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Alienazione terreni edificati

La Regione Lazio con deliberazione di Giunta regionale 16 aprile 2019, n. 207, recante “Adozione delle linee guida per l’applicazione dell’articolo 19, comma 7, della legge regionale 12/2016, concernente l’alienazione delle opere o delle costruzioni realizzate su terreni appartenenti al patrimonio regionale” dà attuazione all’articolo 61, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7, approvando le linee guida che disciplinano: 

  • l’alienazione agli aventi titolo [articolo 3, comma 1] delle opere o delle costruzioni realizzate su terreni appartenenti al patrimonio regionale, distinguente per fattispecie [comma 1, lettere a e b];
  • i diritti, di cui al comma 1, che sono esercitabili limitatamente alle aree di sedime dei fabbricati e delle opere asservite alla volumetria realizzata (…) [articolo, comma 2];
  • l’alienazione agli Enti pubblici [articolo 3, comma 5] che hanno realizzato opere di pubblica utilità o di interesse pubblico, ancorché non diretti esecutori o utilizzatori delle opere ivi realizzate [articolo 6];
  • le modalità di esercizio all’opzione d’acquisto, le prescrizioni e gli adempimenti da seguire [articolo 4];
  • i criteri per la determinazione del valore delle compravendite [articolo 5];
  • l’esercizio del diritto di opzione sull’acquisto dei beni regionali da parte degli aventi titolo tramite specifica documentazione [articolo 7, comma 1].
  • la pubblicazione sul sito delle domande pervenute (20 giorni), l’istruttoria tecnica e documentale e le verifiche da parte del Responsabile di procedimento che conclude l’iter amministrativo con la richiesta della costituzione di un deposito cauzionale, valido anche quale caparra confirmatoria, pari al 10 per cento del prezzo accettato, fatta esclusione per il soggetto giuridico di diritto pubblico, e predispone lo schema di contratto di compravendita entro i successivi 60 giorni (…) [articolo 7]. 

Disposizioni in materia di beni immobili regionali. Modifica alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativa all’alienazione dei “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito” e ss.mm.ii


L’art. 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, (Disposizioni in materia di beni immobili regionali. Modifica alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 relativa  all’alienazione dei “Terreni ex Pio Istituto Santo Spirito”) e ss.mm.ii., stabilisce

  • al comma 7 che: “Su richiesta dei soggetti interessati, la Regione e le aziende sanitarie locali hanno facoltà di alienare opere o costruzioni realizzate su  terreni appartenenti al proprio patrimonio disponibile, a condizione che sussistano idonei titoli abilitativi. Le opere o le costruzioni così realizzate possono essere alienate al prezzo individuato con riferimento al valore di mercato dell’edificio, determinato dalle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato immobiliare (OMI), detratto il valore dei materiali ovvero l’aumento di valore recato al fondo sul quale è stata realizzata l’opera o la costruzione ai sensi dell’articolo 936, comma 2, del codice civile. In caso di alienazione a Comuni, al prezzo determinato ai sensi del secondo periodo si applicano le riduzioni di cui al comma 7bis. La Direzione regionale competente in materia, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, pubblica in apposita sezione del sito web istituzionale l’elenco dei terreni con riferimento ai quali è stata presentata richiesta di alienazione ai sensi del presente comma.
  • al comma 7 bis che: “Il corrispettivo delle aree da cedere in proprietà ai Comuni che vi hanno realizzato opere pubbliche o di edilizia residenziale pubblica è determinato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e ss.mm.ii.; per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000

Modifica all’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni in materia di beni immobili regionali e all’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ex Opera nazionale per i Combattenti – ONC


L’art. 61 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a disposizioni in materia di beni immobili regionali e all’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ex Opera nazionale per i Combattenti – ONC) che 

  • al comma 2, stabilisce che: “La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente in materia, definisce le modalità applicative delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 7, della l.r. 12/2016, come modificato dal presente articolo”;
  • al comma 5, stabilisce che: per favorire la partecipazione dei comuni ai programmi unitari di valorizzazione territoriale promossi dalla Regione ai sensi dell’articolo 3ter, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare) e ss.mm.ii., convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è riconosciuta, agli enti locali interessati dal procedimento, una quota fino al sessanta per cento dell’aumento di valore attribuito agli immobili di proprietà della Regione. In caso di vendita dei medesimi immobili, le percentuali previste dell’articolo 3ter, comma 7 del d.l. 351/2011 si applicano in misura massima. La regolamentazione per l’attribuzione di tali benefici è definita dalla Giunta regionale al momento dell’approvazione del programma unitario di valorizzazione territoriale;

Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare


L’articolo 3ter, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, prevede 

  • al comma 2 che: “Al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria, nonché per promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale e per garantire la stabilità del Paese, il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con la Provincia e i Comuni interessati, promuove, anche tramite la sottoscrizione di uno o più protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la formazione di "programmi unitari di valorizzazione territoriale" per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà della Regione stessa…”;
  • al comma 7 che: “Nell’ambito dell'accordo di programma di cui al comma 6, può essere attribuita agli enti locali interessati dal procedimento una quota compresa tra il 5% e il 15% del ricavato della vendita degli immobili valorizzati, se di proprietà dello Stato, da corrispondersi a richiesta dell'ente locale interessato, in tutto o in parte, anche come quota parte dei beni oggetto del processo di valorizzazione.”;

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

L’articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 stabilisce che:

”Il corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal Comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato  attraverso il valore venale del bene, con la facoltà per il Comune di abbattere tale valore fino al 50 per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area così determinato non può essere maggiore di quello stabilito dal
Comune per le aree cedute direttamente in diritto di proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47”;
 

Data di aggiornamento/verifica: 04/05/2022

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