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Inventario dei Beni immobili regionali

Il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” (BUR 10 settembre 2002, n. 25, s.o. n. 6), all’articolo 544, comma 5, prevede l’inventario dei beni immobili regionali, che consta di una descrizione del loro stato quale risulta dai dati catastali e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna; che contiene l’indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni; che consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:

a) il luogo, la denominazione, la qualità;
b) i dati catastali, la stima o la rendita imponibile;
c) i titoli di provenienza;
d) l’estensione;
e) il reddito;
f) il valore fondiario approssimativo;
g) l’uso o servizio speciale a cui sono destinati e la durata di tale destinazione;
h) la destinazione urbanistica.
 
Il regolamento 1/2002, inoltre, disciplina la classificazione e la destinazione dei beni (articolo 519), ora appartenenti al demanio (articolo 517), ora appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile (articolo 518), la loro variazione di classificazione e di destinazione (articolo 520) e il loro passaggio da una categoria ad altra (articolo 521).
 
In seno all’Inventario, la classificazione alla categoria del patrimonio disponibile degli immobili da alienare, disposta dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 519, 520, 521 del r.r. 1/2002, produce gli stessi effetti dell’inserimento degli immobili nel piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari, previsto dall’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22:
 
Al fine di attuare una politica di gestione del patrimonio immobiliare, la legge regionale 11 Agosto 2009, n. 22, all’articolo 1 introduce nell’ordinamento regionale le disposizioni dettate dall’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133: la Giunta regionale predispone annualmente l’elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. L’elenco costituisce il piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione annuale della Regione. [comma 31]
 
Il piano è redatto nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 544 del r.r. 1/2002, e deve riportare oltre agli identificativi catastali e di reddito, la condizione giuridica dell’immobile e l’uso o il servizio speciale a cui sono destinati. [comma 32]
 
All’interno del piano sono inseriti quei beni immobili che sono distinti in quelli [comma 33]:

  • Oggetto di dismissione, se beni non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali della Regione suscettibili di incrementare le entrate regionali, anche sulla base della progressiva ricognizione straordinaria dei beni effettuata ai sensi delle leggi regionali 18 settembre 2006, n. 10 “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006” e 28 dicembre 2007, n. 26 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008 – articolo 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25”, la cui gestione non risulta più economica per l’amministrazione regionale;
  • Oggetto di valorizzazione, se beni che, a seguito della progressiva ricognizione straordinaria siano suscettibili di una più efficiente valorizzazione economica da effettuarsi in base al principio di leale collaborazione tra i diversi enti territoriali con le procedure previste dall’articolo 3 bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 410 (n.d.r. le concessioni di valorizzazione).

Le superfici boschive e le aree destinate a verde o a servizi pubblici possono essere concesse in uso o date in permuta esclusivamente agli enti pubblici territoriali per la successiva valorizzazione. [comma 34] 

La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio, con apposita relazione a consuntivo in merito al grado di realizzazione del piano di alienazione e valorizzazione di cui ai commi 33, 34 e 36. [comma 35]

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