Concessioni d'uso temporaneo
La Regione Lazio nel regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5, tra le forme di gestione e valorizzazione del patrimonio disponibile e indisponibile regionale, contempla anche l’utilizzo temporaneo dei beni “liberi” da destinare a persone fisiche e giuridiche.
Articolo 13:
I beni appartenenti al patrimonio regionale sia disponibili che indisponibili e al demanio, o parti di essi, possono essere destinati (a titolo oneroso) allo svolgimento di attività temporanee e transitorie, purché risultino compatibili con le caratteristiche del bene e tali da non pregiudicare altre forme di valorizzazione (comma 1). I soggetti interessati devono presentare alla direzione competente apposita istanza, almeno trenta giorni prima del previsto utilizzo (comma 2). L’utilizzo temporaneo ha una durata di un giorno sino a un massimo di sei mesi continuativi (con interruzioni ad intervalli non superiori a dieci giorni), rinnovabili (comma 3), eventualmente formulato anche con modalità contrattuali previste dagli appositi regolamenti regionali (comma 4). Nell’istanza andranno specificate le attività, le modalità di svolgimento e i soggetti coinvolti. Nel caso pervengano due o più istanze per lo stesso bene e per lo stesso periodo, la preferenza è data alle istanze pervenute dai soggetti pubblici o all’ordine cronologico di presentazione (comma 5). Per le questioni meramente tecnico-amministrative, relative anche allo svolgimento di attività aventi caratteristiche di pubblico spettacolo, alle modalità di determinazione e di pagamento del canone, etc., si rimanda ai commi 6, 7, 8 e 9.
L’utilizzo temporaneo dei beni appartenenti al demanio storico artistico regionale e il relativo canone sono disposti dalla direzione competente in materia e dai soggetti da questa incaricati in coerenza con i programmi di valorizzazione promossi dalla Giunta regionale (comma 10).
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Data di aggiornamento/verifica: 07/10/2021