Rapporto tra la conferenza di servizi e la verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale (via)
La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per:
a) i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del Codice dell’Ambiente, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;
b) le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del Codice dell’Ambiente, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;
c) i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015;
d) i progetti elencati nell' allegato IV alla parte seconda del Codice dell’Ambiente, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015.
La verifica di assoggettabilità a VIA precede l’indizione della eventuale conferenza di servizi decisoria di cui all’art. 14 co. 2 della l. 241/1990 da parte dell’amministrazione procedente (ad es. Comune, Provincia o Città metropolitana) e l’esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l’indizione della conferenza ai fini del rilascio, da parte dei soggetti competenti, delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’opera o intervento.
La verifica di assoggettabilità a VIA può essere attivata dal proponente contestualmente all’indizione della conferenza di servizi istruttoria (art. 14, co. 1 della l. 241/1990) o preliminare (art. 14, co. 3 della l. 241/1990) da parte dell’amministrazione procedente. Nel caso in cui l’esito della verifica di assoggettabilità determini la necessità di sottoporre il progetto a VIA, la conferenza di servizi decisoria, per l’acquisizione degli assensi necessari alla realizzazione e all’esercizio dell’intervento, è svolta nell’ambito del procedimento descritto nel successivo paragrafo.
Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, nel modificare il Codice dell’Ambiente, ha introdotto, all’art. 27 bis, il “provvedimento autorizzatorio unico regionale” (PAUR) e reso obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla conferenza di servizi in modalità simultanea.
La VIA regionale è effettuata per:
a) i progetti di cui all’allegato III alla parte seconda del Codice dell’Ambiente;
b) i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del Codice dell’Ambiente, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed istituite ai sensi della l.r. 29/1997 nel territorio della Regione Lazio, e/o all’interno di siti della rete Natura 2000;
c) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
d) le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, qualora, all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l’Autorità Competente abbia valutato che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
e) i progetti di cui all’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, qualora all’esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, anche in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, l’Autorità Competente abbia valutato che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.
Nell’ambito di tale conferenza di servizi, la cui determinazione motivata di conclusione costituisce il PAUR, sono acquisite tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto e richiesti dal proponente.
Al fine di chiarire le modalità e la tempistica di indizione e convocazione della conferenza di servizi decisoria a livello regionale, sono state approvate, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 884/2022, apposite disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale.
Link correlati
- Deliberazione Giunta Regionale n. 884 del 18/10/2022 - Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale
- Decreto Ministeriale - n. 52 del 30/03/2015 - Linee guida per la verifica di assoggettabilità' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome
- D.Lgs. - n. 152 del 03/04/2006 - Norme in materia ambientale
- Informazioni sulle procedure di valutazione ambientale di competenza regionale
Data di aggiornamento/verifica: 08/03/2023