Requisiti per l'iscrizione
Possono iscriversi all’Albo delle cooperative di comunità le cooperative di comunità di cui all’articolo 6 della L.R. 1/2021. Ai fini della iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative di Comunità, la Regione procederà alla verifica del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 2511 c.c., 2512 c.c., 223- sexiedecies delle disposizioni per l’attuazione del Codice Civile e dagli articoli 2 (definizione e ambito di applicazione) e 3 (scambio mutualistico e categorie di soci) della Legge regionale n 1/2021.
Ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla Legge, il soggetto richiedente l’iscrizione all’Albo dovrà trasmettere idonea documentazione, da cui si evinca la natura della cooperativa di comunità, ed in particolare:
- l’atto costitutivo dal quale emerga la qualifica di cooperativa di comunità, oltre alla denominazione sociale tipica, che si configuri come PMI, così come definita dalla normativa europea in materia di aiuti di stato;
- documento attestante la sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento operanti prevalentemente:
- in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone caratterizzate da condizioni di disagio socioeconomico e di criticità ambientale;
- in particolari contesti, quali aree metropolitane o periferie urbane e periurbane, caratterizzate da minore accessibilità sociale, economica e di mercato, che si traduca in rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e presenza di marginalità sociali;
- la necessaria presenza nella compagine sociale di persone fisiche residenti ovvero che operino con carattere di continuità nel territorio di riferimento;
- la necessaria presenza nella compagine sociale delle persone fisiche o degli enti di cui all’articolo 4, comma 2, delle “Linee Guida per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo regionale delle Cooperative di Comunità”, approvate con Deliberazione Giunta regionale n. 727/2022, le cui attività siano direttamente riconducibili alle finalità perseguite dalla cooperativa di comunità e che abbiano le capacità tecniche ed economiche per realizzarle;
- la presenza di adeguate risorse tecniche ed economiche in relazione agli scopi da perseguire.
Ai fini dell’iscrizione nell’Albo Regionale, il legale rappresentante della cooperativa di comunità presenta, alla Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, istanza sottoscritta nelle forme previste dall’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), utilizzando la modulistica per la presentazione dell’istanza presente sul sito web della Regione Lazio.
L’istanza, corredata dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi del summenzionato D.P.R. n. 445/2000), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, attesta:
a) Estremi dell’atto costitutivo e data dell’ultima modifica dello statuto;
b) Codice fiscale e numero di Partita Iva;
c) Numero di iscrizione al registro delle imprese;
d) Sede legale e/o operativa nel territorio di riferimento della Cooperativa di Comunità risultante dal Certificato CCIA;
e) Elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
f) Il possesso di tutte le autorizzazioni o/e iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l’attività;
g) la regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative;
h) che la cooperativa/il consorzio di cooperative di comunità non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
i) di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
La Regione Lazio si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, verifiche e sopralluoghi, a seguito dell’iscrizione all’Albo.
L’istanza di iscrizione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- Allegato 1: copia dell’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, che contenga, fra l’altro, le clausole mutualistiche di cui al primo comma dell’articolo 2514 del codice civile e la previsione del possesso di specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della legge n. 1 del 3 marzo 2021 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) l’atto costitutivo della cooperativa deve indicare espressamente:
- la qualifica di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
- la delimitazione dell’ambito territoriale di operatività e i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla propria comunità o territorio;
- le clausole mutualistiche di cui all’articolo 2514, primo comma, del codice civile;
- Allegato 2: copia dello statuto, redatto per atto pubblico, che indichi in maniera espressa che la/il cooperativa/consorzio di cooperative di comunità persegue lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili e ciò al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale o urbanistico. Lo statuto, inoltre, deve specificare le attività e/o i servizi che si intendono realizzare ed erogare per il raggiungimento degli scopi indicati;
- Allegato 3: copia dell’ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli artt. 2428 e 2429 del codice civile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 4, della legge n. 1 del 3 marzo 2021 (Disposizioni
in materia di cooperative di comunità) dove vengano indicati specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento di benefici o di altre utilità per il territorio o per la comunità in cui opera la cooperativa medesima;
- Allegato 4: dettagliata e puntuale relazione nella quale siano indicati:
- le attività svolte o, se la cooperativa è in attività da meno di un anno, che si intendono svolgere;
- l’area territoriale di riferimento;
- gli obiettivi e le finalità perseguite a favore della comunità territoriale di riferimento;
- Allegato 5: attestazione del tipo di legame con il territorio (v. Allegato B del modello di domanda) art. 1, comma 1 e art. 2 L.R. n. 1/2021 e art 2, commi 3 e 4 delle “Linee Guida per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo regionale delle Cooperative di Comunità di cui all’articolo 7 della L.R. del 3 marzo 2021, n. 1”, approvate con Deliberazione di Giunta regionale n. 727/2022;
- Allegato 6: copia del Libro Soci e trasmissione della "Tabella Soci" (v. Allegato C del modello di domanda) debitamente compilata in ogni sua parte;
- Allegato 7: copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica e digitale, nelle forme previste dalla D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
La Direzione Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, al termine della istruttoria di verifica del possesso dei requisiti di iscrizione di competenza dell’Organismo inter-direzionale previsto dall’art. 4 delle “Linee Guida per l’iscrizione e la tenuta dell’Albo regionale delle Cooperative di Comunità”, approvate con Deliberazione Giunta regionale n. 727/2022, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di 180 giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURL e sul sito istituzionale. Il termine di conclusione per il procedimento di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative di Comunità è superiore ai 90 giorni previsti dall’art. 2, commi 3 e 4, della L. 241/90 e s.m.i., in considerazione della complessità dell'istruttoria, totalmente innovativa con implicazioni sulla valutazione di documentazione varia ed eterogenea.