizione economica e al numero dei componenti del nucleo familiare assegnatario, sono regolati dalla Legge Regionale 06/08/1999, n. 12 e dal Regolamento Regionale 20/09/2000 n. 2 e successive modifiche e integrazioni.
L'assegnazione di un alloggio di ERP avviene attraverso l'emanazione di Bandi pubblici con cadenza semestrale, pubblicati all'Albo pretorio dei Comuni. Ai Bandi di concorso possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia di ERP. La domanda va inoltrata al Comune di residenza o al Comune presso cui si svolge la propria attività lavorativa e può essere presentata solo durante il periodo di apertura del Bando di assegnazione.
Il richiedente e i componenti del nucleo familiare devono possedere i requisiti previsti dal Bando alla data di pubblicazione del Bando di concorso; tali requisiti devono permanere fino al momento dell'assegnazione dell’alloggio ed in costanza di rapporto, ad eccezione del requisito relativo al reddito annuo complessivo del nucleo familiare che deve permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.
Alla chiusura dei termini del Bando gli uffici comunali competenti provvedono alla formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi e alla sua immediata pubblicazione.
Requisiti soggettivi richiesti per poter presentare la domanda (art. 11 L.R. 12/1999)
a) Per il solo richiedente:
- cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune.
b) Per il richiedente e per ciascuno dei componenti del suo nucleo familiare
- mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore al limite definito nel regolamento di cui all'articolo 17, comma 1;
- assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
- non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.
c) Per l’intero nucleo familiare
- reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del Bando di concorso.
Normativa:
- Legge regionale n. 12 del 06 agosto 1999 - Disciplina delle funzioni amministrative regionali in materia di edilizia residenziale pubblica
- Regolamento regionale n. 2 del 20 settembre 2000 - Regolamento per la gestione e l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
Informazioni e contatti
Area: Edilizia Residenziale Sovvenzionata
Indirizzo: Via di Campo Romano, 65 - 00173 Roma –
P.E.C.:ediliziaresidenzialesociale@pec.regione.lazio.it
Email: procchi@regione.lazio.it
Data di aggiornamento/verifica: 26/06/2024