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Fasce frangivento - alienazione, concessione e costituzione di servitù

Le fasce frangivento, tipiche delle bonifiche laziali, sono terreni nastriformi caratterizzati da filari di alberi, a prevalenza eucalipti impiantati all’epoca della bonifica dell’agro pontino, trasferiti in proprietà alla Regione Lazio con la soppressione dell’ex O.N.C. (Opera Nazionale per i Combattenti) per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 21 ottobre 1978, n. 641, e del successivo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, come perfezionato con l’articolo 2, comma 143, della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7; gli stessi sono censiti nell’inventario dei Beni immobili regionali (libro 18), aggiornato con d.g.r. 940/2023, al patrimonio indisponibile fasce frangivento (allegato B.2.5).

La Regione Lazio con la legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino”, di seguito alle modifiche introdotte dall’articolo 7, comma 4, della l.r. 1/2020, ha stabilito che i terreni, già destinati a fascia frangivento in Agro Pontino e in altri territori regionali, siano ceduti, previa classificazione come beni del “patrimonio disponibile” regionale, su domanda, a chi sia in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4; la legge di cui sopra ha previsto inoltre che all'interno dei perimetri urbani ne abbiano prioritariamente titolo all’acquisto i Comuni o, in subordine, i frontisti per la parte confinante (articolo 2), mentre nelle zone agricole, o comunque all’esterno delle perimetrazioni urbane, il diritto di opzione possa essere esercitato, su richiesta, dai frontisti per la parte confinante (articolo 3).

L’articolo 7, comma 5, della l.r. 1/2020, inerente al riordino dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di beni regionali, ha inoltre stabilito che, nelle more del riordino della disciplina, ai procedimenti di cui alla legge regionale 22/1995 si applicano le disposizioni contenute nel regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., e nel regolamento regionale 4 aprile 2012, n. 5 e ss.mm.ii..

Ne consegue che il rilascio di provvedimenti di concessione o conferimento di diritti reali, tra cui il diritto di superficie, sulle fasce frangivento avvenga, su richiesta, ai sensi del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, applicando quanto previsto dagli articoli 527 e 528.

L’articolo 1, comma 1-bis, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 22, prevede altresì che sulle fasce frangivento, ai sensi dell’articolo 1027 del Codice civile, possano costituirsi, con atto pubblico notarile, servitù prediali per l’utilità di un altro fondo di diverso proprietario, e servitù di passaggio di reti di pubblici servizi (elettrodotto, gasdotto, metanodotto, etc.), su richiesta dell’interessato, corrispondendo l’indennità di servitù stabilita dall’Amministrazione.
 

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