Concessioni o locazioni a canone ricognitorio
La Giunta regionale con deliberazione 22 settembre 2020, n. 619, pubblicata sul BUR n. 118 del 24/09/2020, ha revocato la deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2016, n. 540, e approvato il nuovo documento di indirizzo “Linee guida per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio”, riportato nell’allegato 1.
Le Linee guida definiscono i criteri e le modalità per accedere alla concessione o alla locazione a canone ricognitorio (agevolato) dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio in applicazione alle seguenti normative:
- l’articolo 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) che ha introdotto, nell’ordinamento regionale, la possibilità di stipulare contratti di locazione a “canone ricognitorio”, ad uso non abitativo, dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale, di cui all’art. 518 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii.;
- l’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 “Art. 11 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25”) che ha introdotto, nell’ordinamento regionale, la possibilità di rilasciare provvedimenti di concessione a “canone ricognitorio”, ad uso non abitativo, di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, di cui agli artt. 517 e 518 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii.;
- l’articolo 19, commi 1, 2, 3, 4, 6, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione) che ha modificato il quadro legislativo rappresentato dagli articoli 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, e 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, introducendo al comma 1, la possibilità per enti e associazioni senza fine di lucro, che occupano senza titolo beni immobili regionali, di stipulare contratti di locazione o concessione per uso non abitativo, previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi mediante la corresponsione di un indennizzo pari al canone ricognitorio, ferme restando acquisite al bilancio regionale, senza possibilità di restituzione, le somme già corrisposte a qualsiasi titolo per importo superiore al canone ricognitorio.
I soggetti giuridici pubblici o privati, non aventi finalità lucrative, per la realizzazione di attività sociali o culturali possono fare richiesta (tramite manifestazione d’interesse) di assegnazione a canone ricognitorio dei beni immobili regionali elencati nell’Inventario - Libro 18 (ultimo aggiornamento approvato con dgr 940/2023).
Il canone ricognitorio è determinato secondo le modalità indicate dall’articolo 6 delle Linee guida nella misura del 10% per gli Enti territoriali e le associazioni culturali e sociali, 20% per gli Enti religiosi, 30% per gli Enti statali e le associazioni sportive.
A carico del Concessionario o del Locatario sono posti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di qualsiasi natura gravanti sugli immobili, salvo gli interventi indifferibili e urgenti volti a impedire la rovina del bene, ovvero resi obbligatori da norme a tutela della sicurezza e dell’igiene pubblica che restano a carico della Regione.
La concessione di norma ha una durata di 6 anni, rinnovabile su richiesta dell’interessato previa autorizzazione della Giunta regionale, ma nel caso in cui i costi di manutenzione straordinaria sostenuti dal Concessionario siano di importo superiore a tre volte il canone di mercato annuo, la durata può essere estesa fino a un massimo di 16 anni.
Data di aggiornamento/verifica: 11/01/2024