Espropri
La procedura espropriativa per pubblica utilità è regolata dal D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e s.m. e i. Le disposizioni del T.U. non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza: in tal caso si applica la normativa vigente a tale data (legge 2359/1865 e legge 865/1971).Il principio innovatore introdotto dal richiamato Testo Unico rispetto alla precedente normativa statale è incentrato sull'attribuzione diretta della competenza ad esercitare i poteri espropriativi in capo agli Enti che realizzano opere di pubblica utilità. In altri termini ogni Ente pubblico assume la funzione di Autorità Espropriante allorquando realizza opere di pubblica utilità come stabilito dall'art.6, comma 1 che recita "...l'autorità competente alla realizzazione di un'opera di pubblica utilità è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo". In attuazione del predetto principio la Regione provvede all’ emanazione dei provvedimenti ablatori relativi alle opere di pubblica utilità che l'Ente realizza direttamente. I provvedimenti nel dettaglio riguardano le fattispecie sotto indicate:
a) decreto di esproprio degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di pubblica utilità realizzate direttamente dalla Regione (art. 23);
b) decreto di occupazione temporanea di immobili ai fini della corretta esecuzione di opere di pubblica utilità (art. 49);
c) decreto di esproprio con determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione (art. 20);
d) decreto di occupazione d’urgenza preordinata all'espropriazione di immobili (art. 22 bis);
Tra i provvedimenti tipici dell'Autorità Espropriante vanno annoverati anche:
1) l’autorizzazione al pagamento dell'indennità depositata presso la Tesoreria dello Stato su ordine dell'Autorità Espropriante o dell'Autorità Giudiziaria adita (cosiddetto svincolo dell'indennità);
2) la retrocessione di immobili espropriati; ad esproprio avvenuto, qualora l'immobile non abbia ricevuto, in tutto o in parte, la prevista destinazione di pubblica utilità per la quale è stato espropriato, il proprietario o suoi aventi causa, possono presentare istanza volta ad ottenere la retrocessione dell'immobile (art. 46-47-48) previa emissione da parte dell'Autorità Espropriante della declaratoria che ne attesta l'inservibilità e dietro pagamento a favore dell'Ente che ha acquisito la proprietà del bene di un prezzo corrispettivo rapportato al valore attuale dello stesso; accertata la sussistenza dei presupposti di legge la retrocessione degli immobili si realizza mediante la stipula di apposito contratto che trasferisce la proprietà del bene all'avente diritto previo pagamento del prezzo stabilito a titolo di corrispettivo. Sono disponibili in allegato i modelli utilizzabili per la presentazione delle istanze di svincolo delle indennità depositate e per la presentazione delle istanze di retrocessione di immobili espropriati, con l'indicazione della relativa documentazione da produrre.
Normativa
- Decreto Presidente Repubblica - n° 327 del 08/06/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità
- Decreto Legislativo - n° 330 del 27/12/2004 - Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche.
Informazioni e contatti
Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici
Dirigente: Avv. Anna Ambrosio – Tel. 06/51686278 - email : aambrosio@regione.lazio.it
PEC: lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it
Dott. Ettore Felici - Tel. 06/51686207- cellulare di servizio 3341107043
email: efelici@regione.lazio.it
Angelo Forieri tel. 06/51686200 e-mail: aforieri@regione.lazio.it
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Data di aggiornamento/verifica: 09/05/2024